Possesso di Grimaldelli: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il possesso di grimaldelli e altri strumenti atti allo scasso è un reato previsto dal nostro ordinamento che solleva spesso questioni probatorie e procedurali. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’inammissibilità di un ricorso, delineando principi chiari sulla specificità dei motivi di impugnazione e sulla valutazione della prova in questa fattispecie. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti al Centro del Processo
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 707 del Codice Penale. La condanna si basava sul rinvenimento, nella sua disponibilità, di strumenti idonei all’apertura o alla forzatura di serrature. L’imputato, non riuscendo a fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza di tali oggetti, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha fondato il proprio ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava l’errata applicazione dell’art. 707 c.p. e si lamentava una motivazione carente o manifestamente illogica riguardo alla valutazione delle prove a suo carico.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Si deduceva un’ulteriore violazione di legge per non avergli concesso il beneficio di una riduzione di pena, nonostante ne avesse fatto richiesta.
La Valutazione della Corte di Cassazione sul possesso di grimaldelli
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ragionamento dei giudici di legittimità è stato netto e si è articolato su due fronti distinti.
Il Primo Motivo: la Genericità del Ricorso
Secondo la Corte, il primo motivo era inammissibile perché non rappresentava una critica specifica e argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitava a essere una “pedissequa reiterazione” delle stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio precedente. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere motivi nuovi e specifici che attacchino la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata, non può essere una semplice riproposizione di argomenti già valutati.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il rinvenimento di strumenti per lo scasso nella disponibilità di un soggetto, che non sia in grado di giustificarne la provenienza, costituisce un elemento sufficiente per affermarne la responsabilità penale. La motivazione della Corte d’Appello su questo punto è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logici.
Il Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito che spetta al giudice. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia supportata da una motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, era sufficiente che il giudice d’appello avesse indicato gli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio, senza dover confutare ogni singolo argomento contrario. La motivazione, pur sintetica, è stata considerata esente da vizi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce la necessità di formulare ricorsi per cassazione specifici e non meramente ripetitivi, pena l’inammissibilità. In secondo luogo, conferma che, per il reato di possesso di grimaldelli, la prova della colpevolezza può basarsi sul semplice possesso ingiustificato degli strumenti, secondo un principio di consolidata giurisprudenza. La decisione finale è stata quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso relativo al possesso di grimaldelli è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già sollevati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non specificamente critici verso la sentenza impugnata.
Il solo possesso ingiustificato di strumenti da scasso è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la Corte e la giurisprudenza consolidata, il rinvenimento di strumenti idonei all’apertura o forzatura di serrature nella disponibilità di una persona, senza che questa possa spiegarne la provenienza, è un elemento sufficiente per affermarne la responsabilità penale.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito si basa su una motivazione esente da evidenti illogicità. Per motivare il diniego delle attenuanti è sufficiente fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all’integrazione del reato di cui all’art. 707 cod. pen. contestato al ricorrente, nonché il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito ha invece adeguatamente esplicitato le ragioni a fondamento delle proprie conclusioni senza incorrere in vizi di metodo (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, ove si illustra che il rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, di strumenti idonei all’apertura o forzatura di serrature, senza che costui sia in grado di spiegarne la provenienza, rappresenta per concorde giurisprudenza elemento sufficiente ad affermarne la responsabilità);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, poiché, come affermato da questa Corte, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.