Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4054 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4054 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso ia sentenza del 05/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato quella del Tribunale di Rieti, che condannava la ricorrente alla pena di anni du di reclusione in relazione al delitto previsto dall’art. 497-bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputata – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivaz della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il ricorso è anche manifestamente infondato: la Corte ha fatto corretta applicazione del principio affermato in sede di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273303 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante
la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotograf del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione; Conf. N. 15681 del 2016 Rv. 266554 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
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Il consigli&,e estensore
Il Presidente