Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 08/08/1995
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duol della violazione di legge che sarebbe legata alla mancata riqualificazione nella fattispecie di c al primo comma dell’art. 497-bis cod. pen. – è manifestamente infondato. Per chiarire le ragioni di questa conclusione occorre richiamare l’univoca giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non ia in alcun modo concorso che integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255468, non massimata sul punto). Invero, l’esegesi in parola ha chiarito che la ratio della previsione incriminatrice del comma secondo – che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497-bis, comma primo, cod. pen. – è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen. solo se il possessore non ha partecipato alla contraffazione. A questo proposito, in linea con quanto si legge negli arresti sopra menzionati, il Collegio ritiene ch primo comma sia destinato a punire coloro che, pur utilizzando un documento falsificato, si collochino fuori dal circuito della contraffazione; di contro, la più grave ipotesi ex comma punisce chi, anche solo fornendo la propria fotografia da apporre sul documento, contribuisca agli ingranaggi della falsificazione, collocandosi all’interno del sistema illecito, di cui n dunque, semplice fruitore. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
Il consiglier COGNOME ,ensore
Il Presidente