Possesso Documenti Falsi: La Cassazione Chiarisce la Differenza tra Reato Semplice e Concorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 37333/2024 offre un’importante precisazione sul reato di possesso documenti falsi. La Suprema Corte interviene per delineare il confine tra la fattispecie base e quella più grave, che implica una partecipazione attiva alla contraffazione del documento. Questa decisione si fonda su un principio ormai consolidato: la presenza della propria fotografia su un documento d’identità con generalità false è un indizio inequivocabile del concorso nel reato di falso.
I Fatti di Causa: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato in primo grado per il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Corte d’Appello, pur riducendo la pena grazie alla disapplicazione della recidiva, aveva confermato la responsabilità penale.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’errata applicazione della legge. A suo dire, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie meno grave prevista dal primo comma dell’art. 497-bis del codice penale, e non in quella più severa del secondo comma. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fosse prova di una sua partecipazione alla falsificazione materiale del documento.
La Questione Giuridica: L’interpretazione dell’art. 497-bis c.p.
Il fulcro della questione legale ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 497-bis del codice penale, che punisce il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La norma prevede due diverse ipotesi di reato:
La Distinzione tra Primo e Secondo Comma
* Primo comma (fattispecie meno grave): Punisce chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio.
* Secondo comma (fattispecie più grave): Punisce con una pena maggiore chi fabbrica o forma, in tutto o in parte, il documento falso, oppure chi ne fa uso, o ancora chi, per procurarlo a sé o ad altri, concorre nella contraffazione o alterazione.
La difesa del ricorrente mirava a dimostrare che la sua condotta si limitava al mero possesso, rientrando così nella prima e più lieve ipotesi di reato.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e pacifico. Secondo la Corte, il possesso di una carta d’identità che riporta la fotografia del possessore, ma generalità appartenenti a un’altra persona (o di fantasia), non può essere considerato un mero possesso passivo.
Al contrario, tale circostanza è una prova logica e inconfutabile della partecipazione del possessore alla contraffazione del documento. È evidente, argomentano i giudici, che per apporre la propria foto su un documento con dati falsi, è necessaria una cooperazione attiva con chi materialmente realizza il falso. Di conseguenza, questa condotta integra pienamente la fattispecie più grave prevista dal secondo comma dell’art. 497-bis c.p., che punisce appunto chi concorre nella contraffazione.
La Corte ha citato un precedente specifico (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016) a sostegno della propria tesi, confermando che la presenza della foto del possessore con false generalità costituisce l’elemento che distingue il semplice possesso dalla più grave compartecipazione al falso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di diritto di notevole importanza pratica. Stabilisce una sorta di presunzione di partecipazione al reato di falso per chi viene trovato in possesso di un documento di identità che, pur riportando la sua fotografia, contiene dati anagrafici non veritieri.
La decisione implica che, in casi simili, la difesa avrà l’onere molto gravoso di dimostrare una totale estraneità al processo di falsificazione, un compito quasi impossibile data la natura stessa della condotta. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la legge non fa sconti a chi utilizza la propria immagine per avvalorare un’identità fittizia, trattando tale comportamento non come una semplice detenzione, ma come un contributo attivo alla creazione del falso. La conseguenza diretta per l’imputato è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ammenda alla Cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra il reato di possesso di documenti falsi e la partecipazione alla loro contraffazione secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, il semplice possesso di un documento falso valido per l’espatrio integra la fattispecie meno grave (primo comma dell’art. 497-bis c.p.). Tuttavia, se il documento riporta la fotografia del possessore ma generalità false, si configura la fattispecie più grave (secondo comma), poiché tale circostanza dimostra una partecipazione del possessore alla contraffazione stessa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la tesi del ricorrente, volta a inquadrare il fatto nella fattispecie meno grave, fosse in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, che considera il possesso di un documento con la propria foto e dati falsi come prova della partecipazione alla falsificazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37333 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, disapplicando la recidiva e conseguentemente diminuendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente rifomato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità per la fattispecie di cui al secondo comma del delitto ascritto in luogo di quella meno grave di cui al primo comma, è manifestamente infondato in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.