Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20348 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle parti civili COGNOME NOME, NOME NOME e NOME, in proprio e in qualità di eredi di NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nel procedimento a carico di: RAGIONE_SOCIALE di Grosseto COGNOME NOME, nato a MONTIERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a CASTEL DEL PIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a GROSSETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a GROSSETO il DATA_NASCITA e nei confronti di: COGNOME NOME, quale esercente la responsabilità genitoriale di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 02/07/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria scritta depositata e ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del motivo n.5) del ricorso RAGIONE_SOCIALEe parti civili e del motivo n.2) del ricorso proposto da COGNOME, rigetto nel resto.
Udito il difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in difesa RAGIONE_SOCIALEe parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Udita l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME, in proprio e in qualità di erede di NOME NOME, NOME NOME, in proprio e in qualità di erede di NOME NOME, NOME, in proprio ed in qualità di erede di NOME NOME e di COGNOME NOME, la quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, anche in sostituzione ex art.102 c.p.p. per delega scritta, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, il quale chiede il rigetto dei ricorsi di parte civile.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME, il quale chiede dichiararsi l’inammissibilità, o quantomeno, il rigetto dei ricorsi di parte civile.
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I fatti .
Il presente procedimento ha tratto origine dagli eventi verificatisi il 12 novembre 2012 nel territorio AVV_NOTAIO di Grosseto, precisamente in Manciano, allorché, a seguito di piogge eccezionalmente intense e concentrate, si verificò il crollo del rilevato stradale in prossimità RAGIONE_SOCIALEa spalletta del ponte sul fiume RAGIONE_SOCIALE, in località S. NOME, nel momento in cui, intorno alle ore 22,30, lo stesso tratto veniva percorso dalla vettura FIAT Punto sulla quale viaggiavano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. A causa del crollo l’automobile fu sommersa dall’acqua del fiume RAGIONE_SOCIALE, così determinandosi la morte per annegamento dei tre occupanti.
Le contestazioni.
Con imputazione coatta, disposta dal GIP del Tribunale di Grosseto il 12 gennaio 2016, era stato contestato il reato previsto dagli artt. 40, secondo comma, 113 e 589, commi secondo e quarto, cod. pen., in cooperazione colposa, per aver
cagionato il decesso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEa circolazione stradale, nei confronti di:
COGNOME NOME, in qualità di referente tecnico di zona di RAGIONE_SOCIALE, società incaricata dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto RAGIONE_SOCIALEa manutenzione e del pronto intervento anche sulla strada AVV_NOTAIO 94, per non avere apposto segnale stradale idoneo a rappresentare agli utenti RAGIONE_SOCIALEa strada la chiusura RAGIONE_SOCIALEa stessa, limitandosi a far posizionare una transenna sulla corsia di marcia. In particolare, in conseguenza di tale omissione, l’autovettura su cui viaggiavano i già menzionati, tutti dipendenti RAGIONE_SOCIALE di ritorno da una trasferta a Roma, intorno alle ore 22,30 aveva aggirato la suddetta transenna e aveva proseguito verso il ponte, ma, a seguito del crollo del rilevato stradale, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa spalletta del ponte, era stata sommersa dall’acqua del fiume RAGIONE_SOCIALE, così determinandosi l’annegamento e la morte degli occupanti;
NOME COGNOME, in qualità di responsabile del servizio viabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, per non aver vigilato sulla concreta esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada AVV_NOTAIO 94 da lui stesso impartito, soprattutto alla luce RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni di presenza di veicoli in transito sul ponte sul fiume RAGIONE_SOCIALE, per non aver richiesto l’adozione di misure più efficaci, come il presidio del tratto di strada in questione da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per non aver comunicato alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presenti sul territorio la chiusura del medesimo tratto stradale.
Inoltre, ai responsabili, succedutisi nel tempo, del settore viabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto e al Direttore generale del RAGIONE_SOCIALE erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 40, secondo comma, 81, 434-449 e 589, quarto comma, cod.pen. per aver – in cooperazione colposa tra loro, tutti quali titolari di doveri di intervento per la messa in sicurezza del fiume RAGIONE_SOCIALE e del ponte in località Sant’NOME – cagionato il crollo del ponte suddetto sulla INDIRIZZO e la conseguente morte di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia. In particolare, non essendo stati effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza e ogni opportuna opera idrica.
La sentenza del Tribunale di Grosseto .
Il Tribunale ha ricostruito la dinamica del sinistro, rifacendosi ai contenuti del cd. report pubblicato dalla Regione Toscana e acquisito agli atti del fascicolo dibattimentale su richiesta del P.M., all’udienza del 7 marzo 2017. Il documento conteneva la descrizione del sistema RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche presenti nella pianura
costiera del fiume RAGIONE_SOCIALE, dalla foce fino alla zona a monte del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsigliana o di Sant’NOME tra i territori dei Comuni di Manciano e Magliano, cioè RAGIONE_SOCIALEa struttura viaria interessata dal crollo che, la notte del 12 novembre 2012, causò la morte RAGIONE_SOCIALEe parti offese.
3.1. In quei giorni erano stati registrati, dalle numerose stazioni pluviometriche e dagli idrometri, valori massimi storici dei livelli dei fiumi, che avevano causato molti danni soprattutto nei bacini Chiarone, RAGIONE_SOCIALE, Osa e Talamone.
3.2. A monte RAGIONE_SOCIALEe arginature esistenti, il RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato, negli anni ’70, un ampliamento RAGIONE_SOCIALEe sezioni RAGIONE_SOCIALE‘alveo, reimpiegando il materiale di scavo per il rialzamento dei terreni laterali. Tale conformazione di sponda rialzata era nota localmente con il termine ‘spaltone’ ed era caratterizzata dalla presenza in sommità di una strada carrabile per le operazioni di manutenzione. Tale opera idraulica si sviluppava in sinistra e destra idraulica fino a un tratto a monte del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana; sotto il ponte, lo ‘spaltone’ assumeva la configurazione di argine trapezio, risultando privo di contro-fosse e consentendo, da una parte, di mantenere un certo grado di naturalità al corso d’acqua nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘area golenale e, dall’altra, la possibilità di coltivare i terreni contermini quasi fino alla strada.
Nella notte fra l’undici e il dodici novembre 2012, i livelli idrici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alle sezioni di ponte Montemerano e RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana, avevano subito un repentino innalzamento, fino a raggiungere i massimi storici mai registrati. In conseguenza RAGIONE_SOCIALEe piogge verificatesi nel pomeriggio RAGIONE_SOCIALE’11 novembre e nel corso RAGIONE_SOCIALEa nottata, tutto il reticolo idraulico a monte RAGIONE_SOCIALEa sezione del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana era entrato in crisi, con fuoriuscita RAGIONE_SOCIALEe acque dagli alvei ordinari ed esondazioni che avevano interessato tutte le pianure alluvionali di pertinenza dei corsi d’acqua principali e minori. Lo stesso fiume RAGIONE_SOCIALE, a monte del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana, impegnava, con il proprio deflusso, buona parte RAGIONE_SOCIALEa pianura di sua pertinenza. L’onda di piena, giunta all’altezza del tratto con arginatura a spaltone, a monte del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana, aveva determinato la rottura RAGIONE_SOCIALEo spaltone in destra idraulica a monte RAGIONE_SOCIALEa confluenza del torrente Castione. La piena RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel tratto immediatamente a monte del ponte RAGIONE_SOCIALEa Marsiliana, aveva investito la strada AVV_NOTAIO di Sant’NOME, rompendo lo spaltone in destra idraulica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva ceduto.
Il Tribunale ha poi ricostruito gli spostamenti RAGIONE_SOCIALEe vittime, tutte dipendenti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, il giorno RAGIONE_SOCIALE‘evento a partire dalle ore 18,00 e sino
alle ore 22,30, in relazione al viaggio di ritorno a Grosseto da Roma, ove si erano recati per seguire un convegno dedicato al tema RAGIONE_SOCIALEa sicurezza sul lavoro.
La causa materiale RAGIONE_SOCIALE‘evento è stata dunque individuata nell’alluvione, che dal giorno precedente aveva colpito la parte meridionale RAGIONE_SOCIALEa provincia di Grosseto. La responsabilità del COGNOME e del COGNOME è derivata dalle rispettive qualifiche soggettive rivestite all’epoca dei fatti, costitutive RAGIONE_SOCIALEe relative posizioni di garanzia e di controllo, nonché dalle condotte di entrambi, in concreto impeditive RAGIONE_SOCIALEa neutralizzazione del pericolo incombente sui beni protetti. In particolare, quanto al COGNOME, responsabile AVV_NOTAIO del Servizio di viabilità con compiti disciplinati anche in caso di eventi che interessavano tale servizio, l’obbligo derivante dalla posizione di garanzia e controllo è stato individuato nell’art. 14 codice RAGIONE_SOCIALEa strada, negli artt. 2050 e 2051 cod.civ. e nelle norme di diritto pubblico che disciplinano l’operato dei dipendenti degli Enti Locali, facendo discendere da tali disposizioni i poteri organizzativi e dispositivi attribuiti ai medesimi dipendenti, in relazione alla gestione di cose o situazioni pericolose per la pubblica utilità, unitamente ai connessi compiti di prevenzione e soccorso relativi agli eventi pericolosi.
