Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, ricorre a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità laddove non sono stati accolti i motivi addotti dalla difesa che giustificano l detenzione la detenzione della sostanza stupefacente per un uso esclusivamente personale ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5, anche per l’eroina.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di COGNOME che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3.. La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato – con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto – la tesi difensiva secondo cui la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata ad un uso esclusivamente personale.
Si ricorda in sentenza come la ricostruzione dei fatti sia incontestata. L’imputato, all’arrivo dei militari, si opponeva alla perquisizione non aprendo ai militar la propria abitazione e cercava di disfarsi dell’eroina detenuta in involucri. La sostanza era stata da lui versata nello scarico del water rendendo difficoltosa l’attività di recupero della sostanza da parte dei militari intervenuti.
E come la perizia tecnica eseguita ha inoltre consentito di individuare con certezza tanto il tipo di sostanza stupefacente che il suo peso netto, nonché il principio attivo, da cui erano ricavabili ben 1563,5 dosi medie di eroina. Più nello specifico si tratta di 160,2 grammi di eroina, con principio attivo pari a 39 088 mg e percentuale media di purezza del 24,4% da cui erano ricavabili 1 563,5 dosi medie singole, 5,1 grammi di marijuana con principio attivo pari a 402 mg. e percentuale media di purezza del 7,9% da cui erano ricavabili 16 dosi medie singole
La condotta tenuta dall’imputato al momento della perquisizione, le modalità di confezionamento dello stupefacente, il numero cospicuo di dosi medie rica
vabili (oltre 1500) dall’eroina detenuta, la presenza di ben quattro bilancini di precisione insieme al materiale utile per il confezionamento delle dosi la dichiarazione indimostrata del COGNOME – non supportata da alcuna documentazione – dì essere assuntore di eroina, i precedenti specifici in materia di traffico di stupefacenti pe cui il medesimo imputato ha riportato condanna definitiva (n. 9 del certificato del casellario giudiziale), sono tutti elementi di fatto che, insieme valutati, hanno consentono ai giudici del gravame del merito di ritenere la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro.
Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, COGNOME ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione de giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui si denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà di motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi natrice di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), sia con riferimento all’eccezionale dato quantitativo sopra ricordato che alle modalità dell’azione.
La sentenza in esame, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – anche all’e della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, COGNOME, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, per i quantitativi di droga a quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l’elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell’attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegat numero di consumatori). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va anche evidenziato che, seppure sia stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più
NOME.
N. COGNOME
4367/2025 COGNOME
recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio se- condo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze
che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezza-
mento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del
14/02/2023, Rv. 284319 – 01).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08.04.2025