Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6742 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6742 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
1.NOMENOMENOMENOMEXXX
2. NOMENOMENOMENOMENOMEX
avverso la sentenza del 13/05/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, cui la medesima P.G. si Ł riportata in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato in udienza conclusioni scritte, nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato.
uditi, per gli imputati, gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 30/05/2024, aveva ritenuto colpevole
NOMENOMENOMEX in relazione al delitto di cui agli articoli 609bis ,609ter (capo A) in
danno di NOME, figlia della NOME, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; nella circostanza, assolveva l’imputato in relazione al delitto di cui all’art. 572 (capo B) cod. pen., nonchØ NOMEXX da entrambi i delitti a lei ascritti.
Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e condannava il NOMEXalla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e la NOME alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione.
Avverso tale provvedimento ricorrono congiuntamente gli imputati.
3.1. Con un primo motivo, articolato in diverse doglianze, i ricorrenti censurano il giudizio di responsabilità.
3.1.1. La NOME lamenta, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 40, comma 2, cod. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza della clausola di equivalenza per la responsabilità omissiva, in quanto genitrice, rispetto alle condotte poste in essere dal proprio compagno; la stessa contesta, in dettaglio, la ritenuta esistenza di una posizione di garanzia in capo a sØ stessa, sia in relazione al delitto di
maltrattamenti che di violenza sessuale continuata.
La Corte di appello fonda la condanna – per fatto altrui – della ricorrente sulla base di congetture e presunzioni, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.
3.1.2. Entrambi i ricorrenti lamentano, poi, violazione degli articoli 110 e 572 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza sia della abitualità delle condotte maltrattanti, che dell’elemento soggettivo del reato.
3.1.3. I ricorrenti censurano, altresì, l’omessa, contraddittoria e illogica valutazione dele prove in relazione a entrambi i reati contestati.
3.1.4. Il NOMEXlamenta, poi, la mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale circa la sussistenza di identità del disegno criminoso circa i due reati commessi.
3.2. Con un secondo motivo la NOMElamenta violazione di legge in relazione alle pene accessorie, sia in riferimento alla interdizione perpetua, anzichØ temporanea, dai pubblici uffici, che in riferimento alle altre pene accessorie irrogate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che, nel ribaltare la sentenza di primo grado, che aveva assolto l’imputata, la Corte di appello di Catanzaro aveva inizialmente disposto la rinnovazione dell’istruttoria, salvo poi revocare l’ordinanza a seguito di espressa rinuncia delle parti a riascoltare i testimoni, che hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni già rese.
Sul punto va rammentato che secondo questa Corte, in tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, nØ ed Ł quanto rileva nella sede odierna – Ł rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento. (Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, S., Rv. 287682 – 01).
Ciò posto, la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello del pubblico ministero, evidenzia come la prima sentenza, che aveva assolto la NOME da tutte le accuse e il
NOMEXdal delitto di maltrattamenti in famiglia, nonchØ da tutte le ipotesi di violenza sessuale contestate tranne le due assistite da prova fotografica o video, avesse completamente omesso la valutazione della attendibilità della persona offesa (pag. 8).
3.1. Sul punto, la sentenza gravata, premessa l’assenza di disturbi di dispercezione della realtà nella persona offesa (pag. 9), evidenzia, facendo buon governo dei principi della logica, per un verso la intima coerenza del narrato della giovane vittima (che si Ł decisa a raccontare i fatti una volta raggiunta l’adolescenza e compreso il disvalore delle condotte dei familiari a seguito della frequentazione della «rete sociale», v. pag. 16 sentenza) e l’assenza di risentimento (quanto piuttosto di un senso di prostrazione e rassegnata sudditanza, pagg. 9-10) e intenti calunniatori; per altro verso, la sussistenza di ampi riscontri estrinseci alle dichiarazioni della NUMERO_CARTA, quali, a mero titolo esemplificativo, una lettera
del NOMEXa contenuto confessorio (pag. 13), una conversazione registrata tra la
NOMEXX e NOMEXX del 6 giugno 2023 (pag. 14) e le dichiarazioni di NOMEXXXX(pag. 11, che racconta di altro episodio
occorso nei boschi della Sila), NOMENOMEXXXX(pag. 11) e NOMENOMEXX(pag. 13).
Le violenze e i maltrattamenti, poi, si sarebbero protratti per un lungo periodo, ossia da quando la giovane aveva circa dieci anni e fino al suo allontanamento dalla casa familiare e non, come affermato nel ricorso (non affoliato – penultima pagina) solo dopo il compimento della maggiore età.