Quanto alla posizione del COGNOME, dipendente e referente tecnico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, incaricata del pronto intervento e RAGIONE_SOCIALEa manutenzione ordinaria e straordinaria RAGIONE_SOCIALEe strade provinciali nella zona 1 Sud RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, il Tribunale ha individuato nel contratto di appalto, stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE di Grosseto e l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui RAGIONE_SOCIALE faceva parte, la fonte RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia e di controllo sulle fonti di pericolo per la circolazione RAGIONE_SOCIALEe strade, che formava oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto, gravante sul COGNOME, quale referente tecnico RAGIONE_SOCIALEa società. Inoltre, l’obbligo di garanzia derivava, per il COGNOME, anche dal suo precedente agire pericoloso, posto che aveva fatto apporre agli operai di RAGIONE_SOCIALE una segnaletica inidonea e pericolosa sulla INDIRIZZO, da cui era scaturito l’obbligo di attivarsi per rimuovere o far rimuovere la situazione di pericolo per la circolazione stradale da lui stesso creata.
Nei confronti di entrambi, il Tribunale ha ritenuto il radicarsi, per il concreto atteggiarsi del fatto, di poteri e obblighi impeditivi RAGIONE_SOCIALE‘evento, di natura sollecitatoria e comunque ulteriori e diversi rispetto a quelli direttamente e specificamente volti a impedire il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento, e aveva ritenuto i due
imputati responsabili proprio per aver omesso l’esercizio dei concreti poteri di fatto di cui entrambi disponevano per impedire il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento o comunque l’esercizio inadeguato dei medesimi poteri. L’elemento psicologico RAGIONE_SOCIALEa colpa, per la prevedibilità e l’evitabilità RAGIONE_SOCIALE‘evento è stato, infine, ritenuto presente per entrambi.
Il Tribunale ha assolto i restanti imputati dai reati loro ascritti, omicidio colposo plurimo e crollo colposo di costruzioni, in cooperazione colposa, perché il fatto non costituisce reato, in quanto, dal compendio RAGIONE_SOCIALEe risultanze emerse dal confronto dei consulenti, era emerso che la causa del crollo fosse da addebitarsi al cedimento RAGIONE_SOCIALEa soletta di raccordo sovrastante il ponte, e ciò costituiva un grave errore di progettazione, ma gli imputati non avevano partecipato alla progettazione del ponte e, nelle rispettive qualità, non erano rimasti inerti a seguito di un crollo intervenuto alcuni anni prima in area vicina, avendo fatto approvare dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto proprio ciò che il responsabile del RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze.
La Corte d’appello di Firenze, giudicando sulle impugnazioni proposte dai difensori di NOME COGNOME, respinti, preliminarmente, i profili relativi alla mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza e quelli relativi al giudizio controfattuale, data la natura commissiva RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, consistita nell’aver apposto la transenna solo nella parte destra RAGIONE_SOCIALEa carreggiata, ha confermato il giudizio di inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa segnaletica RAGIONE_SOCIALE apposta in violazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 24 ottobre 2000 – di attuazione dei criteri di efficienza e uniformità richiesti dal codice RAGIONE_SOCIALEa strada in materia di segnaletica e sicurezza stradale – nonché RAGIONE_SOCIALEe norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, anch’esse richiamate unitamente al decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALEe Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002. Ha pure respinto la censura relativa alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa presenza di veicoli circolanti anche dalla parte opposta nel luogo RAGIONE_SOCIALE‘evento, posto che andava valutato l’evento per come si era concretamente realizzato e dunque nella direzione di marcia Marsiliana -Sant’NOME, considerando le modalità del fatto da quel lato effettuate.
La Corte territoriale ha tuttavia accolto il profilo di impugnazione relativo alla inesigibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta, relativamente alla richiesta di chiudere la strada con l’ausilio RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assolvendo l’imputato per non aver commesso
il fatto, rimproverando al giudice di primo grado di aver confuso la posizione del COGNOME con quella del COGNOME, dimenticando che il COGNOME non aveva le competenze per valutare la pericolosità del livello del fiume e il pericolo di crollo del rilevato, per allertare e fare intervenire direttamente le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Non poteva organizzare il presidio RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO, né sotto il profilo oggettivo, in relazione alla disponibilità di strumenti, mezzi e uomini, né sotto il profilo soggettivo. Dunque, non avrebbe potuto prevedere l’evento. Infatti, la pericolosità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa strada era stata rappresentata dal responsabile del RAGIONE_SOCIALE, direttamente al COGNOME. Quest’ultimo si era limitato a richiedere che la strada fosse transennata, nonostante il COGNOME avesse rappresentato il carattere precario e parziale RAGIONE_SOCIALEa concreta misura che era stato possibile realizzare.
La sentenza di secondo grado ha poi respinto l’impugnazione proposta dal COGNOME, relativamente all’affermazione di responsabilità, rideterminando la pena, che ha sospeso, in ragione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e riconoscendo il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione. La Corte, ribadendo quanto affermato dal primo giudice, ha puntualizzato che il COGNOME non aveva richiesto alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di impedire il transito veicolare sulla strada e sul ponte ove si sarebbe verificato il crollo e che ciò sarebbe stato l’unico strumento adeguato alla luce RAGIONE_SOCIALEe concrete situazioni verificatesi. La richiesta rientrava tra i poteri/doveri del COGNOME, come anche emerso dalla testimonianza del Capo di gabinetto RAGIONE_SOCIALEa Prefettura e dirigente RAGIONE_SOCIALEa Protezione civile, che aveva preso parte alle attività RAGIONE_SOCIALEa sala operativa.
Inoltre, la Corte d’appello ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, responsabile civile, limitatamente al riconoscimento del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe vittime nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, con rideterminazione RAGIONE_SOCIALE‘importo liquidato a titolo di provvisionale.
Infine, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalle parti civili avverso l’assoluzione degli altri imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I ricorsi per cassazione.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei propri difensori, proponendo i seguenti motivi, così riassunti in forma sintetica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 bis disp. att. cod.proc.pen.:
-con il primo motivo, si denuncia vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, con particolare riferimento alle pagine da 13 a 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove si è affermato che le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a eccezione RAGIONE_SOCIALE‘appuntato COGNOME, non erano state avvisate RAGIONE_SOCIALEa necessità di provvedere alla chiusura RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO, anche con l’ausilio di uomini e mezzi militari, e che in ciò fosse da ravvisare la responsabilità del COGNOME, sul quale incombeva il dovere – potere di richiedere esplicitamente l’intervento RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Rileva il ricorrente che le dichiarazioni rese dalla AVV_NOTAIO, che presiedeva in vece del AVV_NOTAIO le attività del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soprattutto nel giorno antecedente e nella notte del 12 novembre 2012, avevano chiarito il reale funzionamento RAGIONE_SOCIALEa sala operativa e che, una volta che il COGNOME aveva comunicato a tutti i presenti la chiusura RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEe necessarie misure, essendo coinvolto il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe dovuto fare carico il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE, Colonnello COGNOME, che era pure partecipe all’attività RAGIONE_SOCIALEa sala operativa. Rileva ancora il ricorrente che dall’esame dei testi, appuntati COGNOME e COGNOME, era emerso che i due erano stati inviati su quel tratto di strada già nel pomeriggio del 12 novembre 2012, sebbene, a loro dire, per controllare il livello del fiume e la viabilità. In realtà, una volta diffusa la notizia RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada AVV_NOTAIO e appurato che anche le stesse Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si erano rese conto che la circolazione veicolare non era stata effettivamente impedita, si era realizzato un cattivo funzionamento nella catena di comando dei RAGIONE_SOCIALE di cui non poteva rispondere l’imputato.
-con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in ragione del fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe vittime, non ha provveduto a rideterminare la pena, ai sensi del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 589 bis , comma 7, cod.pen.
-con memoria depositata in data 18 aprile 2025, i difensori hanno proposto motivi nuovi riguardanti:
-la posizione di garanzia che il COGNOME avrebbe avuto nella AVV_NOTAIOnda oggetto di imputazione. Il ricorrente rileva l’incoerenza del ragionamento dei giudici RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, i quali, come del resto il primo Giudice, gli hanno attribuito la posizione di garante quasi allineandola a quella del COGNOME, (titolare di RAGIONE_SOCIALE), che però è stato assolto. La sentenza di appello (pag. 12), infatti, aveva ritenuto che il rimprovero di non aver richiesto l’intervento dei RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’effettiva chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, non fosse formulabile nei confronti del COGNOME, che non possedeva alcun potere/dovere di sollecitare l’intervento RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, né di effettuare la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa SP 94;
-inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali stabilite a pena di nullità – artt. 606 lett.c), 546 n.1, lett.c), e 125 n.3, cod.proc.pen., posto che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte sul punto era stata presa senza considerare adeguatamente la specifica documentazione, relativa al contratto di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, offerta in primo grado dalla difesa (doc.1-verbale udienza); così omettendo ogni motivazione in proposito e incorrendo nella nullità di cui agli artt. 546 n. 1 lett. c) e 125 n. 3 cod.proc.pen.
