Possesso Arnesi da Scasso: quando è reato autonomo dal furto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un’interessante questione giuridica riguardante la distinzione tra il reato di furto aggravato e quello di possesso arnesi da scasso. La pronuncia chiarisce in quali circostanze il secondo reato non viene ‘assorbito’ dal primo, ma sussiste autonomamente, comportando una distinta affermazione di responsabilità penale. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per tre distinti reati: furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti a forzare serrature.
L’imputata ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale per il furto (capo A): si sosteneva la mancanza della querela, condizione di procedibilità ritenuta necessaria per quel reato.
2. Errata applicazione della legge penale per il possesso di arnesi da scasso (capo C): si contestava l’affermazione di responsabilità per questo specifico reato, presumibilmente invocandone l’assorbimento nel delitto di furto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul possesso arnesi da scasso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, fornendo motivazioni chiare e basate su precedenti giurisprudenziali.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive.
La Questione della Querela per il Furto
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha rapidamente liquidato la questione come infondata. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già accertato e dato atto dell’esistenza di una ‘rituale querela’ sporta in una data precisa (6 agosto 2022). La procedibilità dell’azione penale per il furto era, quindi, pienamente garantita.
Il Concorso di Reati e il Mancato Assorbimento
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo al possesso arnesi da scasso. La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata ben motivata, in quanto la Corte d’Appello aveva valorizzato tre elementi cruciali:
1. I precedenti penali: la ricorrente era gravata da ‘plurimi precedenti’ per reati contro il patrimonio, un dato che indicava una sua specifica inclinazione a delinquere.
2. L’idoneità degli strumenti: gli arnesi posseduti erano oggettivamente idonei alla forzatura di serrature.
3. La sovrabbondanza degli strumenti: l’imputata possedeva ‘numerosi arnesi non utilizzati per la commissione del furto’.
Quest’ultimo punto è stato decisivo. Secondo la Corte, il fatto che la persona detenesse più strumenti del necessario per compiere il furto specifico per cui era stata condannata dimostra che il possesso non era strettamente finalizzato a quel singolo episodio delittuoso. Tale circostanza impedisce di applicare il principio di assorbimento, secondo cui il reato ‘mezzo’ (il possesso degli strumenti) viene assorbito dal reato ‘fine’ (il furto). In questo caso, il possesso degli arnesi rappresentava una condotta autonoma e distinta, non limitata al singolo furto commesso.
A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 5, n. 431 del 2016), consolidando l’orientamento secondo cui la contravvenzione di possesso di arnesi da scasso non è assorbita nell’ipotesi di furto aggravato quando le circostanze indicano una finalità più ampia e non circoscritta.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma un importante principio di diritto: il reato di possesso arnesi da scasso mantiene la sua autonomia rispetto al furto quando gli strumenti detenuti sono sovrabbondanti rispetto a quelli strettamente necessari per commettere il furto stesso. Questo, unito alla presenza di precedenti specifici, delinea un quadro di pericolosità sociale che giustifica una condanna separata per la detenzione degli strumenti. In pratica, la legge non punisce solo l’atto compiuto, ma anche la preparazione e la predisposizione a compierne altri, quando questa è dimostrata da elementi oggettivi come la quantità e la natura degli arnesi posseduti.
Quando il possesso di arnesi da scasso costituisce un reato autonomo e non viene assorbito nel furto?
Secondo la Corte, ciò avviene quando gli arnesi posseduti sono numerosi e non tutti utilizzati per la commissione dello specifico furto, indicando che il loro possesso non era finalizzato esclusivamente a quell’episodio. La presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio rafforza questa conclusione.
Perché il motivo di ricorso sulla mancanza di querela è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte d’Appello aveva già verificato e dato atto nei suoi provvedimenti dell’esistenza di una rituale querela, presentata in una data specifica, rendendo così l’azione penale pienamente procedibile.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 7, 61 n. 7 cod. pen. (capo A della rubrica), resistenza a P.U. (capo B della rubrica) e possesso ingiustificato di arnesi atti a forzare serrature (capo C della rubrica).
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di penale responsabilità, difettando in atti la necessaria condizione di procedibilità della querela in relazione al capo A) dell’imputazione; 2. Erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata con riferimento al capo C) della imputazione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello dato atto, in relazione al capo A) della rubrica, della esistenza di rituale querela sporta in data 6/8/2022.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica, avendo evidenziato la Corte di merito che la ricorrente è gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, che gli arnesi posseduti erano idonei alla forzatura di serrature, che la ricorrente possedeva numerosi arnesi non utilizzati per la commissione del furto, sicchè non è configurabile l’assorbimento della contravvenzione nell’ipotesi di furto aggravato (cfr. Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore