Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13792 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 11.7.2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole d reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale per essersi esclusa l’applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto nonché v motivazione al riguardo. Con il secondo motivo dell’atto di appello si era dedotta la manc esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalit condotta che non poteva ritenersi grave anche alla luce del comportamento dell’imputato che aveva ammesso di detenere un documento falso sia al momento del controllo degli operanti prima ancora che il documento fossero rinvenuto dagli stessi, sia in sede interrogatorio di garanzia. L motivazione della Corte di appello sul punto si esaurisce in un laconico richiamo alla gravità dei precedenti iscritti a carico dell’imputato laddove il sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto ai sensi dell’articolo 133, comma, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione nella forma dell’apparenza in ordine alle doglianze difensive in punto di esclusione della contestata recidiva. Nell’atto di appe era stigmatizzato il fatto che il primo giudice aveva ritenuto sussistente tale aggrav senza argomentare compiutamente le ragioni che l’avevano indotto a non escluderla. La Corte territoriale ha ritenuto comunque di non escludere la recidiva e per respingere doglianze difensive ha offerto una motivazione assolutamente carente.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
4.11 ricorso è infondato.
4.1.1.11 primo motivo è del tutto generico. Dalla sentenza d’appello risulta l’appellante aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste, assumendo il dife prova sufficiente in ordine all’uso del documento contraffatto. La Corte di appello, dina tale motivo d’appello, pur rilevando che il fatto che sul documento d’identità fosse rinvenuta la foto dell’imputato avrebbe potuto per altro verso dimostrare il concorso stesso nella formazione dell’atto, ha comunque correttamente precisato che ai f dell’integrazione del reato non rileva l’uso del documento falso essendo sufficien possesso.
Il motivo è anche manifestamente infondato essendo esauriente la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha sottolineato la irrilevanza delle ulte circostanze indicate dall’appellante e che sono state col ricorso in scrutinio nuovam inutilmente rappresentate (si pesi appunto alla circostanza dell’utilizzo del documento p passaggio di proprietà dell’autovettura).
4.2.Quanto al secondo motivo che lamenta il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità e correlato vizio di motivazione, si osserva che la Corte di appello, a dif di quanto si assume in ricorso, non si è limitata ad evidenziare la pluralità e la s gravità dei precedenti iscritti a carico dell’imputato, ma ha desunto dagli stessi e dal f egli al momento del fatto fosse destinatario di un ordine di esecuzione della pena di ben s anni di reclusione, che la detenzione di un documento contraffatto non potesse in alcun mod qualificarsi come un mero episodio e di lieve entità.
In tema di particolare tenuità del fatto, del resto, la motivazione può risultare implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la cong del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli i
di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua d 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420 – 01) ed in ogni caso non necessità ai fini dell’esclusione della sua ricorrenza – a differenza di quanto ass ricorrente – che siano pesi in considerazione tutti i criteri indicata dalla disposizi all’art. 131-bis c.p.
Sicchè il motivo è nel suo complesso infondato non sussistendo i vizi denunciati.
4.3.Parinnenti infondato è il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello, adeguata motivazione, confermato la valutazione circa la sussistenza della recidiv evidenziando come a carico dell’imputato risulti un’ininterrotta serie di condanne per r gravi che connota come di particolare gravità il nuovo illecito penale accertato. D’ parte, è lo stesso ricorso a riportare i passaggi argomentativi resi al riguardo dalla Co appello, che danno plasticamente conto della esistenza di una più che adeguata motivazione – anche – sul punto relativo alla aggravante in argomento. La Corte infatti ha tra l affermato che la caratura criminale dell’imputato, in quanto caratterizzata da un’ininterr serie di condanne per gravi reati anche per l’art. 74 D.P.R. 309/90, commessi in tutt territorio italiano – Calabria Lombardia Abruzzo – , non consente di accogliere la richies esclusione della recidiva, sottolineando come il reato oggetto del presente procedimento s ponga anzi in straordinaria continuità col percorso delinquenziale dell’imputato posto che falsa identità garantitagli dal documento contraffatto trovato in suo possesso strumentale al suo disegno di sfuggire ad un ordine di esecuzione.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per leg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/2/2024.