La sentenza è stata impugnata anche dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, la quale, mediante il proprio difensore, deduce i seguenti motivi:
-vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa stessa, giacché si era affermato che al COGNOME incombeva il potere-dovere di ordinare alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine la chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, anche mediante l’adozione di appositi presidi e mezzi militari. Il COGNOME era stato presente alla riunione RAGIONE_SOCIALEa centrale operativa alle ore 3 del 12 novembre 2012, appena informato dall’ingegnere COGNOME, direttore del RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva le competenze per legge sulla manutenzione degli argini RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa criticità ingravescente RAGIONE_SOCIALEa situazione causata dall’imperversante evento alluvionale di particolare durata e intensità. Dunque, il COGNOME, alle ore 3,40 del mattino del 12 novembre 2012, aveva personalmente, mediante telefono, ordinato al COGNOME di transennare la S.P. n. 94 in corrispondenza del fiume RAGIONE_SOCIALE. Alle ore 6,00 il COGNOME confermava la presenza RAGIONE_SOCIALEe transenne su entrambi i lati del ponte; successivamente, lo stesso COGNOME rilevava che gli automobilisti spostavano continuamente la transenna e il COGNOME aveva ribadito la necessità di assicurare l’effettiva permanenza RAGIONE_SOCIALEa transenna. Con considerazioni analoghe a quelle fatte valere dal COGNOME, il responsabile civile evidenzia la contraddizione in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata, dal momento che aveva – allo stesso tempo rimproverato al COGNOME di non aver informato le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa necessità RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada e di aver dato atto che l’appuntato COGNOME aveva dichiarato di essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa disposizione di chiusura RAGIONE_SOCIALEa stessa strada, senza che però si attivasse, unitamente al AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, per rendere effettiva la chiusura.
Ulteriori ricorsi, avverso la medesima sentenza ai soli effetti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, sono stati proposti, mediante due difensori, dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio).
I ricorsi deducono i seguenti motivi, del tutto sovrapponibili. In particolare, relativamente all’assoluzione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME e alla consequenziale esclusione del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE:
-con il primo motivo, si denuncia, relativamente al punto 10.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 589 cod. pen., 40, commi primo e secondo, cod. pen., 41 cod. pen., in relazione agli artt. 14 e 38 cod. strada, 30, commi 4 e 5, 34, comma 1, 115, commi e 116, commi 1 e 2, Regolamento di esecuzione e attuazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, nonché paragrafi 2.1, 4.2 e 5.7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 e all’articolo 1 e 10 del contratto di appalto, laddove la Corte ha ravvisato l’inesigibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta ulteriore in capo al COGNOME, sebbene per legge e per contratto fosse tenuto ad adottarla. Nella illustrazione del motivo, le parti civili evidenziano il passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in cui si è affermato che, considerata l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALE‘evento alluvionale, l’esaurimento di tutta la segnaletica a disposizione e l’impossibilità di procurarsene altra, si doveva concludere che il COGNOME avesse in effetti assolto gli obblighi secondari sollecitatori RAGIONE_SOCIALE‘altrui intervento, informando reiteratamente la sala operativa RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALEa circolazione sulla SP 94, non potendosi pretendere che avvisasse il AVV_NOTAIO. Si è tuttavia trascurato di considerare, riguardo alla posizione del geometra COGNOME, che lo stesso era un tecnico titolare di una posizione di garanzia ex contractu . COGNOME aveva usato una segnaletica stradale errata e quindi era responsabile di un’attività che aveva creato una situazione di pericolo, risoltasi in un evento infausto. La Corte d’appello avrebbe dovuto confermare la condanna del COGNOME per omicidio colposo, in primo luogo, quanto alla responsabilità colposa di tipo commissivo: a meno che non lo abbia impedito, l’agente risponde sempre RAGIONE_SOCIALE‘evento che abbia a verificarsi a causa RAGIONE_SOCIALEa sua condotta, questo a prescindere dalla titolarità di una posizione di garanzia come del resto sottolineato in entrambe le sentenze di merito. Infatti, rispetto alle azioni pericolose già compiute, come nel caso di chi ha posto una segnaletica fuorviante, non sussiste un obbligo di impedire un evento, ma se l’agente vuole evitare di rispondere per il reato commissivo ha solo l’onere di impedirlo. Dalla sentenza di primo grado era emerso che il COGNOME aveva fatto un ultimo sopralluogo sul posto un’ora e mezzo prima del tragico sinistro, addirittura ritenendo che tutto fosse nella norma, e aveva continuato a lasciare in piedi la situazione di pericolo da lui colposamente creata da ore.
Inoltre, ricoprendo una posizione di garanzia, il COGNOME avrebbe potuto e dovuto prevedere, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua esperienza professionale e RAGIONE_SOCIALEe sue competenze tecniche, l’evento che si sarebbe verificato in caso di permanenza RAGIONE_SOCIALEa circolazione stradale sul ponte. Il COGNOME, infatti, sia nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado come in quella di secondo, non era stato definito un semplice utente RAGIONE_SOCIALEa
strada, ma soggetto titolare di posizione di garanzia di natura contrattuale, referente tecnico RAGIONE_SOCIALEe ditte incaricate del pronto intervento RAGIONE_SOCIALEa manutenzione RAGIONE_SOCIALEa Zona 1 Sud; inoltre, il COGNOME aveva ricevuto l’RAGIONE_SOCIALE e, per legge e per contratto, avrebbe dovuto eseguirlo correttamente, indipendentemente dalla conoscenza del rischio di crollo del rilevato stradale. Avrebbe dovuto assicurare che la strada fosse chiusa, così come era stato ordinato; tale condotta era comunque assolutamente esigibile nei termini individuati dal Tribunale di Grosseto, perché rientrante nelle sue conoscenze e competenze e, anche laddove il rischio fosse stato unicamente l’allagamento RAGIONE_SOCIALEa strada, assolutamente prevedibile, questo avrebbe potuto comportare sinistri stradali anche mortali.
In definitiva, si era fatta un’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, secondo comma, cod. pen., nella misura in cui si era affermato che il soggetto garante potesse esercitare i propri poteri sollecitatori soltanto nei confronti di soggetti sui quali il garante esercitasse un potere/dovere, del tipo di quello in capo al COGNOME. Il COGNOME, secondo la sentenza impugnata, non sarebbe stato in grado di ordinare alle forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità non deriva esclusivamente dalla titolarità in capo al garante di poteri direttamente impeditivi RAGIONE_SOCIALEo specifico rischio concretizzatosi, tra cui anche il potere di dare ordini ad altri soggetti, potendosi anche affermare tale responsabilità sulla base RAGIONE_SOCIALE‘omissione di meri poteri sollecitatori RAGIONE_SOCIALE‘agire altrui, quindi sull’omissione di un potere di fatto, non potere giuridico di ordinare, ma potere non giuridico di sollecitare, nel senso di avere la possibilità di fatto di segnalare a chi può e deve intervenire. Quindi, il COGNOME avrebbe potuto e dovuto avvisare direttamente il numero di emergenza o nella fattispecie avvisare una RAGIONE_SOCIALEe tante pattuglie presenti nell’aera, informandole di non avere cartelli stradali a sufficienza per provvedere a una chiusura del ponte a norma di legge e del contratto di appalto.
