Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37168 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 11/11/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 11/11/2024 il Tribunale di Marsala condannava COGNOME NOME alla pena di euro 2.000,00 per il reato di cui all’art. 255 d. lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta travisamento della prova dichiarativa costituita dalla deposizione del teste COGNOME, il quale avrebbe affermato che l’imputato non era presente al momento del fatto.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. In primo luogo, la doglianza Ł generica in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchØ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01), elementi che il ricorrente omette di dedurre.
3.2. In secondo luogo, non si discute in questa sede di un reato commissivo, bensì di una contravvenzione relativa alla gestione dei rifiuti, del quale il COGNOME NOME risponde in qualità di armatore, ossia di proprietario dell’imbarcazione denominata ‘NOME‘, e per ciò solo gravato da posizione di garanzia circa il rispetto da parte dei suoi sottoposti della normativa in materia di rifiuti, che gli impone non solo di non effettuare in
– Relatore –
Ord. n. sez. 15174/2025
CC – 31/10/2025
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prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto (v., per un caso analogo al presente, Sez. 3, n. 22079 15/05/2025, Laterza, n.m.).
Sul punto, la difesa omette qualsivoglia elemento atto ad comprovare l’assenza, almeno, di culpa in eligendo o in vigilando in capo al ricorrente, difettando così il ricorso, anche sotto tale profilo, della necessaria specificità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME