Porto Ingiustificato di Taglierino: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per il porto ingiustificato di taglierino, la cui difesa ha tentato, senza successo, di ottenere una rivalutazione dei fatti davanti alla Suprema Corte. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti del ricorso per cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un taglierino a serramanico. La pena inflitta era stata di otto mesi di arresto e milleduecento euro di ammenda.
Secondo i giudici di merito, la presenza dell’oggetto non era supportata da alcuna valida ragione che ne legittimasse il porto in un luogo pubblico, integrando così pienamente gli estremi del reato contestato.
Il Ricorso in Cassazione e le Censure della Difesa
Avverso la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta ‘manifesta illogicità’ della motivazione. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione circa la sussistenza del porto ingiustificato di taglierino. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di esaminare in modo adeguato le specifiche argomentazioni difensive presentate, giungendo a conclusioni illogiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una contraddittorietà manifesta nella motivazione), ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Tale attività, tuttavia, è preclusa nel giudizio di cassazione.
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero costruito un percorso argomentativo dotato di ‘ferrea coerenza logica’ e privo di contraddizioni per affermare che il porto del taglierino fosse ingiustificato e riconducibile all’imputato. Le doglianze difensive, secondo la Cassazione, erano finalizzate unicamente a provocare una ‘non consentita riconsiderazione di elementi fattuali’, cercando di ottenere un nuovo giudizio sui fatti che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Conclusioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei confini del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla logicità delle motivazioni delle sentenze. Quando un ricorso si limita a contestare la ricostruzione storica degli eventi, proponendo una lettura alternativa delle prove, senza individuare vizi di legittimità concreti, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La conseguenza di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Per quale motivo è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato condannato per la contravvenzione di porto ingiustificato di un taglierino a serramanico fuori dalla propria abitazione, in violazione dell’art. 4 della legge n. 110/1975.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una nuova valutazione dei fatti e della ricostruzione storica della vicenda, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (NOME COGNOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 23/01/2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un taglierino a serramanico e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro milleduecento di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando la manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e il connesso omesso esame delle specifiche doglianze difensive, come rappresentate in sede di gravame.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale – per quanto di interesse in questa sede – ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un taglierino, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argonnentativo seguito dai Giudici di merito, dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.