Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 30/06/1969
COGNOME NOME nato a Napoli il 20/10/1986
avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di
Abbruzzese NOME e di rigettare quello di NOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per aver posto in essere, in concorso tra loro e con NOME COGNOME (separatamente giudicata), varie condotte ex art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capi A, B e J); mentre ha dichiarato estinti per prescrizione tutti gli ulteriori reati loro ascritti (truffe, utilizzo indebito di carte di credito, falsificazione di certificati amministrativi -capi C, D, E, F, G, H, I, K ed L), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Le contraffazioni riguardano due carte di identità recanti la fotografia di NOME COGNOME ma le generalità di un’altra persona (capi A e J), nonché una carta di identità con l’effigie di NOME COGNOME ma intestata ad altro nominativo (capo B).
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati , tramite i rispettivi difensori.
NOME COGNOME articola tre motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità di una sua responsabilità concorsuale in ordine ai reati di cui ai capi A), B) e J).
Il ricorrente sostiene di essere stato fermato a bordo della stessa vettura di Ascione e COGNOME, cui erano intestati documenti di identità falsi, senza che risulti altro elemento idoneo a supportare un suo coinvolgimento nei delitti in contestazione.
Assume che le sentenze non chiariscono se le carte di identità in sequestro fossero valide per l’espatrio e contesta che una tessera sanitaria possa integrare il reato di cui all’art. 497 -bis cod. pen.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in punto di qualificazione del fatto a suo carico ai sensi del secondo, anziché del primo comma dell’art. 497 bis cod. pen.
Evidenzia che nei suoi confronti sarebbe ipotizzabile, al più, un concorso nel possesso dei documenti di identità falsi, ma non un concorso nella contraffazione, posto che nessuna sua fotografia di trova applicata sui documenti in rassegna.
3.3. Con il terzo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME sviluppa due motivi.
4.1. Con il primo si fa valere il vizio motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata si limiterebbe a una m otivazione di stile sull’assenza di elementi positivi, senza rispondere allo specifico motivo di appello che faceva leva sulla ammissione, da parte dell’imputato, di ‘ ben sette dei delitti contestatigli ‘.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sul ritenuto concorso dell’imputato nei delitti riguardanti NOME COGNOME (capi B, D, F, G e H).
Si sostiene che l ‘atto di gravame invocava una c.d. ‘ connivenza non punibile ‘, formulando una censura rimasta del tutto priva di risposta.
La motivazione presenterebbe poi una caduta logica nella parte in cui tenta di colmare il vuoto probatorio richiamando due intercettazioni intercorse tra Ascione e Abbruzzese, alle quali non partecipa però l’autrice dei reati in questione.
I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel testo modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, successive modifiche e integrazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo è infondato.
2.1.1. La pronuncia di condanna dell’imputato quale concorrente dei delitti di cui all’art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. fa leva su plurimi elementi, congrui e pertinenti, ricostruiti attraverso gli accertamenti svolti, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, le perquisizioni e i sequestri: COGNOME, COGNOME e COGNOME sono partiti assieme dalla Campania utilizzando una vettura presa a noleggio; hanno pernottato insieme; in due giorni hanno razziato i negozi di telefonini di Firenze prima e di Ravenna poi; agendo, quindi, secondo un piano predeterminato e concordato tra tutti e tre.
Inoltre a carico di COGNOME vengono valorizzate due conversazioni telefoniche, oggetto di captazione, nelle quali lo stesso si mostra direttamente coinvolto nelle azioni criminose poste in essere dai correi (ottava e nona pagina della sentenza).
2.1.2. Tutte le carte di identità vengono rilasciate con validità per l’espatrio, salvo che non ricorrano particolari ragioni ostative, nella specie indimostrate.
Nessun addebito ai sensi dell’art. 497 bis cod. pen . è stato elevato in relazione al rinvenimento di tessere sanitarie false, che hanno invece formato oggetto delle contestazioni ex art. 477 cod. pen. dichiarare estinte per prescrizione.
2.2. Il secondo motivo è inedito.
La diversa qualificazione giuridica, ipotizzata dal difensore, passa attraverso la valutazione di elementi di fatto che non può essere effettuata per la prima volta in sede di legittimità.
2.3. Il terzo motivo è intrinsecamente generico.
Il ricorso tace su quali concreti elementi positivi, in tesi pretermessi, il giudice avrebbe dovuto ancorare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che fa riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (gravità dei fatti), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
3.2. Il secondo motivo è infondato sul reato di cui al capo B), mentre è inammissibile nel resto.
3.2.1. I reati di cui ai capi D), F), G) e H) sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
Ebbene, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” (percezione ictu oculi ), che a quello di “apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274); in altre parole, l’evidenza, richiesta dall ‘ art.129 comma 2 cod. proc. pen. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, in motivazione).
Nella fattispecie in rassegna, l’i nsussistenza di un apporto concorsuale non è constatabile ictu oculi dal testo della sentenza impugnata, nel senso che non si impone con evidenza tale da poter essere rilevata con una semplice attività ricognitiva, esente, cioè, da ogni apprezzamento valutativo.
3.2.2. Quanto al capo B), la Corte di appello offre una ricostruzione della vicenda dalla quale ricava, senza cadute logiche, il ragionevole convincimento che tutti i tre soggetti colti all’interno della stessa autovettura nel possesso delle carte di identità false hanno fornito il proprio apporto partecipativo, venendo in rilievo plurimi ‘fatti collettivi’, organizzati e messi a segno in un medesimo contesto spazio-temporale sì da presupporre un agire condiviso secondo una concordata ripartizione di compiti (cfr. sopra paragrafo 2.1.1).
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2025