-con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in punto di omessa valutazione o travisamento di prove decisive, quanto ai poteri/doveri derivanti dalla posizione di garanzia assunta dal COGNOME e alla esigibilità di una condotta impeditiva RAGIONE_SOCIALE‘evento di natura sollecitatoria, laddove la Corte, al punto 10.2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ha rilevato come il COGNOME fosse perfettamente consapevole di quale fosse l’obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘operazione, e cioè di impedire il transito ai veicoli sul ponte e che lo stesso fosse qualificato per tale compito, in ragione RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze e degli obblighi nascenti dal contratto, salvo poi al punto 10.3, sostenere che tale condotta non era esigibile soggettivamente ed oggettivamente, con ciò palesemente travisando quanto rilevato dal giudice di primo grado in sentenza. Si deduce che già la sentenza di primo grado aveva individuato la fonte RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia in capo al COGNOME
nel citato contratto di appalto RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2012, intercorso fra la RAGIONE_SOCIALE di Grosseto e l’RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘amplissimo ambito di compiti demandati dall’appaltante alle ditte esterne specializzate, fra cui appunto RAGIONE_SOCIALE, comprendendo la sorveglianza e il controllo finalizzato alla sicurezza del traffico RAGIONE_SOCIALEe strade provinciali e regionali. Il contratto, pertanto, era pienamente idoneo a fondare una posizione di garanzia sub specie di obbligo di controllo sulle fonti di pericolo per la circolazione sulle strade oggetto di appalto in capo all’imputato, quale referente tecnico RAGIONE_SOCIALEa strada. Anche la Corte d’appello aveva precisato che il COGNOME era soggetto destinatario qualificato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiusura, in ragione RAGIONE_SOCIALEe sue competenze e degli obblighi derivanti dal contratto, provvedendo al corretto posizionamento RAGIONE_SOCIALEa relativa segnaletica stradale; dunque, da un lato, la Corte d’appello aveva sostenuto che il COGNOME fosse privo di adeguate competenze tecniche per valutare se il tipo di transennatura fosse sufficiente ad impedire il passaggio dei veicoli, mentre, dall’altro, aveva pure affermato che lo stesso COGNOME aveva avvertito il COGNOME RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALEa stessa transennatura ad impedire al passaggio dei veicoli, con una aporia insanabile. Le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, quindi, si manifestano per la loro apoditticità e illogicità, perché non sostenute da alcun argomento probatorio risultante dalla motivazione e palesando un contrasto con le premesse, secondo cui COGNOME, al contrario, era un soggetto qualificato in ragione RAGIONE_SOCIALEe sue competenze e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre, la sentenza d’appello pur essendo la Corte libera nella formazione del convincimento, non rispetterebbe l’onere, derivante dalla decisione difforme rispetto a quella del giudice di primo grado, di confutare adeguatamente le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza riformata. Dunque, le parti civili rilevano la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza risultante da altri atti del processo e in particolare dal contratto di appalto e del relativo capitolato speciale, atti dei quali è stata omessa la valutazione e di cui sono stati travisati i contenuti. Infatti, da tali contenuti emergeva chiaramente la titolarità da parte del COGNOME di una posizione di garanzia, che richiedeva competenze tecniche e una conoscenza specifica del codice RAGIONE_SOCIALEa strada e lo gravava RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di usare tutti i poteri, compresi quelli sollecitatori, derivanti dalla suddetta titolarità.
-con il terzo motivo, si impugna in particolare il capo 11.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza anche qui per vizio di motivazione per avere la Corte, nel riconoscere sussistente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ. il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe vittime, omesso ogni indicazione in RAGIONE_SOCIALE ai motivi per cui la decisione del primo giudice non fosse condivisibile, senza indicare elementi diversi a supporto RAGIONE_SOCIALEa propria decisione. Quindi, si deduce anche inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. pen., in riferimento agli artt. 30,32, 115 e 116 del Regolamento di esecuzione del
codice RAGIONE_SOCIALEa strada. La sentenza di primo grado aveva infatti escluso la responsabilità concorrente RAGIONE_SOCIALEe vittime nella causazione del sinistro, mentre la Corte d’appello, in parziale riforma del provvedimento del tribunale, ha riconosciuto il contributo causale RAGIONE_SOCIALEe vittime nella causazione del sinistro, senza peraltro darne conto in dispositivo. Le conclusioni del Tribunale sono state sovvertite dalla Corte d’appello, che, lungi dall’indicare le ragioni per cui la approfondita disamina non poteva considerarsi condivisibile, si è limitata a rilevare che la transenna avrebbe dovuto costituire elemento di deterrenza per contrastare il pericolo nel quale sarebbero tragicamente incorse le vittime, dimenticando ogni accenno all’oggettività di cui invece aveva fatto buon uso il primo giudice nella propria valutazione e che, per stessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa Corte, avrebbe dovuto informare l’accertamento soprattutto RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità ex ante di quel tipo di pericolo. Rilevano le parti civili che il significato oggettivo di una transenna posizionata sul lato destro RAGIONE_SOCIALEa carreggiata era stato specificato dal giudice di prime cure alle pagine 91 e seguenti, e che, a mente degli articoli 31 e 32 del Regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, la transenna definita ‘barriera normale’ rappresenta la segnalazione dei limiti di un cantiere stradale o di un’area adibita a deposito RAGIONE_SOCIALEa strada. Ulteriore interpretazione oggettiva era fornita anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del Regolamento di attuazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, che, ai commi 4 e 5, impone che i segnali siano scelti e installati in maniera appropriata; nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione di cui in cui viene posto e ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Il Tribunale di Grosseto, alle pagine 92 e seguenti, rilevato che, se non installata secondo i criteri di regolarità e razionalità, la segnaletica può risultare essa stessa fonte di pericolo o causa di incertezza nei comportamenti degli utenti RAGIONE_SOCIALEa strada, da cui possono scaturire incidenti stradali anche di rilevante gravità, aveva citato fra l’altro la Direttiva del 24 ottobre 2000, emanata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, 55, comma 1, cod. strada, la quale dopo aver attribuito in linea di principio le responsabilità in capo all’ente proprietario RAGIONE_SOCIALEa strada o al concessionario o al gestore, chiarisce che la responsabilità di incidente a seguito di carenze segnaletiche è comunque riconducibile a detto ente, se l’insufficiente segnaletica induce l’utente a comportamenti scorretti, che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica; poi, al paragrafo 5.7, si legge che la segnaletica deve essere idonea a segnalare all’utente tempestivamente e con chiarezza le indicazioni su come comportarsi; dunque, il Tribunale, condividendo le analoghe considerazioni del giudice per l’udienza preliminare, aveva escluso la responsabilità del conducente per aver aggirato la transenna, poiché, rispetto a tale condotta, non poteva ravvisarsi il requisito RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta concretizzazione del rischio. Infatti, pur rilevando come il divieto di oltrepassare la linea continua
sia preordinato a evitare situazioni di pericolo connesse al transito di veicoli procedenti in senso opposto, il Tribunale aveva anche rilevato che la presenza di una transenna stava a indicare, per sua natura e destinazione di legge la presenza di un ostacolo, mirando a evitare pericoli connessi a quell’ostacolo, non a prevenire eventi come quello verificatosi nel caso in parola, mancando quindi – ad avviso del primo giudice – quella concretizzazione del rischio che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, costituisce un requisito necessario RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa. Da ciò, secondo le parti civili, discende che era del tutto ragionevole, sia in astratto che in concreto, per i tre occupanti l’auto, aspettarsi che una transenna posizionata sul lato di una strada non costituisse segnale interdittivo, indipendentemente dalle condizioni meteo, e il fatto che le vittime avessero reiteratamente assunto informazioni telefoniche sulla percorribilità RAGIONE_SOCIALEa strada, non faceva che confermare l’attenzione addirittura superiore all’ordinaria diligenza prestata dalle stesse; atteggiamento non determinante di certo, come invece sostenuto dalla Corte d’appello, il contributo causale alla verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso. Peraltro, neanche nell’ultima telefonata al NUMERO_TELEFONO gli occupanti avevano avuto informazioni su come procedere e su quali strade fossero transitabili;
-con ulteriore motivo, si rileva l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. pen., in riferimento agli artt. 30, 32, 115 e 116 Reg. esec. cod. strada con incidenza sulla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 del cod. civ.; quanto sopra rileva anche ai fini del vizio di inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 113 cod. pen., in relazione alle norme citate del Reg. esec. cod. strada, in quanto la Corte di appello aveva individuato nella transenna definita come ‘barriera normale’ un segnale di divieto interdittivo RAGIONE_SOCIALEa circolazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la ‘barriera normale’, oggettivamente, non ha alcun significato di interdizione alla circolazione o di natura prescrittiva, dovendosi al contrario attribuirle il significato di delimitazione di un cantiere stradale o un deposito RAGIONE_SOCIALEa strada immediatamente successivo al suo posizionamento, superabile aggirandolo per evitare intralcio alla circolazione. Gli unici segnali di divieto contemplati dal codice RAGIONE_SOCIALEa strada, aventi pertanto significato interdittivo, sono quelli previsti dall’articolo 115 del Reg. esec. cod. strada, di forma circolare, che vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni. Da ciò consegue l’evidente errata applicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALEe norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada e del suo Regolamento. Difetta comunque l’estremo del legame psicologico nelle condotte richiesto dalla cooperazione colposa;
-con il quarto motivo si censura il punto 11.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1227, primo comma, cod. civ., per avere la Corte
determinato l’incidenza del concorso di colpa sulla base del requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza RAGIONE_SOCIALEe parti civili con le vittime dei soggetti coinvolti. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe modalità del sinistro, ritenendo evidentemente il requisito RAGIONE_SOCIALEa convivenza elemento di raffronto, la sentenza avrebbe dovuto spiegare in che modo la convivenza avrebbe inciso sulla causazione del sinistro stesso. In sede di lettura del dispositivo, non era stato fatto alcun cenno al riconoscimento del concorso di colpa, che era comparso per la prima volta in motivazione, allorquando la Corte, per giustificare la riduzione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale concessa in primo grado, individua il contributo causale RAGIONE_SOCIALEe vittime del sinistro e il riconoscimento del concorso di colpa nella misura rispettivamente del 20% del 25%, rideterminando in sentenza una riduzione in pari misura RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di provvisionale, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 539 cod. proc. pen., corrisponde a quella parte di danno per cui si ritenga raggiunta la prova. La riduzione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale in ragione del riconoscimento del concorso di colpa non ha alcun senso, anche perché, nel caso di specie, si versa in tema di risarcimento del danno da morte di un prossimo congiunto, la cui determinazione, a mente RAGIONE_SOCIALEe tabelle di liquidazione del danno, è ben maggiore di una qualunque provvisionale liquidata.
-con il quinto motivo le parti civili deducono inosservanza di norme processuali, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 546, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 541 e 547 cod. proc. pen., perché, pur avendo confermato la condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, seppure con la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, la Corte non lo ha condannato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello, pur trattandosi di una pronuncia automaticamente consequenziale alla conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il cui appello era stato respinto. Neppure nella parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza si rinvengono disposizioni idonee a esprimere la volontà del giudice d’appello circa la condanna o la compensazione, parziale o totale, RAGIONE_SOCIALEe spese anche in relazione al ritenuto concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe vittime o altre proposizioni utili a rimediare alla omessa statuizione nel dispositivo, per cui nella presente fattispecie non si poteva fare ricorso al procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale.
17. La Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, a eccezione di quello proposto da NOME COGNOME, limitatamente alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata riduzione per effetto RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 589 bis , comma 7, cod.pen., e da quello proposto dalle parti civili, limitatamente al quinto motivo relativo alla omessa pronuncia sulle spese in loro favore nel grado d’appello. I difensori del ricorrente COGNOME e
del responsabile civile, nonché quelli di NOME COGNOME hanno depositato memorie difensive.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e quello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, responsabile civile.
Il ricorso proposto dai difensori di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità, quanto al primo motivo e quanto ai motivi aggiunti. Analogamente deve ritenersi quanto al ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, che pone doglianze sostanzialmente sovrapponibili.
In sostanza, i ricorrenti deducono che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, reiterando l’analogo vizio in cui sarebbe incorsa la decisione del Tribunale di Grosseto, sarebbe gravemente contraddittoria e illogica in ragione di una errata individuazione del soggetto tenuto ad adottare le misure necessarie a rendere effettiva la chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada. Secondo la tesi dei ricorrenti, poiché, per quanto dichiarato dalla teste COGNOME, le regole organizzative RAGIONE_SOCIALEa sala operativa relativa al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prevedevano la presenza permanente del Vice comandante AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE, nella fattispecie presente effettivamente, il COGNOME (e la RAGIONE_SOCIALE di Grosseto attraverso di lui), sebbene pacifico titolare RAGIONE_SOCIALEa potestà di chiudere la Strada 94, non avrebbe disposto, di contro, di alcun potere/dovere di curarne l’effettiva interdizione al traffico veicolare, anche mediante richiesta alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Il motivo, inoltre, viene arricchito da considerazioni, fortemente versate in fatto, attraverso le quali il vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa decisione viene collegato ad affermate evidenze istruttorie che avrebbero provato l’effettiva consapevolezza, da parte di alcuni
RAGIONE_SOCIALE impegnati nell’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE‘emergenza, del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, notizia certamente appresa nel corso RAGIONE_SOCIALEe riunioni presso la centrale operativa, per cui era stata la catena di comando dei RAGIONE_SOCIALE a non funzionare adeguatamente e di ciò non potrebbe ritenersi responsabile il COGNOME.
Le decisioni di primo e secondo grado, quanto alla posizione del ricorrente COGNOME, costituiscono, in quanto conformi nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, un unico complesso motivazionale. Trova qui applicazione il consolidato principio secondo cui il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, limitatamente alla ipotesi, qui non ricorrente, in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro RAGIONE_SOCIALEa non corrispondenza RAGIONE_SOCIALEe motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01).
Nel caso di specie, viene addebitata alla sentenza una affermata incoerenza logica che già, sul piano astratto, non deriva, a ben vedere, da una distorta rappresentazione di prove acquisite al giudizio, ma da una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione che poggia asseritamente su erronee premesse giuridiche. In particolare, si prospetta che la responsabilità penale del COGNOME sarebbe impedita dalla esclusiva riconducibilità ‘alla catena di comando’ interna alla organizzazione del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere di impedire l’evento poi verificatosi, per cui l’errore RAGIONE_SOCIALEa sentenza consisterebbe proprio nel non aver colto tale aspetto, leggendo in tal senso il resoconto RAGIONE_SOCIALE‘attività del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, organo principale a livello AVV_NOTAIO, presieduto dal prefetto o suo delegato) riferito dal AVV_NOTAIOprefetto COGNOME.
In realtà, come ritenuto da entrambi i giudici di merito, la fattispecie in esame consente di ravvisare la presenza di plurime posizioni di garanzia, come emerge anche dalla contestazione e dalla individuazione negli imputati di soggetti che, a vario titolo, rivestivano ruoli a cui afferiva la gestione del rischio gravante
sulla viabilità RAGIONE_SOCIALEe strade provinciali in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa compromissione RAGIONE_SOCIALEo stato idrogeologico del territorio interessato dalle abbondanti precipitazioni.
La AVV_NOTAIOnda si colloca, quanto ai poteri pubblici coinvolti, all’interno del complesso normativo che disciplinava, all’epoca dei fatti, la Protezione Civile relativamente alla gestione degli eventi alluvionali (art. 3 bis d.lgs. n. 225 del 1992). Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 45590 del 10/11/2021), con tale testo, il tema RAGIONE_SOCIALEa Protezione Civile ha trovato una disciplina organica anche per quanto riguarda la tipologia degli eventi presi in considerazione, i compiti RAGIONE_SOCIALEa Protezione Civile e la ripartizione RAGIONE_SOCIALEe competenze, sostanzialmente estranei alla precedente disciplina, secondo un criterio di «organizzazione diffusa a carattere policentrico» (Corte Cost. n.129 del 2006; n.327 del 30 ottobre 2003), ispirato al cd. metodo Augustus. Il d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, emanato in base alla delega contenuta nella legge 15 marzo 1997 n. 59, operò poi il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni in tema di Protezione Civile, in gran parte attribuite alle Regioni e agli Enti locali. L’art. 107, vigente all’epoca dei fatti di causa, descriveva le funzioni mantenute allo Stato, mentre l’art.108 descriveva quelle attribuite a Regioni, Province e Comuni.
In particolare, viene in questa sede in rilievo la connotazione del RAGIONE_SOCIALE, struttura di soccorso, organizzata intorno al AVV_NOTAIO a livello AVV_NOTAIO, presso il quale erano rappresentati la Prefettura UTG, le Amministrazioni regionale e AVV_NOTAIO, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative deputate alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘emergenza. La disciplina RAGIONE_SOCIALEa Protezione civile, dunque, individuava, in ciascuno degli organi indicati, più soggetti, ciascuno titolare di distinti obblighi di protezione RAGIONE_SOCIALEa sicurezza dei cittadini, nel caso di calamità naturali.
Tale modalità di gestione RAGIONE_SOCIALEa peculiare funzione amministrativa realizza, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale, il presupposto di operatività RAGIONE_SOCIALEa cooperazione colposa prevista dall’art. 113 cod.pen., con la sua caratteristica funzione incriminatrice di tipo additivo e non alternativo, avendo la giurisprudenza (Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255696 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 1428 del 02/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 252940 – 01; Sez. 4, n. 1786 del 2/12/2008, dep. 2009, Tomaccio, Rv. 242566 – 01), in varie occasioni, tratteggiato l’intreccio cooperativo nella gestione del rischio, che giustifica la rilevanza penale di condotte omissive che, seppure non complete o di semplice
partecipazione, si correlano con altre condotte tipiche. In tal modo fondando dalla reciproca interazione il criterio di valutazione sia RAGIONE_SOCIALEa efficacia causale complessiva, in deroga al principio condizionalistico, che RAGIONE_SOCIALEa natura colposa RAGIONE_SOCIALEe condotte, in deroga al principio di affidamento e autoresponsabilità.
Pertanto, la mera possibile riconducibilità anche ad altri garanti RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica RAGIONE_SOCIALE‘omesso esercizio di poteri/doveri impeditivi, non avrebbe certamente alcun effetto esonerativo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME, funzionario addetto, per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, al servizio di viabilità.
