Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45188 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/11/1973
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 495, comma 1, (capo 1, fatto commesso in Francavilla al Mare il 3 gennaio 2019), 497 -bis, comma 2, (capo 2, fatto commesso in località sconosciuta in epoca anteriore e prossima al 22 novembre 2018), 483 e 61 n. 2 (capo 3, fatto commesso in Chieti il 22 novembre 2018), 48 e 480 (capo 4, fatto commesso in Chieti il 22 novembre 2018), 497 -bis, comma 2, (capo 5, fatto commesso in località sconosciuta in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 2018), 483 e 61 n.2 (capo 6, fatto commesso in San Benedetto del Tronto il 27 novembre 2018) e 48 e 480 cod. pen. (fatto commesso in San Benedetto del Tronto il 27 novembre 2018);
– che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo ed il secondo motivo, con i quali si sviluppano censure in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti (segnatamente, quella di concorso in contraffazione di una carta d’identità recante l’effige fotografica dell’imputato) e in ordine alla valutazione delle prove, co operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, sono affidate o ad astratte argomentazioni giuridiche o a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di f dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati c motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che), tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315), di modo che, nel caso in cui la richiesta dell’imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440) (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di particolari ragioni idonee giustificare la concessione del beneficio richiesto, come un meritevole comportamento
processuale o altre particolari condizioni o circostanze da apprezzare in concreto a favore dell’imputato stesso);
che gli ulteriori generici rilievi in punto di dosimetria della pena, contenuti nel pri motivo di ricorso, finiscono per reiterare gli altrettanto generici rilievi già sviluppati in s gravame e respinti dalla Corte territoriale in maniera non manifestamente illogica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente