Possesso Documento Falso: La Foto sul Documento Aggrava il Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è intervenuta per fare chiarezza su un aspetto cruciale del reato di possesso documento falso: la differenza tra la fattispecie base e quella aggravata. La presenza della propria fotografia su un documento con generalità altrui non è un dettaglio di poco conto, ma un elemento che, secondo i giudici, sposta la qualificazione del reato verso la sua forma più grave. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
Il Fatto e il Percorso Giudiziario
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Roma che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di un documento d’identità che, pur riportando la sua fotografia, conteneva dati anagrafici e generalità non veritiere. Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto e l’entità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
La difesa ha basato il ricorso su due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Secondo il ricorrente, la sua condotta doveva essere inquadrata nell’ipotesi meno grave prevista dal comma 1 dell’art. 497-bis c.p., e non in quella più severa del comma 2. In sostanza, si contestava l’interpretazione della norma data dai giudici di merito.
2. Eccessività della pena: Il secondo motivo criticava il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato, chiedendone una riduzione.
La Decisione sul Possesso Documento Falso e l’Art. 497-bis c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. Per quanto riguarda la qualificazione del reato, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: il possesso di un documento d’identità con generalità false ma con la foto del possessore integra la fattispecie più grave (comma 2) e non quella meno grave (comma 1). Questa distinzione non è casuale ma si fonda su una precisa logica giuridica.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la presenza della fotografia del possessore assume una “particolare valenza indiziaria”. Questo elemento, infatti, collega in modo diretto e inequivocabile la persona che detiene il documento alla sua falsificazione. Non si tratta più del semplice possesso di un documento falso creato da altri, ma di una situazione che suggerisce un coinvolgimento attivo, o quantomeno un concorso, nella contraffazione stessa. La foto rende il documento “su misura” per il possessore, aumentandone la pericolosità e l’idoneità a ingannare.
Inoltre, la Corte ha definito il primo motivo di ricorso non solo manifestamente infondato, ma anche “indeducibile”, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve attenersi ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. In sede di legittimità, non è possibile contestare tale valutazione se è stata adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione rafforza un importante principio di diritto: nel reato di possesso documento falso, la presenza della propria fotografia è un elemento che aggrava la condotta. Chi viene trovato in possesso di un documento di questo tipo non potrà difendersi sostenendo di essere un mero utilizzatore passivo, poiché la foto crea una presunzione di un suo ruolo più attivo nella falsificazione. Questa ordinanza serve da monito: l’utilizzo di documenti con la propria immagine e dati altrui è considerato dal sistema giuridico una condotta di particolare gravità, punita con maggiore severità.
Qual è la differenza tra il possesso di un documento falso semplice e quello con la propria foto ma dati altrui?
Secondo la Cassazione, il semplice possesso di un documento falso rientra nell’ipotesi meno grave (art. 497-bis, comma 1, c.p.). Se però il documento riporta la fotografia del possessore insieme a generalità false, si configura l’ipotesi più grave (comma 2), perché la foto costituisce un forte indizio di concorso nella contraffazione.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è consentito in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che la esercita sulla base degli articoli 132 e 133 del codice penale. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o assente, ma non può riesaminare la scelta nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata. In secondo luogo, le questioni sollevate sono state ritenute manifestamente infondate, sia per quanto riguarda la qualificazione del reato che per la contestazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna del reato di cui all’art. 497 -bis comma 2 cod. pen.;
che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell’alveo dell’art. 497 -bis comma 1 cod. pen. – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nonché, è manifestamente infondato in quanto il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all’art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554);
che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, in concreto, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 de sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente