Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7810 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condanNOME alla pena d anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, pe detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 38,26 di sostanza stupefacente d tipo cocaina.
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motiva e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità. Con il secondo mo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidi Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla manca concessione della pena pecuniaria sostitutiva.
La prima doglianza appare inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in q sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di meri sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazion tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi come tale, quindi, non censurabile. Si evidenzia che nel caso in disamina la Corte territoriale chiarito che l’onere di allegazione della destinazione dello stupefacente all’uso personale gr sull’imputato e che, nel corso dell’intero procedimento non è emerso alcun elemento idoneo a sostenere tale finalità. Peraltro, ove la sostanza fosse stata destinata all’uso personale, comprenderebbe la ragione per cui l’imputato detenesse l’intero quantitativo, pari a 125 singo dosi, in un’unica soluzione, al di fuori della propria abitazione e, soprattutto, mentre era su un muretto, qualificando tale atteggiamento come tipicamente proprio di colui che è i attesa di acquirenti. La Corte ha quindi ritenuto che le circostanze accertate deponga inequivocabilmente per la finalità di cessione a terzi.
In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della re il giudice deve valutare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolez condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di de di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del gr colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di preced penali (Cass. Sez Un 27.5.2010 n. 35738).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato i numerosi precedenti penali spec a carico dell’imputato, ai quali si aggiungono due carichi pendenti anch’essi di natura specif ritenendo che il reato oggetto del presente giudizio si ponga in linea di continuità con il mede disvalore espresso dalle precedenti condanne.
In ordine all’ultima doglianza si osserva che in tema di pene sostitutive di pene detent brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli prece penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntu e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognos
della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di rec dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 – , Sentenza n. 24093 del 13/05/2025 Cc. (dep. 30/06/2025 ) Rv. 288210 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che, tenuto conto della negativa personal dell’imputato, desumibile non solo dalla condanna oggetto del presente giudizio, ma anche dai precedenti penali e dai carichi pendenti di natura specifica, l’applicazione della pena pecuni sostitutiva non sia in grado di garantire la mancata commissione, da parte dell’imputato, ulteriori reati.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del, ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
~A
IN CANC
27 FEB 2026
DEPOSITATA