Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9050 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 10/08/1967
avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Milano
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 accertato il 29 settembre 2019;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere la Corte di appello ripetuto le argomentazioni del giudice di primo grado in merito all’assenza di un giustificato motivo per il porto della punta di trapano, e per avere respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello relativo all’assenza di un giustificato motivo, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che il porto dell’oggetto è avvenuto in contesto non lavorativo ed anzi in presenza di un sospetto che il ricorrente, unitamente al complice, si accingesse a compiere furti su autovetture, nonché evidenziando che esso non fu spiegato, nell’immediatezza, come dovuto ad un giustificato motivo, suscettibile di verifica;
ritenuto, pertanto, che la sentenza sia ampiamente e logicamente motivata sul punto, essendosi confoemata ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «Il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083) e «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità anche con riferimento al diniego di applicazione dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha escluso la qualificabilità del fatto come “di particolare tenuità” con riferimento alle modalità del porto, in particolare la compresenza di un coimputato responsabile del non giustificato possesso di un coltello, e la insussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, quest’ultima esclusa anche per la personalità del reo, gravato da numerose condanne anche per reati caratterizzati dalla violenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente