Porto senza giustificato motivo di un tubo: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul reato di porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere, come previsto dall’art. 4 della Legge n. 110/1975. Il caso specifico riguardava un individuo condannato per aver portato con sé un tubo di ferro. La decisione dei giudici supremi conferma un orientamento consolidato, sottolineando la natura dell’oggetto e l’onere della prova a carico dell’imputato.
I Fatti del Processo
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’oggetto in questione era un semplice tubo di ferro. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali: in primo luogo, contestava che un tubo di ferro potesse essere qualificato come oggetto atto ad offendere; in secondo luogo, sosteneva di avere un “giustificato motivo” per portarlo con sé.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa manifestamente infondate. Con questa decisione, i giudici hanno confermato integralmente le sentenze di condanna dei precedenti gradi di giudizio. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il porto senza giustificato motivo è reato
L’ordinanza della Cassazione si sofferma su due punti cardine che chiariscono la portata della norma incriminatrice.
La qualificazione del tubo come oggetto atto ad offendere
I giudici hanno respinto senza esitazioni la tesi difensiva secondo cui il tubo di ferro non rientrerebbe nella categoria degli oggetti pericolosi. La Corte ha evidenziato come l’articolo 4 della Legge 110/1975 menzioni espressamente i “tubi” tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza una valida ragione. A supporto, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha costantemente qualificato la sbarra di ferro come un’arma impropria, ovvero uno strumento che, per sua natura, può essere utilizzato per arrecare danno a persone.
L’onere della prova del giustificato motivo nel porto di oggetti
Il secondo punto cruciale riguarda la prova del “giustificato motivo”. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giustificato motivo non è un elemento del reato che l’accusa deve dimostrare assente, ma un’eccezione la cui prova spetta interamente all’imputato. Non basta, quindi, negare l’intento offensivo; è necessario fornire una spiegazione concreta, plausibile e, soprattutto, immediata. I giudici specificano che la giustificazione deve essere fornita al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, deve essere legata a una situazione attuale e deve essere prontamente verificabile. Non sono ammesse giustificazioni elaborate a posteriori, durante il processo, poiché non rispecchierebbero la reale situazione di fatto.
Le conclusioni: Implicazioni pratiche
Questa ordinanza consolida l’interpretazione rigorosa della normativa sul porto di armi e oggetti atti ad offendere. Le conclusioni che se ne possono trarre sono chiare: qualsiasi oggetto che possa essere usato per ledere (come tubi, mazze, bastoni, catene, ma anche strumenti da lavoro portati fuori dal contesto appropriato) rientra nel divieto. La responsabilità di dimostrare la liceità del porto ricade interamente sul cittadino fermato. Per evitare di incorrere nel reato, è indispensabile che la ragione del porto sia non solo legittima, ma anche immediatamente evidente e dimostrabile alle autorità al momento del controllo. La decisione sottolinea l’importanza della prevenzione e della trasparenza nei rapporti con le forze dell’ordine.
Un tubo di ferro è considerato un oggetto atto ad offendere il cui porto è vietato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 4 della Legge n. 110/1975 include esplicitamente i “tubi” tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza un giustificato motivo, qualificandoli come armi improprie.
Chi deve dimostrare il “giustificato motivo” per portare un oggetto del genere?
L’onere della prova ricade interamente sull’imputato. È la persona che porta l’oggetto a dover dimostrare di avere una ragione valida e legale per farlo, poiché il giustificato motivo è considerato un’eccezione alla regola generale del divieto.
Quando deve essere fornita la giustificazione per il porto dell’oggetto?
La giustificazione deve essere fornita immediatamente al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine. Deve essere riferibile alla situazione attuale e deve poter essere verificata prontamente dagli agenti. Non sono ammesse giustificazioni fornite in un secondo momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2122 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2122 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARIANO COMENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 19.3.2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 26.10.2023 di condanna dell’imputato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Ritenuto, in primo luogo, che la doglianza circa la qualificazione del tubo di ferro quale oggetto ad offendere sia manifestamente infondata, atteso che l’art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 espressamente richiama i “tubi” tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo e che la giurisprudenza di legittimità considera arma impropria la sbarra di ferro (Sez. 5, n. 43753 del 6/11/2008, P.m. in proc. Bertacci, Rv. 241674 – 01; Sez. 6, n. 3963 del 15/3/1985, COGNOME, Rv. 168878 – 01);
Ritenuto, in secondo luogo, che anche le doglianze relative alla prova del “giustificato motivo” siano manifestamente infondate, in quanto il giustificato motivo del porto, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato (Sez. 6, n. 17777 del 29/9/1989, Tornei, Rv. 182923 – 01) e deve essere espresso immediatamente (non dedotto a posteriori), in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di un pronta verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/1/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025