3.2. Tale valutazione non si presta a censura nØ sotto il profilo della logicità della motivazione, nØ, tantomeno, della violazione di legge.
3.2.1. Quanto a tale ultimo aspetto, va infatti ricordato che Ł inammissibile la censura con cui si deduca violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale ( ex multis : Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità ( ex multis : Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. AltoŁ e altri, Rv. 268404).
3.2.2. Sotto il profilo del vizio di motivazione, invece, va rammentato chenel giudizio per cassazionenon si possono rivalutare le singole fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
3.3. Tutte le doglianze relative alla valutazione della prova sono pertanto inammissibili in quanto meramente rivalutative del compendio istruttorio, non presentando, la pronuncia
impugnata, profili di manifesta illogicità o contradditorietà.
Le censure relative alla valutazione di colpevolezza della ricorrente NOME in riferimento alla dedotta insussistenza di una posizione di garanzia in capo alla stessa in relazione al delitto di cui all’articolo 609bis cod. pen. sono manifestamente infondate.
4.1. Sul punto, non vi Ł dubbio che l’articolo 147 del codice civile ponga, in capo ai genitori, una posizione di garanzia in ordine al corretto sviluppo psico-fisico della prole.
Si Ł in proposito affermato (Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 267594 01) che «in tema di reati contro la libertà sessuale, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 cod. civ. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni; ne consegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi consenta il protrarsi degli abusi» e che (Sez. 3, n. 3124 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233422 – 01) «la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 cod. civ. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all’art. 609quater cod. pen., in concorso con l’autore del reato, ai sensi del secondo comma dell’art. 40 cod. pen., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni».
Questa Corte ha anche precisato (Sez. 3, n. 4730 del 14/12/2007, dep. 2008, Rv. 238698 – 01) che «il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell’art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico – fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul ‘garante’; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento», condizioni in relazione alle quali la ricorrente omette qualsivoglia riferimento.
Quanto alla c.d. «clausola di equivalenza» di cui all’articolo 40 cod. pen., la giurisprudenza della Corte Ł salda nel ritenere che il genitore esercente la potestà sui figli minori (in presenza delle predette condizioni) risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli (Sez. 3, n. 19603 del 28/02/2017, Rv. 270141 – 01).
4.2. Nel caso in esame, a pagina 14, la sentenza impugnata evidenzia come, dal contenuto di una conversazione, emerga come l’imputata giudicasse normali le condotte morbose del marito tanto da coprirlo e indurre il figlio NOME mentire agli inquirenti per proteggerlo, elementi di sicuro valore probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti di attivazione della responsabilità genitoriale dianzi descritti, con cui la ricorrente non si confronta affatto.
La doglianza relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia Ł inammissibile.
5.1. Va in primo luogo evidenziato che il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbito da quello di violenza sessuale «soltanto quando vi Ł piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi Ł concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti; in tal senso
Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, D.G., Rv. 24167001» (Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, Rv. 280818 – 01).
Ancora, secondo Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015 – dep. 2016, Z., Rv. 267595-01, il delitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».
In altre parole, dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell’identità di fattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti» (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, Rv. 255051 – 01), o, in altri termini, «in un piø ampio contesto di sopraffazione, minacce e angherie che caratterizzano la condotta di maltrattamenti» (Sez. 3, n. 13707 del 13/06/2012, dep 2013, M.M., non massimata).
5.2. Nel caso in esame, a seguito della ritenuta attendibilità della persona offesa, la Corte di appello calabrese (pag. 17) ha ritenuto ampiamente dimostrata la sussistenza del requisito della abitualità della condotta del NOMEX, che ha costretto la giovane vittima a «vivere in un clima caratterizzato da sistematiche molestie sessuali, ingiurie gratuite sul suo aspetto fisico e reiterate svalutazioni della sua persona, sovente accompagnate da pesanti insulti».
La giovane era anche limitata nella libertà di andare in bagno senza la presenza degli occhi indiscreti del NOME che in alcune circostanze l’ha anche minacciata, determinando una condizione di vita «oggettivamente avvilente».
