Possesso arnesi da scasso: basta la disponibilità, non la proprietà
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di possesso di arnesi da scasso, un reato previsto dall’articolo 707 del Codice Penale. La decisione chiarisce che per essere ritenuti responsabili non è necessario essere i proprietari degli strumenti, né che si trovino addosso alla persona: è sufficiente averne l’immediata disponibilità. Questo caso offre spunti importanti sulla differenza tra giudizio di merito e di legittimità e sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
I Fatti di Causa: Un Ritrovamento Sospetto
La vicenda giudiziaria ha origine dal controllo di un uomo alla guida di un veicolo. Durante l’ispezione, sotto il sedile posteriore, le forze dell’ordine rinvengono una serie di oggetti tipicamente utilizzati per commettere reati contro il patrimonio: una tronchesina taglia bulloni, una tenaglia in acciaio e una pinza a pappagallo.
L’uomo viene condannato in primo e secondo grado per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. La difesa, tuttavia, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di condanna e la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
L’Analisi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il ricorso si basava su due motivi principali:
1. Errata motivazione sulla responsabilità: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva sbagliato nel ritenerlo responsabile, riproponendo argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti.
2. Mancata sostituzione della pena: La difesa lamentava che la pena detentiva non fosse stata convertita in una sanzione pecuniaria, come possibile in certi casi.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali su entrambi i punti.
Il Principio sul Possesso di Arnesi da Scasso
La Cassazione ha innanzitutto qualificato il primo motivo come generico e non specifico. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tentativo è inammissibile in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
Nel merito, i giudici hanno confermato l’orientamento consolidato: per integrare il reato di possesso di arnesi da scasso, è sufficiente il possesso o l’immediata disponibilità degli oggetti. Il fatto che gli strumenti fossero nel veicolo guidato dall’imputato (anche se di proprietà della compagna) li rendeva immediatamente accessibili e utilizzabili, integrando così pienamente la fattispecie criminosa.
Le Motivazioni e la Scelta della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che la scelta di non sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la sua decisione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua scelta facendo riferimento a elementi essenziali: le specifiche modalità della condotta e, soprattutto, i molteplici precedenti penali a carico dell’imputato. Questi elementi indicavano una maggiore pericolosità sociale, rendendo la sanzione pecuniaria inadeguata.
Le Conclusioni: Una Condanna Definitiva
La Corte di Cassazione ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza due concetti giuridici chiave: la nozione ampia di ‘possesso’ nel contesto dell’art. 707 c.p., che include la semplice disponibilità, e i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Per configurare il reato di possesso di arnesi da scasso, è necessario essere il proprietario degli oggetti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che per la configurabilità del reato è sufficiente il possesso ovvero l’immediata disponibilità degli strumenti idonei allo scasso, indipendentemente da chi ne sia il formale proprietario.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti del giudice in un ricorso per cassazione?
No, il ricorso in Cassazione non è consentito quando tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non sul riesame delle prove.
Per quale motivo non è stata concessa la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria?
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sua decisione sulla base delle modalità della condotta e dei molteplici precedenti penali a carico dell’imputato, elementi che giustificavano il mantenimento della pena detentiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24471 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 707 cod. pen. non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
che la Corte d’Appello, invero, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento confermando la responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine al reato in questione, il quale risulta integrato dal ritrovamento di oggetti idonei ad aprire o sforzare serrature (tronchesina taglia bulloni, tenaglia in acciaio, pinza a pappagallo) sotto il sedile posteriore del veicolo della compagna di cui questi era alla guida (si veda, in particolare, pag. 2), in quanto è sufficiente, ai fini della configurabilità, i possesso ovvero l’immediata disponibilità (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268441001);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria è manifestamente infondato, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) in ragione delle modalità della condotta e dei molteplici precedenti penali posti a carico dell’imputato;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.