Possesso Ingiustificato di Armi: Giustificazioni Inattendibili e Precedenti Penali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di possesso ingiustificato di armi e attrezzi atti allo scasso. Il caso riguarda un uomo sorpreso all’interno di uno stabile abbandonato con un coltello, una pinza e un falcetto in auto, la cui difesa si è rivelata del tutto inverosimile agli occhi dei giudici. La decisione sottolinea come una giustificazione alternativa debba fondarsi su prove concrete e come i precedenti penali possano precludere l’accesso a benefici di legge.
I Fatti del Caso: Un Ritrovamento Sospetto
L’imputato è stato fermato all’interno di un edificio dismesso, già noto per essere stato oggetto di furti. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto in suo possesso una pinza e un coltello con una lama di 12,5 cm. Un ulteriore controllo del suo veicolo ha portato alla scoperta di un falcetto con una lama di 26 cm. Inizialmente, l’uomo ha dichiarato di portare il coltello per difesa personale, senza però fornire alcuna spiegazione per gli altri oggetti. Successivamente, la difesa ha tentato di sostenere una tesi alternativa: l’imputato si trovava in zona per cercare funghi e il coltello serviva a pulirli. Questa versione, tuttavia, è stata ritenuta palesemente incompatibile con le circostanze.
L’Analisi della Corte sul Possesso Ingiustificato di Armi
La Corte ha smontato la linea difensiva pezzo per pezzo. In primo luogo, la giustificazione della ricerca di funghi è stata giudicata inattendibile non solo perché l’uomo si trovava all’interno di un edificio e non in un bosco, ma anche perché questa versione non era mai stata fornita dall’interessato stesso al momento dei fatti. La Cassazione ha richiamato un principio consolidato: una ricostruzione alternativa dei fatti deve basarsi su elementi di prova concreti, non su mere ipotesi o congetture. Per quanto riguarda il reato di possesso di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 c.p.), la giurisprudenza è chiara: è sufficiente il possesso o la disponibilità immediata degli strumenti, e spetta all’imputato l’onere di fornire una giustificazione seria e credibile, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di condanna. Le motivazioni si basano su diversi punti chiave.
In primo luogo, non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La difesa aveva addotto argomentazioni definite “tautologiche”, ovvero prive di elementi concreti e positivi che potessero giustificare una riduzione di pena. In assenza di indici positivi di valutazione, la richiesta è stata respinta.
In secondo luogo, è stata esclusa l’applicazione di due importanti benefici. La sospensione condizionale della pena è stata negata a causa del corposo certificato penale dell’imputato, costellato di condanne per reati contro il patrimonio, anche con violenza e minaccia. Allo stesso modo, non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha ritenuto il fatto tutt’altro che di “lieve entità”, considerando sia il possesso contemporaneo di armi da taglio e strumenti atti a offendere, sia il comportamento abituale del condannato, gravato da ben undici condanne per rapina aggravata dall’uso di armi.
Infine, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché riproponeva censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto.
Conclusioni: La Rilevanza dei Precedenti e la Coerenza della Difesa
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che le strategie difensive devono essere ancorate alla realtà e supportate da elementi probatori; le giustificazioni fantasiose o tardive, specialmente se in contrasto con le circostanze oggettive, hanno scarsissime probabilità di successo. La seconda è il peso determinante dei precedenti penali. Un passato criminale significativo, soprattutto se caratterizzato da reati della stessa indole, non solo giustifica una sanzione più severa, ma preclude quasi automaticamente l’accesso a benefici come la sospensione condizionale della pena o la non punibilità per tenuità del fatto, dimostrando una spiccata pericolosità sociale e un’indifferenza verso la legge.
Perché la giustificazione della “ricerca di funghi” è stata respinta?
La tesi è stata considerata incompatibile con le circostanze, poiché l’imputato è stato trovato all’interno di uno stabile dismesso e non in un bosco. Inoltre, questa giustificazione non è mai stata fornita dall’interessato al momento del fermo, apparendo come un tentativo tardivo e non credibile.
È sufficiente possedere degli attrezzi da scasso per essere condannati?
Sì, secondo l’art. 707 del codice penale, il possesso ingiustificato di strumenti idonei all’apertura o forzatura di serrature è sufficiente per configurare il reato. L’onere di fornire una giustificazione seria e credibile ricade sull’imputato.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è stata esclusa per due ragioni: il fatto non è stato ritenuto di lieve entità, dato il possesso congiunto di armi da taglio e attrezzi da scasso, e il comportamento dell’imputato è stato considerato abituale, a causa dei suoi numerosi e gravi precedenti penali per rapina aggravata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 07/09/1976
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli ar 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110 e. 707 cod. pen., della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell’eccessivo trattamento sanzionatorio irrogato, dell’inosservanza del principio della condanna solo nel caso “dell’oltre ragionevole dubbio”, della violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione in relazione alla testimonianza resa dal teste sentito a dibattimento – non sono consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino.
Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia che: – il ricorrente era stato sorpreso all’interno dei locali di uno stabile dismesso, già oggetto di precedenti azioni predatorie, in possesso di una pinza e di un coltello con lama di 12,5 cm., oltre che di un falcetto con lama di 26 cm. nella sua auto; – nell’immediatezza dei fatti riferiva di portare con sé il coltello per ragioni di difesa personale, mentre non forniva alcuna giustificazione in relazione al porto della pinza e del falcetto; – la teoria difensi secondo cui il ricorrente si sarebbe trovato in Prato Sesia per cercare funghi e, quindi, avrebbe portato il coltello con sé per pulirli, è incompatibile non solo con il fatto ch egli era stato trovato all’interno dello stabilimento e non in un bosco, ma anche con il fatto che ciò non è mai stato sostenuto neppure dall’interessato; – a tale ultimo proposito va richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui la ricostruzione alternativa della difesa deve fondarsi su elementi di prova e non su fatti meramente ipotetici o congetturali; – con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 707 cod. p deve rilevarsi, oltre all’idoneità degli arnesi rinvenuti all’apertura o alla forzatur serrature, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente, ai fini della configurabilità di tale reato, il possesso o l’immediata disponibilità di chia alterate o grimaldelli, incombendo invero sull’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione, giustificazione che il ricorrente, tra l’altro gravato da preceden contro il patrimonio, non ha mai fornito; – quanto alle doglianze relative alla testimonianza del teste sentito, non spetta all’operante fornire una idonea giustificazione alternativa sulla destinazione degli oggetti rinvenuti; – non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione alle quali la difesa deduce considerazioni tautologiche, non essendovi indici positivi di valutazione; quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, lo stesso risulta giustificato dal corposo
certificato penale dell’imputato, costellato da condanne per reati contro il patrimonio anche connotati da violenza e minaccia alla persona e dall’indifferenza mostrata da COGNOME verso le condanne subite, con conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena; – non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di fatto di non lieve entità, considerato sia il contemporaneo possesso ingiustificato di armi da taglio e di strumenti atti ad offendere, che il comportamento abituale ascrivibile al condannato, gravato da condanne per undici episodi di rapina aggravata dall’uso di armi (e quindi per reati diversi, ma connotati da caratteri comuni con quelli per cui si procede, quali possesso e porto d’armi e aggressione e messa in pericolo dell’altrui patrimonio).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.