5.3. Pertanto, la doglianza relativa all’assorbimento del delitto di maltrattamenti (dedotta soprattutto nella discussione orale) Ł manifestamente infondata in quanto le condotte maltrattanti dell’imputato non si esaurivano nel compimento di atti sessuali, ma integravano anche offese, minacce svalutazioni, denigrazioni della persona offesa e intrusioni nella di lei vita privata, mentre la censura sulla mancanza di abitualità della condotta Ł generica in quanto non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato in modo realmente critico.
5.4. Quanto alla imputabilità alla NOME delle condotte del coimputato, la Corte territoriale ha riconosciuto (pag. 15) la stessa responsabile del reato ex articolo 40 cod. pen., per avere consentito al proprio compagno di realizzare le anzidette condotte maltrattanti, omettendo altresì di porre in essere tutte le condotte necessarie a far cessare quello stato di fatto.
Tale motivazione fa buon governo del principio espresso da questa Corte (Sez. 5, n. 18832 del 11/04/2024, Rv. 286452 – 01), secondo cui «Ł configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle».
Peraltro, a pagina 8, la sentenza impugnata contiene anche la contestazione di una condotta «propria» della NOME, consistita nel dispensare quotidianamente alla figlia insulti e condotte verbalmente violente, oppressive e controllanti, elemento con cui la ricorrente non si confronta.
La doglianza Ł quindi doppiamente inammissibile per genericità.
5.5. Inammissibile Ł anche la doglianza relativa all’elemento psicologico del reato.
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, infatti, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 279326 – 01).
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto pacificamente sussistente tale consapevolezza in capo sia al NOMEXche alla NOME (sia pure in parte attribuendola al degradato contesto socio-culturale della famiglia), laddove il ricorso si limita ad una generica – e inammissibile – contestazione.
5.6. La doglianza relativa alla continuazione Ł inammissibile per mancanza di interesse.
Posto che l’articolo 81 cod. pen. sanziona allo stesso modo il concorso formale e la continuazione tra reati, l’intento del ricorrente, che sembrerebbe auspicare l’applicazione del piø rigido concorso materiale, Ł del tutto oscuro e la doglianza proposta risulta incomprensibile e inammissibilmente generica.
La censura relativa alle pene accessorie Ł manifestamente infondata.
6.1. Quanto all’interdizione legale, espressamente indicata nella rubrica della doglianza, basti evidenziare che tale pena accessoria non risulta irrogata dalla Corte di appello.
La doglianza Ł pertanto manifestamente infondata in quanto contesta una statuizione non disposta.
6.2. Quanto alle altre pene accessorie, stavolta concretamente irrogate, basti rammentare che l’articolo 609nonies , al primo comma, n. 2), prevede che, in caso di condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609bis e 609ter , sia irrogata la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; al n. 3), la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa, e, al secondo comma, dispone che per in caso di condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609bis e 609ter , se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, sia irrogata la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchØ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
La norma non lascia dunque alcun margine di discrezionalità al giudice in ordine alla durata delle pene accessorie irrogate.
Fermo restando che, in assenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale, non Ł consentito introdurre elementi di valutazione diversi da quelli previsti dalla norma vigente, il Collegio evidenzia come non ci siano in concreto elementi per dubitare della conformità a Costituzione della norma in argomento.
Questa Corte si Ł già in passato interrogata della conformità a Costituzione della fissazione di una pena accessoria perpetua, giungendo alla conclusione (Sez. 3, n. 36768 del 13/07/2021, E., Rv. 282272 – 01) che le pene accessorie di cui 609nonies , primo comma, n. 2), e secondo comma, cod. pen., non limitano l’esercizio di diritti fondamentali della persona ma, semmai, proteggono quelli delle potenziali vittime, in linea con quanto imposto dall’art. 4 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata in Italia con legge 10 ottobre 2012, n. 172; peraltro, l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno Ł coerente con l’esigenza che uffici così delicati siano ricoperti da persone davvero meritevoli (artt. 348, u.c., 384, 393,
411 cod. civ.) ed Ł funzionale a impedire occasioni di ricaduta nel reato e a proteggere le persone minori di età e quelle che necessitano sostegno.
In parte qua , in conclusione, la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto contesta la piana applicazione della legge.
6.3. Va da ultimo evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa COGNOME nel corso della discussione orale, le condotte sono addebitate all’imputata dal 2010 al 2023, a partire da quando la persona offesa era in età prepuberale, per cui non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 609novies , comma 2, che limita l’applicabilità delle pene accessorie della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchØ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, al caso di fatto commesso nei confronti di minore di anni diciotto.
7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento elle spese processuali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.