Con motivazione esauriente e coerente, peraltro, le due sentenze di merito hanno ben spiegato che l’addebito al COGNOME è sostanzialmente relativo alla omessa vigilanza sulla condotta RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, cui era stato affidato il compito di provvedere alla modificazione emergenziale RAGIONE_SOCIALEa segnaletica stradale, così omettendo l’ efficace attivazione del potere/dovere di impedire l’evento, mediante l’esplicita richiesta di intervento alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per presidiare la strada e impedirvi il transito.
Si tratta di condotta omissiva determinante nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘evento, giacché proprio al COGNOME, soggetto partecipante alle attività del RAGIONE_SOCIALE, spettava l’obbligo di avvisare che il divieto di transito non fosse rispettato e che la RAGIONE_SOCIALE non era in grado di effettuare la valida chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada.
L’ omissione di una condotta doverosa non può essere elisa dalla casuale conoscenza, da parte di taluni RAGIONE_SOCIALE operanti in loco , RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada e RAGIONE_SOCIALEa violazione del divieto di transitarvi da parte di alcuni automobilisti, posto che è all’ente proprietario, mediante l’attività del responsabile del servizio di viabilità, che la legge ha affidato il compito di gestire il relativo rischio in via di investitura primaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale (Sez. 4, n. 16754 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284564 – 01).
Il principio è stato affermato con riferimento all’art. 14 cod. strada e questa norma è certamente idonea a fondare una posizione di garanzia in capo ai soggetti preposti alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe «aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (questa la definizione di strada fornita dall’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285).
La proprietà RAGIONE_SOCIALEa strada e la destinazione di essa al pubblico uso, infatti, comportano il dovere per l’ente proprietario di far sì che quell’uso si svolga senza
pericolo per gli utenti (in tal senso anche Sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, dep. 2013, Zambito Marsala, Rv. 255423 – 01).
10. Il pubblico amministratore committente non perde, dunque, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe strade, l’obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità, qualora concorrano le circostanze RAGIONE_SOCIALEa conoscenza del pericolo, RAGIONE_SOCIALE‘evitabilità RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo occorso a terzi e RAGIONE_SOCIALE‘omissione RAGIONE_SOCIALE‘intervento diretto all’eliminazione dei rischi» (Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007, Petroselli, Rv. 237772 – 01). Dunque, il COGNOME, nella concorde e corretta valutazione dei giudici di merito, è incorso nella responsabilità ascrittagli nel capo d’imputazione, perché ha violato la regola cautelare di vigilare sulla chiusura effettiva RAGIONE_SOCIALEa strada, omettendo di richiedere l’intervento RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per interdire effettivamente al traffico la circolazione sulla strada, pur essendo incontestato che la società appaltatrice del servizio avesse reso noto all’ente proprietario, in persona del COGNOME, di non avere a disposizione idonea cartellonistica di divieto di transito e relative transenne e che la segnaletica apposta in concreto veniva reiteratamente spostata dagli automobilisti in transito.
11. Alla pagina 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ricostruito, in fatto, che nella giornata del 12 novembre non era stata effettuata la vigilanza sulla effettiva corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, nonostante le segnalazioni telefoniche del COGNOME avvenute alle 3,00 e alle 5,15 del mattino, e RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, quanto alla situazione idraulica del fiume e alla permanenza del traffico veicolare. È stato dunque correttamente ravvisato il mancato il rispetto sia RAGIONE_SOCIALEe comuni regole di esperienza, secondo cui il rischio non può essere efficacemente gestito se le misure di prevenzione adottate non vengono rispettate, sia il rispetto RAGIONE_SOCIALEa specifica normativa che regola il posizionamento del divieto di transito, disciplinato dal Regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada; con ciò integrandosi una forma di colpa specifica. In altri termini, attesa la consapevolezza in capo al COGNOME RAGIONE_SOCIALEa non conformità RAGIONE_SOCIALEa segnaletica e RAGIONE_SOCIALEa parzialità RAGIONE_SOCIALEa concreta transennatura apposta, in modo del tutto logico, i giudici del merito hanno ritenuto che richiedere l’intervento RAGIONE_SOCIALEa Forza pubblica per impedire efficacemente il transito mediante la chiusura effettiva RAGIONE_SOCIALEa strada avrebbe evitato l’evento; si è validamente osservato che l’efficacia determinante RAGIONE_SOCIALEa stessa era stata in concreto dimostrata dall’intervento operato mettendo di traverso la macchina di servizio dei RAGIONE_SOCIALE, dopo il crollo RAGIONE_SOCIALEa strada. Che l’evento crollo, con la consequenziale morte degli occupanti la vettura in transito, fosse prevedibile da parte del
geometra COGNOME, la Corte d’appello lo ha correttamente dedotto dalle competenze professionali RAGIONE_SOCIALEo stesso e dalle specifiche informazioni tecniche ricevute dal COGNOME, oltre che di quelle sullo stato RAGIONE_SOCIALEa transennatura ottenute dal COGNOME.
Di tali aspetti fondanti RAGIONE_SOCIALEa motivazione i ricorrenti non si curano nella proposizione dei motivi, spostando su altri soggetti istituzionali, partecipi RAGIONE_SOCIALEe funzioni di Protezione Civile, il peso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME consistita nell’aver omesso la condotta impeditiva RAGIONE_SOCIALE‘evento mortale.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME ha per oggetto la mancata applicazione, quoad poenam , RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 589 bis , comma 7, cod.pen. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, si sia limitata a ridurre l’importo RAGIONE_SOCIALEa somma concessa in via provvisionale, dopo aver ritenuto il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe persone offese dal reato, senza però applicare la corrispondente riduzione di pena.
Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, considerato che il giudice di merito ha riconosciuto ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa provvisionale, una condotta concorsuale RAGIONE_SOCIALEe vittime, invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante prevista dall’art. 589 bis , comma 7, cod. pen., introdotta con l. 23 marzo 2016, n. 41, che così dispone: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘azione o RAGIONE_SOCIALE‘omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».
14.1. Va considerato che, posto che il reato ascritto al ricorrente è stato commesso il 12 novembre 2012 e che l’art. 589 bis cod. pen. è stato introdotto con legge entrata in vigore il 25 marzo 2016, la questione deve essere risolta secondo la regola RAGIONE_SOCIALEa successione di leggi penali nel tempo dettata dall’art. 2 cod. pen.
Secondo tale regola, si può derogare al principio RAGIONE_SOCIALEa irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge penale, espressione del principio costituzionale di legalità (art. 25 Cost.), purché la legge posteriore sia più favorevole al reo, sia in termini di elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta di reato sia in termini di trattamento sanzionatorio. Nel caso in cui la legge posteriore abbia disposto l’abolitio criminis , sia in caso di soppressione integrale di una figura di reato, sia nella differente ipotesi di ridefinizione dei contorni RAGIONE_SOCIALEa norma, così da restringerne l’area applicativa, la retroattività è totale e i fatti commessi anteriormente all’entrata in
vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina non potranno essere considerati, in tutto o in parte, reato né sottoposti a sanzione penale. Ma, nel caso in cui la legge posteriore abbia solo modificato la disciplina previgente, si pone la questione di individuare la disciplina più favorevole ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen.; tale valutazione può riguardare anche la disciplina RAGIONE_SOCIALEe circostanze del reato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, COGNOME, non mass. sul punto).
14.2. Quando il raffronto tra le due discipline investa il potere discrezionale del giudice, come avviene in tema di trattamento sanzionatorio, si deve svolgere un’analisi relativa al caso concreto, guardando alla situazione di maggiore o minore vantaggio che derivi all’imputato dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altra disciplina, cioè in relazione al fatto contestato, prescindendo dai profili di maggiore o minor favore che astrattamente una disciplina presenti rispetto all’altra; tale analisi impone, in ossequio al rispetto del principio di legalità, di raffrontare le due discipline nella loro interezza, essendo vietato estrapolare dall’una e dall’altra le disposizioni più favorevoli in modo da delineare una terza disciplina (Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Capece, Rv. 255103).
14.3. Esaminando, dunque, il caso concreto, il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, calcolando la pena nel seguente modo: pena base per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. in misura pari ad anni due di reclusione, ridotta a 1 anno e mesi 4 per le attenuanti generiche e aumentata ad anni 1 e mesi 6 in ragione del concorso formale, ex art. 81 cod.pen., per la previsione di cui all’art. 589, comma quarto, cod.pen. Nel caso concreto, il giudice ha correttamente optato per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente per le ragioni che seguono.
