Porto di Oggetti Atti ad Offendere: Quando un Cacciavite Diventa un’Arma?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42426 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema tanto comune quanto delicato: il porto di oggetti atti ad offendere. La vicenda riguarda un uomo condannato per aver portato con sé un cacciavite e delle pinze senza un motivo valido. La decisione dei giudici supremi chiarisce ancora una volta i confini tra un attrezzo da lavoro e un’arma impropria, sottolineando l’importanza del “giustificato motivo” e i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: un Controllo e il Sequestro di Attrezzi
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova, che aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’articolo 4 della legge n. 110/1975 per aver portato con sé un cacciavite e delle pinze. La pena inflitta era di quattro mesi e venti giorni di arresto, oltre a 1.000 euro di ammenda.
Secondo i giudici di merito, l’uomo non era stato in grado di fornire un “giustificato motivo” per il possesso di quegli oggetti in quel particolare contesto, rendendo il loro porto illegale.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione attraverso il suo difensore, sollevando diverse questioni:
1. Violazione di legge: sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare l’esistenza di un giustificato motivo.
2. Errata qualificazione degli oggetti: a suo avviso, un cacciavite e delle pinze sono meri strumenti di lavoro e non possono essere qualificati come armi.
3. Mancata applicazione dell’attenuante: chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
4. Rifiuto delle sanzioni sostitutive: lamentava il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con misure alternative.
In sostanza, la difesa mirava a dimostrare la legittimità del possesso degli attrezzi o, in subordine, a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
L’Analisi della Cassazione sul Porto di Oggetti Atti ad Offendere
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era manifestamente infondato e generico. Invece di contestare specifici errori di diritto della sentenza d’appello, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse identiche doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente. Questo approccio, secondo la Corte, equivale a chiedere un riesame dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica, approfondita e non contraddittoria. La decisione era inoltre perfettamente allineata ai principi consolidati della giurisprudenza di Cassazione in materia. In particolare, è stato ribadito che per escludere il reato di porto di oggetti atti ad offendere non è sufficiente affermare che l’oggetto sia uno strumento da lavoro. È necessario dimostrare l’esistenza di un “giustificato motivo” legato a una ragione particolare e contingente che ne giustifichi il porto in quel preciso momento e luogo.
La Corte ha evidenziato come il ricorso non fosse riuscito a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata, che aveva correttamente valutato:
* L’assenza di un giustificato motivo.
* La natura di “arma impropria” degli oggetti sequestrati nel contesto dato.
* L’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’attenuante della lieve entità.
* La correttezza della decisione di non concedere sanzioni sostitutive.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Cassazione ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione di un oggetto come “arma impropria” dipende non solo dalla sua natura, ma soprattutto dal contesto in cui viene portato. Un artigiano che trasporta i suoi attrezzi dal furgone al cantiere ha un giustificato motivo; la stessa persona che li porta con sé di notte in un’area residenziale senza una ragione lavorativa immediata potrebbe non averlo.
In secondo luogo, la decisione evidenzia i limiti del ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità. I ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, sono destinati all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Portare con sé attrezzi da lavoro come un cacciavite è sempre reato?
No, non è sempre reato. Lo diventa quando non esiste un “giustificato motivo” che ne renda necessario il porto in quel preciso contesto. La legittimità dipende dalle circostanze specifiche, come il luogo, l’orario e l’esistenza di una correlazione diretta e immediata con un’attività lavorativa o altra valida ragione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni del grado di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Cosa significa essere condannati al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende?
Significa che, oltre al pagamento delle spese processuali, chi ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile per sua colpa deve versare una sanzione pecuniaria a un fondo statale. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi pretestuosi e finanziare progetti di rieducazione e miglioramento delle strutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42426 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la sussistenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti sequestrati, per avere ritenuto qualificabili come armi anche il cacciavite e le pinze, che sono meri strumenti di lavoro, per avere escluso la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e infine per avere ritenuto di non concedere la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità di tutti i suoi motivi, in quanto ripropone tutti i motivi di appello nel merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha respinti con motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, nonché conforme ai consolidati principi di questa Corte sia in merito alla valutazione del giustificato motivo per il porto di un’arma (vedi, tra le molte, Sez.1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv 278083; Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), sia in merito alla natura di “arma” degli oggetti sequestrati (vedi Sez.1, n. 11812 del 26/02/2008, Rv. 243488), sia in merito alla concedibilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (vedi Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv. 276195) sia, infine, quanto alla concedibilità delle sanzioni sostitutive (vedi Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318);
ritenuto il ricorso inammissibile, in particolare, perché chiede di fatto a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova, della gravità del fatto e della applicabilità di una sanzione sostitutiva, mentre compito del giudice di legittimità è esclusivamente quello di verificare gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, senza poter sostituire alla valutazione dei giudici di merito, se logica, completa e non contraddittoria, una propria, diversa opinione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Presidente