Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al AVV_NOTAIOice civile per le statuizioni di competenza; l’avvocat AVV_NOTAIO COGNOME che, nell’interesse della parte civile, ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si è riportato agli scritti difensivi in atti e ha chiesto il rigetto del ricor rifusione delle spese (come da nota spese);
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia in data 13 dicembre 2017 del Tribunale di Rovigo, ha assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle imputazioni di furt (segnatamente, di gasolio) e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici – elevate nei loro confronti quali addetti di campo, responsabili operazioni di carico dei prodotti petroliferi nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE avevano rispettivamente riportato condanna) revocando le statuizioni rese dal primo AVV_NOTAIOice in favore della detta società, costituitasi parte civile.
Avverso la sentenza di secondo grado la medesima parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione ai fatti ai capi 2, 3, ascritti a NOME COGNOME, e 7, ascritto a NOME COGNOME COGNOMErispetto ai q sentenza di primo grado aveva attribuito agli imputati una condotta attiva). La Corte territo avrebbe escluso la prova del concorso di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMEnell’agire dei coimputati COGNOME e COGNOMECOGNOME per il tramite di una motivazione manifestamente illogica e carente che avrebbe travisato il compendio probatorio, fornendone una lettura alternativa ed ipoteti (senza compierne il prescritto esame globale e unitario), valorizzando un solo dato (il fatto gli imputati disponessero di più badge identificativi) e tralasciando le dichiarazioni del tes assistito NOME COGNOME (da cui si trarrebbe che quando COGNOME ha agito, occorreva, per commettere i fatti, la presenza di un altro soggetto nella sala di controllo, da indivi nell’addetto di campo di turno in quel momento, vale a dire nel COGNOME e nel COGNOME – con riguardo ai reati a loro rispettivamente ascritti, come indicato appena sopra -, i qual avrebbero fornito la prova della loro temporanea assenza dalla sala di controllo).
2.2. Con il secondo motivo, relativo alle rimanenti imputazioni (per cui il primo AVV_NOTAIO ha ritenuto il concorso mediante omissione), sono stati dedotti:
la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, nella parte i sentenza impugnata ha affermato – in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza legittimità – che l’attribuzione agli imputati di una responsabilità omissiva, a front contestazione di un’azione, avrebbe determinato la condanna – da parte del primo AVV_NOTAIO per un fatto diverso;
-la violazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova), nella parte in cui si è escluso che i ricorrenti rivestisse una posizione di garanzia, conclusione cui la Corte di merito è pervenuta travisando dichiarazioni del presidente della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO (attribuendogli espressioni che inv costituivano la domanda di un difensore e senza invece considerare l’effettivo tenore del s narrato né le deposizioni dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, indicati nel ricorso, relative alle co modalità operative da tenere nelle operazioni di carico del carburante).
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 110 cod. pe vizio di motivazione, con riguardo all’esclusione del concorso morale degli imputati (dei q si è esclusa la posizione di garanzia) a dispetto degli elementi di segno contrario (la ser dei furti in concomitanza con il loro turno lavorativo, i dati emergenti dalle intercettaz COGNOME e COGNOME, corrispondenti ai fatti di reato in imputazione) non valendo, invece, discolpa:
che non siano stati intercettati dialoghi degli imputati assolti (ben potendo cos comunicare aliunde con i coimputati, come si trarrebbe dalle dichiarazioni della teste COGNOME
né – contrariamente a quanto assunto dalla sentenza di appello – la mancanza della necessità che ai fatti partecipassero gli imputati assolti, il difetto di prova della spartizi utili (invece riferita da NOME COGNOME), il fatto che COGNOME e COGNOME non li abbiano chi in correità (constando, invece, che il COGNOME, nel procedimento civile incoato nei suo confr da RAGIONE_SOCIALE, abbia chiesto di chiamarli in causa).
La parte civile e l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, han chiesto la trattazione orale del procedimento.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME:
ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento, avanzata del precedent difensore;
ha presentato memoria con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare i ricorso, deducendone il difetto di specificità (segnatamente, nella parte in cui ha in denunciare la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nonché allorch denunciato il travisamento della deposizione dell’COGNOME ed ha invocato altri elementi prova) e assumendo che l’impugnante ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità, e comunque ha proposto censure manifestamente infondate alla luce di quanto compiutamente argomentato dalla Corte di merito (in ragione del compendio in atti, considerato pure che le dichiarazioni dell’COGNOME non sarebbero idonee minare l’impianto della sentenza impugnata, a fortiori con riferimento ai capi di imputazione oggetto del primo motivo cui le dette propalazioni non avrebbero avuto riguardo; in ordine al denunciata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., avendo il AVV_NOTAIOice di appello fond comunque l’assoluzione sul difetto di prova; a proposito dell’insussistenza di un obbligo de imputati di agire per tutelare il datore di lavoro dall’attività illecita di terzi, di medesimi imputati – sulla scorta degli elementi acquisiti – non avevano consapevolezza, con la conseguente insussistenza della violazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen.; infine, relazione al prospettato concorso morale, rispetto al quale peraltro il compendio probatorio presterebbe ad un’interpretazione antitetica a quella irritualmente devoluta dalla parte civile).
Con la medesima memoria la difesa dei predetti imputati ha chiesto, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha presentato memoria, evidenziando che: il primo motivo di ricorso non ha ad oggetto fatti ascritti a quest’ultimo confronti del quale è stata elevata soltanto l’imputazione di cui al capo 6.); la Corte di m – per il tramite di un’argomentazione corretta – ha riformato la prima decisione, ritenen difetto di prova a carico di tutti gli imputati, ai quali non potrebbe attribuirsi alcuna p di garanzia del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE; che la stessa parte civile (la quale avr richiamato princìpi giurisprudenziali inconducenti) non avrebbe censurato l’esclusione d contributo degli imputati al reato di furto; nel caso di specie, difetterebbe comunque, anch capo allo COGNOME (imputato di un solo reato), l’elemento soggettivo e non potrebb configurarsi un concorso colposo nel reato di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
1.1. Al fine di provvedere, è utile premettere che «il giudice d’appello che rifor senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado è deve offrire una motivazion puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusion adottata»: difatti, «quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione» il giudice di appello «ha l’obbligo di confutare in modo specific completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con l fonti di prova»; «ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronuncia in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazio critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliat primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. U n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021 – dep. 2022, Nappa, Rv. 282612 – 01). In altri termini, «in caso di totale riforma della deci di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomen della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezz o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato , mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che s confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327).
1.2. In secondo luogo, deve osservarsi che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza:
«per “fatto diverso” deve intendersi non solo un fatto che integri una imputa diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali diffo da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 15/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280938 – 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928);
difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei s elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta pr dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine vol accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confront puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’og dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 – 01);
con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risul violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individ nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 – dep. 2016, Addio, Rv. 265946 – 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l’accus l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, ri a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da r un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 – dep. 2013, Do Rv. 254888 01; cfr. pure, proprio in tema di condanna per un fatto commissivo a fron contestazione di un fatto omissivo: Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280084 – 01 Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252991 – 01).
1.3. Alla luce di quanto premesso, si deve anzitutto rilevare che erroneamente la Cort di merito ha ritenuto che il Tribunale, nell’attribuire ai ricorrenti (per i reati diversi cui ai capi 2, 3 e 7) una responsabilità di tipo omissivo, abbia violato l’art. 521 cod. pro Vero è, infatti, che tutte le imputazioni, oltre a richiamare l’art. 110 cod. pen. e ascri imputati di aver agito «previo concerto e in concorso tra loro», fa riferimento alle condotte le quali, unitamente ai coimputati NOME COGNOME (pure addetto di campo e responsabile delle operazioni di carico) e NOME COGNOME (l’autotrasportatore cui pure i fatti sono stati con sono stati perpetrati i furti, senza menzionare in alcun modo l’art. 40, comma 2, cod. pe purtuttavia, l’editto accusatorio ha esplicitato il ruolo di addetto di campo e responsabile operazioni di carico anche di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (chiarendo che essa era svolta per la RAGIONE_SOCIALE, indicandoli an come dipendenti di essa): si tratta di una contestazione che non consente di ravvisare nell’omesso impedimento della commissione di furti in danno della RAGIONE_SOCIALE (nella det
qualità di addetti di campo e responsabili delle operazioni di carico nell’interesse dello s ente), un fatto che del tutto eterogeneo ed incompatibile con quello descritto nelle imputazi senza che possa ravvisarsi una trasformazione radicale della stessa contestazione o un’incertezza sull’oggetto di essa; tanto che con gli atti di appello (segnatamente, nell’inte di COGNOME, COGNOME, COGNOME) sono state sollevate doglianze al riguardo, il che palesa che non vi è stata alcuna incidenza sul diritto di difesa.
Ciò posto, deve ravvisarsi una motivazione manifestamente illogica e affetta da un travisamento della prova che incide sulla tenuta della motivazione (Sez. 2, n. 46288 d 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), considerato peraltro che, «ai fini dell’operatività de così detta clausola di equivalenza di cui all’art. 40, cpv. cod. pen., nell’accertamento obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete tenere presente la fonte dai cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo, che può essere la l il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; e, in tale ambito rico al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo – come scaturente dalla determi fonte di cui si tratta – occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa po garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costit l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza» ( 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440 – 01). La Corte di appello ha negato che gli imputati avessero una posizione di garanzia rispetto alla commissione di furti di carburante in dann della RAGIONE_SOCIALE: da una parte, ha affermato che le mansioni degli imputati che (come esposto nella stessa sentenza impugnata) prevedevano il controllo delle operazioni di carico d carburante caricato dai trasportatori (e, in particolare, la verifica del corretto funzion dei sistemi di carico, la risoluzione delle problematiche ad esse connessi e l’ausilio autotrasportatori in caso di anomalia); dall’altra, ha limitato la loro posizione di garanz dette mansioni) ai soli profili inerenti alla sicurezza del carico del materiale infiamma richiamando – senza alcuna specificazione – il difetto di un’esplicita previsione in tal senso ne mansioni assunte contrattualmente e la presenza di un servizio di guardiania, dunque senza esplicitare compiutamente le ragioni per cui – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale costoro non dovessero verificare anche la correttezza, sotto il profilo quantitativa, del oggetto delle imputazioni (che fanno proprio riferimento al compimento di operazioni di cari maggiori rispetto a quelle autorizzate nonché a operazioni di carico per nulla autorizzat Inoltre, il AVV_NOTAIOice distrettuale, proprio sotto il profilo in esame, ha attribuito al dot (presidente della RAGIONE_SOCIALE) l’esclusione, dalle mansioni degli imputati, del compi evitare i furti: e ciò quantunque tale circostanza non sia stata riferita dal medesimo teste invece, ha affermato che il «supervisore», da lui individuato in chi seguiva le operazion carico, allorché il sistema segnalava anomalie, come nella specie, dovesse «intervenire subito»), cui il Collegio di appello ha attribuito espressioni formulate (nel corso dell’esam uno dei difensori (cfr. spec. p. 221 trascrizione dell’udienza del 19 novembre 2014). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Oltre a ciò, la motivazione è in ogni caso inidonea a sostenere le statuizioni assoluto anche in ordine alla sussistenza di un concorso commissivo (materiale o morale degli imputati), per la dirimente considerazione che:
nel ritenere che non si possa affermare con certezza che il badge (o uno dei badge) del COGNOME fosse utilizzato direttamente da quest’ultimo all’esterno della sala di control segnatamente per operare nell’area di carico (poiché sarebbe più plausibile che costui l’abbi messo a disposizione del conducente dell’autobotte) e, che non si possa correlativamente escludere che fosse lo stesso COGNOME a compiere le necessarie operazioni dalla sala di controllo (per consentire l’erogazione non autorizzata) e non i coimputati di volta in vol turno, non ha in alcun modo argomentato su quanto esposto dal teste assistito COGNOME COGNOMECOGNOME ha invece attribuito al COGNOMECOGNOME COGNOME tali occasioni, la manomissione di una valvola, ossia la presenza al di fuori della sala di controllo, dato, quest’ultimo, posto dal Tribunale a sos dell’attribuzione ai coimputati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME concorso commissivo);
e, più in generale, ha fondato la propria lettura delle emergenze istruttorie, altern a quella resa dal Tribunale e volta ad escludere i presupposti di un concorso punibile (anc morale) non argomentando né sul fatto che lo stesso COGNOME abbia dato conto che in più occasioni il sistema evidenziasse le erogazioni che venivano compiute (poiché elaborato in maniera tale da allertare la sala operativa, all’interno della quale – come appena esposto una motivazione viziata la Corte di merito ha escluso la presenza degli imputati); e richiamand uno dei dialoghi intercettati ed offrendone una lettura (distinta da quella compiuta Tribunale) per il tramite di un’esposizione assertiva che non ha dato conto in alcun modo de tenore di esso.
La fondatezza nei termini appena esposti delle censure difensive – che non difettano d specificità – priva di rilievo il dato che esso contenga pure allegazioni in fatto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al AVV_NOTAIOice civile competente per valore in grado di appello.
In ragione dell’accoglimento del ricorso non deve disporsi la condanna della parte civi alla rifusione delle spese sostenute da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che ne hanno fatto richiesta – poiché costoro risultano soccombenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al AVV_NOTAIOice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 16/05/2024.