14.4. Indubbiamente, si è in presenza di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo. Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n.41/2016, l’art. 589, comma 2, cod. pen. prevedeva, quale ipotesi aggravata speciale, il reato di omicidio colposo commesso con violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla circolazione stradale, con la pena, determinata in via autonoma rispetto alla fattispecie base di cui al comma 1, RAGIONE_SOCIALEa reclusione da 2 a 7 anni. La circostanza aggravante speciale non era soggetta, diversamente da quella di cui all’art. 589, comma 3, cod. pen. (Sez. 4, n. 33792 del 23/04/2015, N., Rv. 264331), al regime derogatorio RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee stabilito dall’art. 590 bis cod. pen. (sempre nella formulazione anteriore alla novella del 2016). La possibilità di applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento rispetto all’aggravante RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla circolazione stradale poteva, quindi, condurre all’irrogazione di una pena collocabile in un quadro edittale diverso, corrispondente alla pena stabilita dall’art. 589, comma 1, cod. pen., pari alla reclusione da sei
mesi a cinque anni. In caso di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, tale pena poteva determinarsi in misura massima non inferiore a 3 anni e 4 mesi. In caso di concorrenza di altra circostanza attenuante, la pena poteva ulteriormente ridursi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.63, comma 2, cod. pen. sino a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni.
14.5. Il quadro sanzionatorio è mutato con l’introduzione del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis cod. pen., per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata legge n.41. Al limitato fine di esaminare la nuova fattispecie in funzione RAGIONE_SOCIALEa decisione, la modifica normativa ha interessato, da un lato, la previsione RAGIONE_SOCIALEa originaria circostanza aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. quale elemento costitutivo di una autonoma fattispecie delittuosa, punita con pena edittale massima di 7 anni e, dall’altro, l’enucleazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante speciale del concorso colposo RAGIONE_SOCIALEa vittima, che determina a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 589 bis , comma 7, cod. pen. la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena fino alla metà; in precedenza, il concorso colposo RAGIONE_SOCIALEa vittima poteva essere valutato quale circostanza attenuante generica, data la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘attenuante comune prevista dall’art. 62 n.5 cod. pen. al fatto doloso RAGIONE_SOCIALEa persona offesa.
14.6. Tali innovazioni, da un lato, limitano l’incidenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti, insuscettibili di operare con giudizio di bilanciamento rispetto all’elemento RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme sulla circolazione stradale, ma consentono, dall’altro, una maggiore riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena qualora concorra il fatto colposo RAGIONE_SOCIALEa vittima. La pena sulla quale operare l’ulteriore riduzione in caso di concorso di più circostanze attenuanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 2, cod. pen. è, dunque, oggi, ridotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 589 bis , comma 7, cod. pen. a 3 anni e 6 mesi. Ma, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), ancorchè la disciplina dettata dall’art. 589 bis , comma 7, cod. pen., nel caso di concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEa vittima, costituisca norma sopravvenuta più favorevole in quanto idonea a ridurre fino alla metà la pena ordinaria RAGIONE_SOCIALEa reclusione da due a sette anni, a diversa conclusione deve giungersi nel caso in esame, in cui il giudice ha applicato le circostanze attenuanti generiche, giacchè, in tal caso, disciplina più favorevole deve essere considerata quella previgente, recuperandosi la meno rigorosa forbice edittale prevista dall’art.589, comma 1, cod. pen.
14.7. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha applicato la disciplina previgente. Occorre, infatti, evidenziare che il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 cod. pen., che richiama le «disposizioni più favorevoli», indica che il raffronto tra le due discipline debba avere riguardo alla pena massima risultante, nelle due ipotesi, dall’incidenza sul calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena dei due elementi «circostanziali» RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla circolazione stradale e del concorso colposo RAGIONE_SOCIALEa
vittima, dovendosi escludere la riferibilità agli indici di concreta gravità previsti dall’art.133 cod. pen.; ne consegue che, nel caso concreto, la disciplina sopravvenuta non avrebbe comportato una normativa di favore per l’imputato, non essendo ammessa, come detto, l’individuazione di una terza disciplina desumibile dall’integrazione tra disposizioni di entrambe le leggi ( Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936 – 01).
I ricorsi RAGIONE_SOCIALEe parti civili.
15. I ricorsi sono in parte fondati. Con i primi due motivi, analoghi in ciascuno dei ricorsi, si denuncia il vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge, che si indica, oltre che nell’art. 589 cod.pen. e nell’art. 40, commi primo e secondo, cod.pen., anche in diverse disposizioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nella Direttiva del Ministero dei lavori pubblici 24.10.2000 e negli artt. 1 e 10 del contratto di appalto, nonché grave vizio di motivazione, relativamente alla individuazione dei poteri/doveri derivanti dalla posizione di garanzia ricoperta da NOME COGNOME, con riferimento alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa non esigibilità di una condotta impeditiva RAGIONE_SOCIALE‘evento di natura sollecitatoria. La sentenza impugnata, in effetti, incorre nei vizi denunciati. I motivi in esame pongono il tema generale RAGIONE_SOCIALEa difformità RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito, nello specifico in senso favorevole all’imputato COGNOME, imponendosi dunque una doverosa premessa mediante il richiamo ai principi che questa Corte ha già da tempo elaborato in tema di onere motivazionale, al fine di procedere al controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa diversità RAGIONE_SOCIALEe situazioni prospettabili.
15.1. In linea generale, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado sono concordanti, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo; mentre, nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico RAGIONE_SOCIALEe parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – RAGIONE_SOCIALEe notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni e argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione RAGIONE_SOCIALEe
difformi conclusioni (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, COGNOME, Rv. 191229 – 01). Si tratta, invero, di principi successivamente approfonditi, muovendo dai quali si è anche affermato che, in caso di totale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 – 01), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258005 – 01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, NOME, Rv. 257332 – 01; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, NOME, Rv. 254617 – 01).
15. 2. Il controllo di legittimità, nel caso in cui il ribaltamento del primo verdetto sia favorevole all’imputato, dunque, va condotto non già alla stregua del canone del “ragionevole dubbio”, evidentemente estraneo alla fattispecie, ma dei principi sopra richiamati che hanno trovato implementazione in successive pronunce di legittimità. In maniera condivisibile, si è così affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a dare puntuale ragione RAGIONE_SOCIALEe difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n, 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948, in fattispecie in cui la RAGIONE_SOCIALE., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l’esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa).
16. In definitiva, deve ribadirsi, alla stregua del diritto vivente via via delineatosi, che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione RAGIONE_SOCIALEa difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se
necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01).
17. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte ritiene che il percorso giustificativo rinvenibile nella sentenza impugnata non superi il vaglio di legittimità, quanto a congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e sua idoneità a sorreggere il ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa decisione che aveva riconosciuto la responsabilità del COGNOME in RAGIONE_SOCIALE all’evento contestato. Le censure dei ricorrenti sul punto specifico sono fondate, proprio alla luce dei richiamati principi.
Entrambi i giudici del merito, pur pervenendo a differenti conclusioni quanto alla posizione del COGNOME, hanno riconosciuto che lo stesso, quale referente tecnico di zona di RAGIONE_SOCIALE, società incaricata dalla RAGIONE_SOCIALE di Grosseto RAGIONE_SOCIALEa manutenzione e del pronto intervento anche sulla INDIRIZZO nINDIRIZZO, fosse titolare di una posizione di garanzia, sia in ragione degli specifici obblighi assunti per conto di RAGIONE_SOCIALE (assuntrice RAGIONE_SOCIALE‘appalto del servizio di intervenire sulla segnaletica stradale RAGIONE_SOCIALEa strada INDIRIZZO 94), che per la positiva condotta pericolosa intrapresa, per cui gli è stata contestata una condotta violativa RAGIONE_SOCIALEa regola cautelare finalizzata ad impedire l’evento (morte RAGIONE_SOCIALEe tre vittime a seguito di precipitazione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura nelle acque del fiume Albenga); condotta consistente nel non aver dato adeguata esecuzione alla disposizione di chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, nel non aver esercitato i propri poteri impeditivi, chiedendo l’intervento RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica, già impegnata nello specifico servizio di protezione civile all’interno del RAGIONE_SOCIALE operativo costituito presso la Prefettura.
18. La fonte RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia in capo al COGNOME, nella qualità di dipendente e referente tecnico, è stata individuata nel contratto di appalto, intercorso tra RAGIONE_SOCIALE, facente parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE aggiudicataria, incaricata del pronto intervento e RAGIONE_SOCIALEa manutenzione ordinaria e straordinaria RAGIONE_SOCIALEe strade provinciali RAGIONE_SOCIALEa zona 1 Sud RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, oltre che nella sua precedente condotta pericolosa, relativa alla inadeguata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa transennatura RAGIONE_SOCIALEa strada. La sentenza impugnata non dubita che in effetti al COGNOME spettasse l’attribuzione di tale duplice posizione di garanzia. Ciò è conforme a diritto, posto che tra le fonti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di garanzia rientrano oltre che le norme di legge – anche le fonti convenzionali, tra le quali è certamente da ricomprendere un contratto tipico, come quello di appalto (Sez. 4, n. 25527 del 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852 – 01; Sez. 3, n.40618 del 22/09/2004, COGNOME, non mass.). Ciò che rileva ovviamente per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di garanzia, quale che sia la fonte a cui il medesimo si riconduce, è che, in ossequio al principio di personalità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, vi sia stata la concreta assunzione da parte
del garante dei poteri-doveri impeditivi non solo giuridici, ma anche fattuali RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso o pericoloso. Evenienza positivamente accertata da entrambi i giudici del merito, i quali hanno messo in evidenza che il COGNOME assunse concretamente la gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività di materiale esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiusura RAGIONE_SOCIALEa strada, avvalendosi del personale operaio a servizio di RAGIONE_SOCIALE, il quale lo aveva pure informato RAGIONE_SOCIALEa reale inadeguata modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera.
