Possesso Indebito di Carta di Pagamento: Quando si Configura il Reato?
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 41512/2024, offre importanti chiarimenti sul reato di possesso indebito carta di pagamento, previsto dall’art. 493-ter del codice penale. La pronuncia stabilisce che per la configurazione del reato non è necessario l’effettivo utilizzo della carta, essendo sufficiente il mero possesso ingiustificato e prolungato. Questa decisione ribadisce la centralità della tutela della fede pubblica, oltre a quella del patrimonio individuale.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato per il possesso di una carta di pagamento di provenienza illecita. L’imputato, trovato in possesso della carta a seguito di una perquisizione, si era difeso sostenendo di averla semplicemente raccolta con l’intenzione di restituirla al legittimo proprietario. Tuttavia, la detenzione si era protratta per oltre due giorni dal momento del presunto ritrovamento, avvenuto a seguito di una lite. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 493-ter c.p.
La Decisione della Corte e il possesso indebito carta di pagamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’imputato inammissibile, confermando in via definitiva la sua colpevolezza. I giudici hanno smontato punto per punto le argomentazioni difensive, offrendo una lettura chiara e rigorosa della norma incriminatrice. La sentenza si concentra su tre aspetti fondamentali: l’elemento soggettivo del reato, la nozione di profitto e la tutela della fede pubblica.
Le Motivazioni della Sentenza
Sulla Volontà di Restituire la Carta
La difesa sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, il cosiddetto animus sibi habendi, ovvero l’intenzione di tenere la cosa per sé come se fosse propria. Secondo l’imputato, la sua intenzione era quella di restituire la carta. La Cassazione ha ritenuto tale argomentazione infondata. Il possesso, inteso in senso penalistico come autonoma disponibilità della cosa, protrattosi per oltre due giorni, è stato considerato una prova sufficiente della volontà di appropriarsene. La semplice affermazione di volerla restituire non è bastata a scardinare la presunzione di colpevolezza derivante da una detenzione così prolungata.
Sul Fine di Profitto e la Tutela della Fede Pubblica
Un altro motivo di ricorso riguardava l’assenza del “fine di profitto”. La Corte ha chiarito che il profitto non deve essere necessariamente di natura economica. Può consistere in qualsiasi utilità o vantaggio, anche solo potenziale. Ad esempio, la possibilità di esibire la carta a terzi per dimostrare una disponibilità economica, anche se inesistente, integra il requisito del profitto.
Ma l’argomento decisivo, sottolineano i giudici, è che il bene giuridico tutelato dall’art. 493-ter c.p. non è solo il patrimonio del singolo titolare della carta, ma anche e soprattutto la fede pubblica e l’ordine pubblico economico. Il semplice possesso di uno strumento di pagamento di provenienza illecita crea una situazione di pericolo per la fiducia che tutti i cittadini devono poter riporre nella sicurezza delle transazioni. Pertanto, il reato si consuma con la mera condotta di possesso, a prescindere da un suo successivo utilizzo.
Sulle Garanzie Difensive
Infine, la difesa lamentava una presunta violazione del diritto di difesa, poiché la Corte d’Appello aveva ipotizzato il reato di appropriazione indebita (alternativo alla rapina) per stabilire la provenienza illecita della carta, senza che vi fosse stata una formale contestazione in tal senso. La Cassazione ha definito questo motivo “aspecifico”, spiegando che l’ipotesi dell’appropriazione indebita era stata formulata solo in via astratta e a favore dell’imputato, per dimostrare che, a prescindere da come fosse stata ottenuta, il possesso della carta era comunque illegittimo (indebito).
Conclusioni
La sentenza in commento consolida un principio di fondamentale importanza pratica: il possesso indebito di una carta di pagamento è un reato di pericolo che si perfeziona con la sola detenzione consapevole e ingiustificata dello strumento. Non è necessario né l’uso effettivo né la prova di un danno economico per il titolare. La prolungata detenzione di una carta altrui, anche se trovata, fa scattare una presunzione di colpevolezza difficilmente superabile, ponendo l’accento sulla necessità di una condotta diligente e immediata per la restituzione di tali oggetti.
È necessario utilizzare una carta di pagamento trovata o rubata per essere accusati del reato previsto dall’art. 493-ter c.p.?
No. Secondo la sentenza, il reato si configura con il solo possesso consapevole e ingiustificato della carta di pagamento di provenienza illecita. La norma punisce la condotta di possesso in sé, in quanto crea un pericolo per la fiducia pubblica, a prescindere da un suo effettivo utilizzo.
Se trovo una carta di pagamento e la tengo per qualche giorno con l’intenzione di restituirla, commetto reato?
Sì, è molto probabile. La Corte ha stabilito che un possesso protratto nel tempo (nel caso di specie, oltre due giorni) è sufficiente a dimostrare l’intenzione di tenere la carta per sé (animus sibi habendi), rendendo irrilevante la mera dichiarazione di volerla restituire. Per evitare conseguenze penali, è necessario agire immediatamente per la restituzione o la consegna alle autorità competenti.
Il “fine di profitto” richiesto dalla norma deve essere per forza economico?
No. La Corte ha chiarito che il profitto può consistere in qualsiasi tipo di vantaggio, anche non patrimoniale. Ad esempio, il solo fatto di poter esibire la carta a terzi per simulare una disponibilità economica è considerato un profitto sufficiente per integrare il reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/4/2024 preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, esclusa l’aggravante contestata in relazione al delitto di furto e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del delitto di rapina, ha ridotto la pena.
Il ricorso attiene al solo reato di cui all’art. 493 ter c.p. ed è basato su tre moti Il primo motivo con il quale si deducete violazione di legge e contraddittorietà
della motivazione per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 493 ter, co. 1, c.p., è manifestamente infondato.
E’ pacifico che l’imputato, in esito a perquisizione è stato trovato in possesso di una carta posttpay di provenienza illecita ( il giudice di merito ha precisato che la provenienza illecita è provata sia che si ipotizzi la pregressa rapina sia che si ipotizzi la colluttazione tra i due e quindi l’appropriazione indebita).
Ciò detto la deduzione difensiva con la quale si contesta l’illegittimità del possesso della carta / avendo l’imputato raccolto la carta col proposito di restituirla, è destituita di fondamento poichè il possesso deve essere inteso in senso penalistico come autonoma disponibilità della res accompagnata dall’animus sibi habendi, e cioè dall’animo di tenere la cosa per sé, circostanza nel caso di specie dimostrata dal protrarsi del possesso dello strumento di pagamento, oltre due giorni dopo la lite.
Anche il secondo motivo è palesemente infondato.
La Corte di appello ha motivato sul fine di profitto rilevando che lo strumento di pagamento può essere esibito al fine di dimostrare a terzi ignari le proprie disponibilità, in realtà inesistenti, dovendosi sottolineare che il bene giuridico protetto dalla norma non è solo il patrimonio individuale, ma anche gli interessi afferenti la categoria dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica sicchè il reato può dirsi integrato anche in presenza della mera condotta di possesso perché determina una situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata (Sez. 5, n. 41317 del 21/11/2006, Rv. 235761).
Il terzo motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 27, co. 2, Cost., 6, co. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in quanto l’affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta senza che l’indagato fosse stato previamente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di appropriazione indebita, aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che solo in via astratta ed a favore dell’imputato, ha ipotizzato il delitto di appropriazione indebita in luogo di quello di rapina impropria, senza che ciò potesse avesse rilievo sul possesso, comunque indebito, della carta Postz,Pay.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024