Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 11/09/1991
avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 23/01/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmes atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dopo aver riqua ricorso per cassazione rimpugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale d in composizione monocratica il 20/12/2023, sentenza a mezzo della quale NOME COGNOME e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, per esser stat colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Con l’originaria l’imputato, a mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva dedotto l’inc motivazionale del provvedimento impugnato, evidenziando come la sentenza in esame no fosse adeguatamente soffermata sulla natura stessa dell’arma, oltre che sul pericol connesso al possesso della stessa; si era lamentata, altresì, la carenza di prova sussistenza dell’elemento soggettivo deillipotizzato reato e, infine, si era denunciat concessione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuan invocati già in primo grado.
.T.I ricorso è inarmmissibile, risultando basato SU motivi manifestamente infondati.
2.1. Deve, in proposito, rilevarsi che l’impugnazione del Foti, pur denunziando v di legge e vizio di motivazione, non critica la lesione di specifiche regole inferenzial formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivaz della sent e nza impugnata, chiede sostanzialmente !a rilettura del quadro probatorio e il nel merito della vicenda processuale. Tuttavia, tale tipologia di valutazione è inam sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – co in esame – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancor rispetto regole della logica, alle ri.sultanze processuali (cfr. Se.z. n. 91 9 dell’OR/0 9 ; 9 013, Reggio, Rv. 254988).
2.2. La Corte territoriale ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di u riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni che-. nriNIA r4i ni GLYPH nrnfiln rii re-sr-11,-irarle-iil-f-nrie-ttn ` GLYPH Ti perco ferrea CC., …erc’..riz.24 GLYPH Fl i Vi-. li I likAUI,IV J9111…. GLYPH AI argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.
2.3. Quanto alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, esse non s vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già ad vagliati dal giudice di merito, con motivazione che merita di rimanere al riparo da q stigma, in sede di legittimità.
Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare te ?’ da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto de; richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto d
riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta soggetto. Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità prete
131-bis cod. pen. può evincersi – nella concreta fattispecie – non tanto dalla su precedenti penali gravanti sul soggetto e dalla atecnica nozione di “abitualità” ric
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1/4.115.e5.u del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delin
connotazione di non particolare tenuità;
2.4. Parimenti incensurabile, in questa sede, è la decisione di non concedere le c attenuanti generiche e, più in generale, l’indicazione del trattamento sanzionatorio.
3. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è ch come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non c
riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, i emergenti dalla lettura della avversata decisione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dic inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prne , .ccunli e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cas ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in P.orna, 2.0 rnar -zo 2025.