Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2024, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 3 novembre 2021 quando l’imputato veniva controllato in strada e trovato in possesso di due confezioni di stupefacenti costituita, una, da un involucro di 12 gr. di hashish (da cui erano ricavabili n. 175,3 dosi medie) e l’altra da una confezione contenente 2 gr. di marijuana (da cui erano ricavabili n. 6,6 dosi
medie), sostanza la cui destinazione allo spaccio veniva convalidata dal sequestro, 14 nella camera da letto dell’imputato, di,,, un bilancino di precisione, un grinder e un rotolo di carità di alluminio. Fin dal primo grado erano state applicate all’imputato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla recidiva semplice, con applicazione della diminuente per il rito abbreviato. r4-)
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, fondata sulla erronea valutazione dei dati di prova relativi alla destinazione a terzi e, in particolare, sulla disponibilità di mezzi utilizzabili per il frazionamento in dosi che non venivano trovati indosso all’imputato al momento del controllo e costituiti, comunque, di utensili o accessori di uso comune nelle abitazioni; sul numero di dosi medie singole ricavabili dall’hashish, sproporzionato rispetto al peso della sostanza; sulla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che attestava l’utilizzazione, da parte dell’imputato, di cannabis terapeutica per ragioni sanitarie;
2.2. vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, come richiesto con il motivo di appello che evidenziava la risalenza nel tempo (anni 2007 e 2008) delle precedenti condanne.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
2.11 primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua delle argomentazioni, logiche e fondate su dati significativi, della sentenza impugnata sulla destinazione della droga detenuta alla cessione a terzi e non al consumo personale iche il ricorrente ha giustificato richiamando l’uso personale di cannabis terapeutica, sostanza che, come noto, è cosa diversa, in ragione dei principi attivi, della percentuale del principio attivo di THC e delle modalità di uso, dalla marijuana detenuta dall’imputato e dalla quale erano ricavabili 6,6 dosi medie.
(Lt)
Il difensore evidenzia che presso l’abitazione del ricorrente sono stati rinvenu strumenti di uso comune – bilancino di precisione e altro – trascurando che veniva lì GLYPH il rinvenuto anche un grinder, un piccolo tritino, utilizzabile per trinciare vegetal in generale, marijuana.
Soprattutto, le argomentazioni difensive non si confrontano con il dato quantitativo dell’hashish detenuto – correlato alla presenza e al quantitativo d sostanza psicoattiva e non al peso della droga detenuta – e, quindi al numero d dosi ricavabili e alle modalità e circostanze del fatto poiché l’imputato veni controllato in strada, sicché non appare manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello secondo cui la droga, se destinata al consumo personale, non sarebbe stata portata indosso in tali quantitativi.
3.Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha escluso, esaminando la censura dell’imputato sulla risalenza nel tempo dei precedenti, che le circostanze attenuanti generiche potessero essere applicate con giudizio di prevalenza sulla recidiva e, quindi, respinto il rilievo difensivo ribadendo il giudizio di equivalenza i dando adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano il giudizio di maggiore pericolosità dell’imputato e valorizzando la “ricaduta” nella commissione di fatt illeciti.
( &)
In materia di bilanciamento tra opposte circostanze, nell’esercizio del poter ampiamente discrezionale del giudice del merito, il giudice compie una valutazione complessiva 1:12:12TP21~a sulla personalità dell’imputato e le conclusioni raggiunte sono incensurabili quando, come nel caso in esame, abbia esaminato le deduzioni difensive ( ma le abbia ritenute recessive, alla stregua delle concrete modalità dei fatti, nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale post base del giudizio di mera equivalenza dell/circostanze attenuanti generiche.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali. GLYPH GLYPH 1106reCosì deciso il leti=1212n42025
La Consigliera relatrice
Il Presidente