Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a BRACCIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che il 14/2/2023 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto che li aveva riconosciuti responsabili – in concorso tra loro e con NOME, già condannato come il fratello NOME per delitti determinati da motivi di lucro reato di cui all’art. 707 cod. pen. per essere stati rinvenuti in possesso di arnesi atti allo di cui non sapevano giustificare la provenienza.
Il ricorso dell’NOME si fonda su un unico motivo di impugnazione, con il quale vengon dedotti la violazione di legge e/o il vizio di motivazione in ordine all’asserita contraddit della prova circa l’effettiva consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di strum da scasso all’interno dell’automobile sulla quale viaggiava.
Si evidenzia nel ricorso che il coimputato NOME COGNOME, proprietario del veicolo su cui viaggiavano, si era assunto l’esclusiva responsabilità del fatto, negando che gli odierni ricorr fossero a conoscenza della presenza, all’interno dell’abitacolo, degli arnesi che erano occultati un vano portaoggetti non visibile all’esterno. Sul punto, il ricorrente contesta l’idoneit dichiarazioni del teste mar.NOME COGNOME a dimostrare la possibilità dell’immediata percezione del presenza nel veicolo di strumenti da scasso immediatamente visibili.
Il ricorso del COGNOME, invece, è affidato a cinque motivi di impugnazione:
3.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 707 cod. pen., per essersi riconosciut penale responsabilità del ricorrente pur nel difetto di consapevolezza della qualità di condannat del concorrente e del fatto che questo detenesse arnesi atti allo scasso, la cui presenza si assum “debitamente celata” all’interno del quadro.
3.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 131 bis cod. pen., per essere la scrimin compatibile con il reato di cui si tratta ed invece negata senza adeguatamente considerare lo stato di incensuratezza del COGNOME ed il fatto che questo sedeva sul sedile posteriore del veicol
3.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3.4. Violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere distinta da quella del coimputato, valorizzando l’incensuratezza, la giovane età e l “collaborazione” del COGNOME
3.5. Con il quinto motivo il COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione della senten impugnata in ordine a ciascuno degli elementi oggetto dei precedenti motivi: la responsabilit del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen.; il mancato riconoscimento scriminante di cui all’art. 131 bis cod. pen. ; il diniego delle circostanze attenuanti generi la determinazione della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai param dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
4.1. La sentenza impugnata ha valorizzato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico la deposizione testimoniale del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO COGNOME, componente di una delle pattuglie intervenute in occasione dell’episodio di cui si tratta, che ha riferito di un servizio con due equipaggi predisp per individuare un veicolo che era stato segnalato aggirarsi da “un lasso di tempo significati in località Giannella. L’autovettura dei ricorrenti veniva avvistata proprio mentre si aggirava le stradine secondarie del cd. tombolo della Giannella, tra le ville isolate, ed i tre occupan veicolo avevano giustificato la loro presenza sul posto asserendo di essere diretti verso il ma
per cercare un po’ di ragazze, benché nessuno di loro fosse adeguatamente abbigliato o avesse comunque l’occorrente per una gita al mare.
Tale circostanza aveva indotto gli operanti a procedere a perquisizione del veicolo, ed predetto teste aveva così immediatamente constatato che il quadro della strumentazione non era chiuso bene ed era leggermente sporgente, tanto che, appena toccato, si apriva rivelando la presenza di numerosi oggetti atti allo scasso, quali una torcia elettrica, alcuni cacciaviti, da lavoro, una smerigliatrice elettrica a filo, 17 dischi da smerigliatrice e due ricetrasmitt
Alla luce di tali circostanze, pertanto, con un percorso argomentativo tutt’altro che illog giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del teste COGNOME in ordine all’imperfetta ape del quadro della strumentazione, leggermente sporgente, idonee a confermare la piena consapevolezza, da parte di tutti gli occupanti l’abitacolo, della presenza degli arnesi atti scasso sequestrati, risultando verosimilmente volte soltanto a scagionare i familiari dichiarazioni con le quali NOME si è attribuito l’esclusiva disponibilità degli arne pari priva di illogicità evidenti deve ritenersi anche la valutazione secondo cui anche gli s vincoli di natura familiare tra i tre non consentivano nemmeno di ipotizzare che il COGNOMECOGNOME nipot degli NOME, fosse all’oscuro dei precedenti penali per reati contro il patrimonio da cui e gravati i predetti.
Il ricorso del COGNOME intende contrastare la ricostruzione dei fatti operata dai giudi merito adducendo unicamente le risultanze del verbale di sequestro, dal quale emerge la circostanza che i verbalizzanti ebbero a “smontare” il quadro della strumentazione al cui intern erano riposti gli arnesi da scasso di cui si tratta, circostanza in alcun modo incompatibile co risultanze dell’istruttoria dibattimentale.
Tale censura, così come anche il primo motivo del ricorso dell’NOME, pertanto, vanno riconosciuti inammissibili perché volti unicamente a prospettare “riletture” degli elementi di posti a fondamento della decisione che esulano dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integr il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).
4.2. Analogamente, con valutazione discrezionale immune da alcuna evidente illogicità la Corte territoriale ha desunto dalle caratteristiche dei luoghi ove i ricorrenti si aggirava possesso di arnesi atti allo scasso e dalla tipologia di questi, elementi sintomatici significativa entità del pericolo, tale da giustificare il mancato riconoscimento dell’inv scrinninante di cui all’art. 131 bis cod. pen.: si tratta di valutazione discrezionale non censu in questa sede, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità ai fini della configurabilità della suddetta causa di esclusione della punibilità r una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che ten conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
4.3. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dall’intensità del pericolo provocato dal reato e, pertanto, con motivazione esente da manifest illogicità, come tale insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
4.4. Inammissibili sono anche le censure rivolte dal ricorso del COGNOME al trattamento sanzionatorio, analogo a quello dell’NOME, nonostante l’incensuratezza e la giovane età de ricorrente, non potendosi ritenere in alcun modo irragionevoli o paradossali le valutazioni d giudici di merito che hanno ritenuto l’incensuratezza e la giovane età del predetto ricorren recessive rispetto alle modalità del fatto ed all’entità del pericolo, irrogando comunque una pe vicina ai minimi edittali e valorizzando l’incensuratezza del COGNOME con il beneficio de sospensione condizionale della pena.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi medesimi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME