Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto ed euro 1200,00 di =4ronunciata dal Tribunale di Bologna il 28/2/2022 nei ‘confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975;
Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato relativo alla detenzione di un mattarello, un cutter, un cacciavite e una brugola, avvenuta in una macchina che non era di sua proprietà;
Rilevato con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 4, comma 5, L. 110/1.975;
Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle modalità con le quali erano trasportati gli oggetti, tutti di facile e immediato utilizzo, e alla circostanza che l’autovettura, seppure intestata al padre, era nella sua disponibilità e, soprattutto, nel fatto che il ricorrente non ha mai ritenuto di fornire alcuna giustificazione in ordine alla presenza di tali oggetti o anche solo circa la mancanza di consapevolezza che questi fossero nell’autovettura, ha fornito adeguata e coerente motivazione quanto alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato;
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice dell’appello con il riferimento alle modalità di trasporto e alla possibilità che tali oggetti potessero essere facilmente e agevolmente utilizzati con funzione di offesa alla persona, ha fornito idonea e adeguata giustificazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve prevista dalla norma;
Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto con la motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione e ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, ha dato adeguato e corretto conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) anche con riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024