Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
TAMPIERI
che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale in sede ha condanNOME NOME COGNOME per il reato di concorso nel porto illegale di un’arma comune da sparo, con la quale furono esplosi cinque colpi contro l’abitazione di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, fatti commessi in Collebeato il 31 maggio 2020.
I dati di prova sono costituiti anzitutto dalle dichiarazioni di COGNOME NOME, di COGNOME NOME, di NOME e di NOME, gruppo di soggetti extracomunitari richiedenti asilo, che hanno riferito di quanto accadde appena dopo aver incrociato alcuni individui con cui avevano avuto un diverbio subendo anche una aggressione fisica.
In sede di riconoscimento fotografico hanno individuato in NOME COGNOME il soggetto che li aveva minacciati dicendo che sarebbe torNOME con la pistola. A questi dati di prova si sono aggiunti i risultati delle intercettazioni telefoniche, l informazioni dei tabulati telefonici, e i filmati degli impianti di videosorveglianza siti nei pressi del bar vicino al quale si era svolto l’incontro con i quattro individu richiedenti asilo.
Sulla base di questo materiale si è affermato che COGNOME, spinto dall’astio nutrito nei confronti dei richiedenti asilo, commissionò ad un sodale, tale NOME COGNOME, l’esplosione dei colpi di pistola, a titolo di avvertimento per il futuro dinnanzi al centro di accoglienza, fornendo all’amico l’arma necessaria per realizzare l’intimidazione.
A COGNOME è stato riconosciuto il ruolo di ideatore e di istigatore della condotta, dato che fu lui a minacciare i richiedenti asilo e fu lui a nutrire il proposito criminoso e a dar mandato all’amico per l’esplosione di colpi di arma da fuoco.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico rispetto alle risultanze in atti, omettendo di analizzare le ipotesi alternative equiprobabili scaturenti dai risultati delle intercettazioni. Dalla conversazione n. 1053 del 3 giugno 2020 delle ore 17,21 si evince una ricostruzione storica in netto contrasto con quella fornita dai soggetti richiedenti asilo con cui il ricorrente aveva avuto, il 30 maggio precedente, un diverbio. E non è sufficiente, per svilire detta ricostruzione, il rilievo che ricorrente avesse il sospetto di essere intercettato. Nella successiva conversazione, n. 241 del 18 giugno 2020, delle ore 16.22, il ricorrente, questa volta palesemente certo di non essere intercettato, confidò ad una persona con la
quale aveva assoluta confidenza e fiducia di non aver dato a nessuno armi e specificamente pistole.
Quanto al possesso dell’arma, la Corte di appello ha ritenuto di poterlo desumere dalla frase intercettata: “no, hanno trovato quella finta…”, da cui l’assunto che dovesse esistere una arma vera, in possesso del ricorrente. Da una risposta negativa non è possibile pervenire alla prova positiva della detenzione di un’arma. Sono possibili varie alternative ipotesi, il cui mancato esame rende palese il difetto di motivazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello ha puntualmente risposto al rilievo difensivo in ordine alla ritenuta insufficienza di elementi di prova del possesso in capo al ricorrente di un’arma e ha osservato, con coerenza e logicità di argomenti, che la lettura proposta dall’interessato delle conversazioni oggetto di intercettazione è frammentaria, parcellizzata, incapace di apprendere il reale senso del dialogo. Il riferimento all’arma finta deve essere letto, come correttamente messo in evidenza dalla Corte di appello, in uno con il rimprovero mosso dalla interlocutrice di quel dialogo, che addebitò a COGNOME di non essere attento perché si ostinava a tenerla sempre in casa, ove il riferimento ad un’arma è indubbio atteso che si discorreva della perquisizione domiciliare che COGNOME aveva subìto. Di qui, poi, la precisazione di COGNOME in ordine al rinvenimento soltanto dell’arma finta, e non dunque di quella vera, non giocattolo, che, secondo la sua interlocutrice, avrebbe fatto bene a non custodire a casa.
2.1. Ancora, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado per quanto attiene all’esame di attendibilità delle dichiarazioni del gruppo di richiedenti asilo, anche movendo dall’alternativa versione dei fatti fornita dall’imputato nella conversazione del 3 giugno 2020. Non è dubbio che vi fu un diverbio, una accesa discussione con i quattro soggetti richiedenti asilo, e che in quell’occasione COGNOME mostrò un atteggiamento aggressivo. La Corte territoriale in tal modo ha proceduto ad una complessiva considerazione del materiale probatorio, legando i dati oggettivi, della pregressa intimidazione e della successiva aggressione armata, per mezzo del movente, individuato con
motivazione congrua nell’astio che il ricorrente aveva espresso nei confronti delle vittime quali richiedenti asilo.
È poi appena il caso di rammentare che l’interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione si sostanzia in valutazioni di merito che, se sostenute da logica e coerente spiegazione, come nel caso che ora è in rilievo, non sono sindacabili nella sede del controllo di legittimità. È principio non controverso che “in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” – Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -.
2.2. Sulla base della compiuta e coerente motivazione della sentenza emerge che COGNOME giocò un ruolo centrale nella vicenda, avvertendo il bisogno di impartire una lezione al gruppo di extra comunitari in asilo e quindi determinando il prosieguo delle intimidazioni, prima soltanto verbali, e poi concretizzatesi nello sparo di alcuni colpi di arma da fuoco, sì come era stato agli stessi richiedenti asilo poco prima anticipato con l’avvertimento di COGNOME e degli altri che sarebbero ritornati armati.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 25 gennaio 2024.