La Corte territoriale, pur nella totale adesione alla ricostruzione in fatto del Tribunale, ha ribaltato il giudizio facendo ricorso a una nozione di inesigibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta sollecitatoria dei poteri di intervento RAGIONE_SOCIALEa Forza pubblica priva di collegamento logico con le accertate premesse ed errata in diritto.
Ha errato la sentenza impugnata nel rimproverare al giudice di primo grado di aver confuso la posizione del COGNOME con quella del COGNOME, dimenticando che il COGNOME non aveva le competenze per valutare la pericolosità del livello del fiume, per valutare il pericolo di crollo del rilevato, per allertare e fare intervenire direttamente le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che non poteva organizzare il presidio RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO, né sotto il profilo oggettivo, in relazione alla disponibilità di strumenti, mezzi e uomini, né sotto il profilo soggettivo.
La Corte d’appello, oltre a trascurare la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa reciproca relazione intercorrente tra i due soggetti in posizione di garanzia, all’interno RAGIONE_SOCIALEa organizzazione RAGIONE_SOCIALEa Protezione civile su delineata, generata dalla esistenza RAGIONE_SOCIALE‘appalto avente ad oggetto la gestione RAGIONE_SOCIALEa emergenza sulla viabilità, non fornisce motivazione puntuale e adeguata per confutare le concrete ragioni sulle quali il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del COGNOME. Quest’ultimo, lungi dall’aver appiattito le posizioni di COGNOME e di COGNOME, confermando l’impostazione accusatoria, ha ravvisato la responsabilità del COGNOME nella omessa vigilanza sull’operato del COGNOME e la responsabilità di quest’ultimo nella inadeguata realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta dovuta. Al COGNOME, in sostanza, si è addebitato di non aver impedito in concreto la realizzazione del rischio creato dalla propria precedente condotta.
Va ribadito che l’esistenza di una fonte di pericolo impone di per sé, a carico di chi l’ha generata con la propria condotta, l’intervento volto a eliminare quest’ultimo o, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o meno di tale pericolo, ferma restando l’ipotizzabilità di un concorso RAGIONE_SOCIALE‘utente RAGIONE_SOCIALEa strada ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. L’intervento richiesto non è legato alla titolarità di
peculiari poteri pubblici, come ritenuto erroneamente dalla Corte d’appello, ma va individuato nell’attività, concreta e di fatto, di natura sollecitatoria RAGIONE_SOCIALE‘intervento di terzi capaci di impedire la realizzazione del rischio generato dalla precedente condotta pericolosa.
22. Nel caso di specie, dunque, non risulta adeguatamente confutato l’argomento addotto dalla sentenza di primo grado circa l’esigibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento sollecitatorio del COGNOME rivolto alla Forza pubblica, finalizzato a porre rimedio alla inadeguata e irregolare situazione RAGIONE_SOCIALEa segnaletica stradale dallo stesso realizzata. Peraltro, correttamente il Tribunale aveva sottolineato la qualificazione professionale del responsabile RAGIONE_SOCIALEa società aggiudicatrice RAGIONE_SOCIALE‘appalto pubblico in RAGIONE_SOCIALE all’attività richiesta e, su tale punto, la Corte territoriale introduce (con evidente salto logico) il tema RAGIONE_SOCIALEa non esigibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta alternativa in ragione RAGIONE_SOCIALEa limitatezza professionale del geometra COGNOME, confondendo la prevedibilità del pericolo di crollo RAGIONE_SOCIALEa spalla del ponte (del tutto estraneo alla imputazione allo stesso riferita) con quello RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa segnaletica apprestata.
23. La motivazione, inoltre, è intrinsecamente contraddittoria laddove pare riconoscere il carattere colposo del mancato esercizio dei poteri sollecitatori finalizzati all’intervento di terzi, per poi ritenerli soddisfatti mediante le reiterate comunicazioni al COGNOME. In capo al garante, come si è rilevato, grava non solo l’obbligo di impedire direttamente e personalmente l’evento, ma anche quello, laddove l’obbligo principale risulti impossibile da rendere, meramente sollecitatorio di terzi qualificati, quale la richiesta di intervento RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
24. Si tratta, in altre parole, di un criterio di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa al soggetto garante del rischio e artefice RAGIONE_SOCIALEa condotta pericolosa generatrice RAGIONE_SOCIALE‘evento, che è anche necessariamente obbligato ad esercitare tutte le azioni concrete e immediate, dirette e necessarie a impedire il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento medesimo. Nel caso di specie, si è in presenza di una concreta norma cautelare dal contenuto comportamentale definito, posto che al COGNOME, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non si è addebitata l’inesigibile, attesa la sua funzione, mancata previsione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di crollo del ponte, ma la condotta e negligente e imperita consistente nel sommario apprestamento RAGIONE_SOCIALEa segnaletica e RAGIONE_SOCIALEa transennatura RAGIONE_SOCIALEa strada che avrebbe dovuto realizzare la concreta chiusura RAGIONE_SOCIALEa stessa. Illogicamente, la Corte territoriale, dalla conclamata assenza di disponibilità di idonea segnaletica al
momento RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIOnda in atti, trae il fondamento di una inesigibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta alternativa lecita, senza nemmeno indicare i termini RAGIONE_SOCIALEa contrapposizione costrittiva, risolta in favore RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘imputato, tra accettazione RAGIONE_SOCIALEa inadeguata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di chiusura e cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività esecutiva oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto. Non ha considerato che, proprio l’aver dato inizio alla condotta pericolosa, realizza una situazione concreta che determina l’ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante e il livello d’intervento da considerare adeguato, ferma restando la necessità che la condotta adeguata sia individuata con valutazione ex ante .
25. Tali poteri/doveri, come è evidente, non si confondono, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, con la titolarità giuridica del potere di disporre RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma consistono innanzi tutto nel potere di sollecitarne l’intervento, spettante a chiunque si trovi a gestire il rischio, laddove non si ha a disposizione alcun altro mezzo idoneo a impedire l’evento.
26. Sono invece inammissibili i motivi, terzo e quarto dei ricorsi, relativi al riconoscimento del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEe vittime e alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale. La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, relativa all’accertamento del presupposto che la segnaletica stradale apposta dalla società appaltatrice fosse tale da far scattare nella mente del conducente, quanto meno, la previsione del pericolo nel procedere, si correla all’esclusivo punto RAGIONE_SOCIALEa decisione che riguarda il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale.
27. In RAGIONE_SOCIALE a tale capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non è ammessa l’impugnazione, in applicazione del consolidato principio secondo cui il provvedimento che assegna la provvisionale ha natura provvisoria e non ha contenuto decisorio in quanto non definisce una controversia sul punto ed anche se non impugnato non diventa mai definitivo. Esso ha valore ordinatorio e resta legato alla fase particolare del giudizio penale e destinato ad essere assorbito nella decisione definitiva sul punto. Come tale non è compreso fra quelli contro cui è ammesso ricorso per Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tucci, Rv. 277773 – 02).
28. È infine fondato il quinto motivo, giacché la sentenza impugnata non ha provveduto, non rispondendo alla specifica richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti civili, a regolare le spese del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, comunque condannato seppure a pena più mite e che aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande civili, quanto al grado d’appello nonostante il chiaro disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 cod.proc.pen. Trattandosi di
esercizio di poteri discrezionali, potendosi anche giungere alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, non è percorribile la strada RAGIONE_SOCIALEa correzione di omissione materiale e la sentenza va quindi annullata sul punto con rinvio al giudice indicato in dispositivo (Sez. 1, n. 45238 del 28/05/2013, Foggetti, Rv. 257721 – 01; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833 – 01).
29. In definitiva, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e dal responsabile civile vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000 ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Agli effetti civili, vanno accolti, in parte qua , i ricorsi proposti da COGNOME NOME, NOME, NOME NOME e NOME, gli ultimi tre anche in qualità di eredi di NOME NOME, deceduto nelle more del giudizio, e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di COGNOME NOME e, quanto al quinto motivo dei ricorsi RAGIONE_SOCIALEe parti civili, anche nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 622 cod.proc.pen., con rinvio al giudice civile competente per valore cui va demandata anche la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto limitatamente all’omessa statuizione sulle spese processuali concernenti l’azione civile, con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Demanda al giudice civile la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi RAGIONE_SOCIALEe parti civili nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Grosseto e li condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso, il 15/05/2025.