Possesso di Grimaldelli: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso relativo al reato di possesso di grimaldelli e altri strumenti atti allo scasso, previsto dall’articolo 707 del Codice Penale. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla valutazione della responsabilità penale e sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando si contestano le decisioni dei giudici di merito. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento degli Strumenti da Scasso
Il procedimento ha origine dal ricorso di un individuo, già gravato da precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura al cui interno erano stati rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli “atti ad aprire o a sforzare serrature”. Per tale possesso, l’individuo non era stato in grado di fornire alcuna adeguata giustificazione.
Di fronte alla condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità, sostenendo che la decisione fosse basata su una valutazione errata delle prove.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi presentati, che non superano il vaglio del sindacato di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi del possesso di grimaldelli e delle attenuanti
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo una chiara spiegazione del proprio ragionamento giuridico.
Primo Motivo di Ricorso: La Responsabilità Penale
In merito alla contestazione sulla responsabilità, la Cassazione ha sottolineato che le critiche del ricorrente esulavano dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, non contestava una scorretta applicazione della legge, ma proponeva una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riconsiderata in sede di Cassazione.
Inoltre, il ricorso è stato ritenuto privo di specificità, in quanto non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano correttamente applicato l’art. 707 c.p., evidenziando la presenza di due elementi chiave: i precedenti penali specifici dell’imputato e il possesso ingiustificato degli strumenti da scasso. Questa combinazione, secondo la legge e la giurisprudenza consolidata, è sufficiente a integrare il reato contestato.
Secondo Motivo di Ricorso: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha validato la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, ritenendola congruamente motivata e non censurabile in quella sede.
I giudici di merito avevano negato il beneficio sulla base di una serie di elementi negativi:
* L’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
* La presenza di precedenti penali, anche specifici per reati contro il patrimonio.
* La condotta processuale negativa tenuta dall’imputato.
Questa valutazione, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, è stata considerata immune da vizi logici o giuridici.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, il reato di possesso di grimaldelli non richiede la prova che l’agente stesse per commettere un furto, ma si perfeziona con la mera detenzione ingiustificata di tali strumenti da parte di un soggetto con precedenti specifici. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti; esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Doglianze generiche o che mirano a una nuova valutazione delle prove sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Quando il possesso di grimaldelli o strumenti simili costituisce reato?
Secondo la decisione, costituisce reato ai sensi dell’art. 707 c.p. quando una persona, già gravata da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, viene trovata in possesso di tali strumenti senza poterne fornire un’adeguata giustificazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze erano generiche e miravano a una nuova valutazione dei fatti, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è il controllo di legittimità e non di merito. Il ricorrente non ha contestato efficacemente la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Su quali basi il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva che include l’assenza di elementi positivi, la presenza di precedenti penali (in particolare se specifici) e la condotta processuale negativa dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4496 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4496 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., contestando la decisione dei giudici di merito, ritenendola fondata su una valutazione errata e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali prospetta doglianze che esulano dal sindacato di legittimità, risultando anche privo di specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata;
che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e sorpreso alla guida di un’autovettura a bordo della quale venivano rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli “atti ad aprire o a sforzare serrature”, senza che ne fosse fornita adeguata giustificazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, la Corte di merito, in linea con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01), ha posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione incensurabile in questa sede, sottolineando anche la genericità del relativo motivo di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata evidenziata l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di precedenti penali, anche specifici e la negativa condotta processuale tenuta dall’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente