Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità non è consentito in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (pag.4 della sentenza impugnata) con puntuale ricostruzione del fatto e corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di strumenti att allo scasso, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti (come risulta nel caso di specie), essendo irrilevante l’originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi ed incombendo su ciascuno l’onere di fornire giustificazione della loro destinazione attuale e lecita (Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274715; Sezione 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268410); altrettanto correttamente il collegio di merito ha ritenuto sussistente il presupposto della pregressa condanna per delitto, ancorchè in forma tentata atteso che la fattispecie di cui all’art. 707 non prevede alcuna distinzione tra consumazione e tentativo in quanto ciò che rileva è la finalità di lucro dell’illecit giudizialmente accertato;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha ritenuto il fatto non connotato da minima offensività evidenziando come gli strumenti atti allo scasso erano stati trovati all’interno di una vettura di cui due occupanti risultavano travisati in volto con un passamontagna ed altro oggetto di tal fatta era presente all’interno dell’abitacolo, così effettuando la necessaria valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590-01);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 20 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di pena sostitutiva non è consentito dovendosi richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.l.g.s.10 ottobre 2022 n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non deve essere formulata necessariamente con l’atto
di impugnazione o con la con la presentazioni di motivi nuovi ex art- 58, comma 4, cod, proc. pen, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso della discussione del gravame ( Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, COGNOME, rv. 287624; Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); nel caso di specie, dall’esame del fascicolo processuale l’istanza di applicazione di sanzione sostitutiva non è stata formulata neppure nelle conclusioni rassegnate avanti la Corte territoriale nel corso del giudizio celebrato nella forma della trattazione orale;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ( quale è quello di specie), non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (SU, n. 20989 del 12/12/2024- dep. 2025, PG/ Polichetti, Rv. 288175);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.