Porto Illegale di Arma: Quando la Presenza in Auto Diventa Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso complesso relativo al porto illegale di arma, definendo confini cruciali in materia di responsabilità penale. La decisione chiarisce come la semplice ma consapevole presenza in un veicolo contenente armi possa configurare un concorso di reato e ribadisce principi fondamentali sulla distinzione tra porto e detenzione, oltre che sulla natura stessa di ‘arma’ ai fini penali. Questa pronuncia offre spunti di riflessione essenziali per comprendere la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta i reati legati alle armi.
I Fatti del Caso in Esame
Due individui venivano condannati in Corte d’Appello per una serie di gravi reati: porto e detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione della stessa arma. Insoddisfatti della sentenza, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni. Uno dei ricorrenti contestava la sua responsabilità concorsuale, sostenendo che la sua semplice presenza a bordo dell’auto in cui si trovavano le armi non fosse sufficiente a provare un suo coinvolgimento. Entrambi, inoltre, sollevavano questioni relative all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto illegale di arma, alla configurabilità della ricettazione e alla natura di arma di uno strumento non funzionante.
L’Ordinanza della Suprema Corte e il Porto Illegale di Arma
La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, dichiarandoli inammissibili. L’ordinanza analizza punto per punto le doglianze dei ricorrenti, fornendo chiarimenti di grande rilevanza giuridica. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa della normativa e della giurisprudenza consolidata in materia di armi.
La Responsabilità Concorsuale per la Presenza in Auto
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha avallato la tesi della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse esauriente nel derivare la responsabilità concorsuale dalla “consapevole compresenza dell’imputato a bordo della vettura ove le armi erano custodite”. A fronte di tale motivazione, la contestazione del ricorrente è stata giudicata “totalmente generica”, confermando che la partecipazione al reato può essere desunta anche da comportamenti passivi, purché sorretti dalla consapevolezza della situazione illecita.
Porto vs. Detenzione di Arma: una Distinzione Cruciale
Un altro punto centrale riguarda la relazione tra il delitto di porto illegale e quello di detenzione. La Corte ha specificato che il primo assorbe il secondo solo quando la detenzione inizia nello stesso momento del porto. Nel caso di specie, il giudice a quo aveva ragionevolmente escluso questa coincidenza temporale, ritenendo che la detenzione fosse preesistente. Di conseguenza, i due reati sono stati correttamente contestati in concorso materiale, con un conseguente aggravamento del trattamento sanzionatorio.
La Ricettazione e la Funzionalità dell’Arma
La Corte ha confermato anche la configurabilità del reato di ricettazione, in assenza di prove di un coinvolgimento dei ricorrenti nel furto originario dell’arma. Inoltre, è stato affrontato un tema di notevole interesse pratico: la natura di arma di uno strumento non funzionante. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: “la natura di un’arma, ai fini penali, non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante”. Se il guasto è riparabile, anche con l’intervento di personale specializzato, il pericolo per l’ordine pubblico permane, e il bene mantiene la sua qualifica giuridica di arma.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su una logica di protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica. La decisione di rigettare i ricorsi si basa su alcuni pilastri argomentativi. In primo luogo, la valutazione della responsabilità penale non può basarsi su contestazioni generiche, ma deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso del concorso di reato, la consapevolezza di trovarsi in un contesto illecito è stata considerata elemento sufficiente.
In secondo luogo, la distinzione tra detenzione e porto illegale di arma è stata ribadita per evitare che un’interpretazione estensiva del principio di assorbimento potesse vanificare la risposta sanzionatoria per condotte distinte e progressivamente più gravi. La detenzione rappresenta un pericolo statico, mentre il porto implica un pericolo dinamico e una maggiore offensività.
Infine, il principio secondo cui un’arma resta tale anche se temporaneamente inidonea all’uso risponde all’esigenza di prevenire il rischio che armi, anche se guaste, possano essere facilmente ripristinate e utilizzate per commettere crimini. Questa interpretazione garantisce una tutela anticipata della sicurezza collettiva.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito. Dimostra come la giurisprudenza interpreti in modo molto rigoroso i reati legati alle armi, estendendo la responsabilità anche a chi potrebbe ritenere la propria condotta marginale. Le implicazioni pratiche sono significative: essere consapevolmente presenti in un luogo, come un’automobile, dove sono custodite armi illegali, può essere sufficiente per una condanna in concorso. Inoltre, non ci si può difendere sostenendo che l’arma fosse non funzionante, se questa era riparabile. Questa decisione rafforza la linea di fermezza dell’ordinamento nella lotta contro la circolazione illegale di armi, sottolineando che ogni fase della condotta illecita, dalla detenzione al porto, merita una sanzione adeguata alla sua pericolosità.
La semplice presenza come passeggero in un’auto dove si trovano armi illegali può portare a una condanna?
Sì, secondo l’ordinanza, la “consapevole compresenza” a bordo del veicolo dove le armi sono custodite è sufficiente per configurare la responsabilità concorsuale nel reato, soprattutto se la contestazione della difesa è generica.
Un’arma da sparo che non funziona è considerata comunque illegale?
Sì. La Corte ha ribadito che la natura di arma non viene meno solo perché lo strumento non è attualmente funzionante. Se il guasto è riparabile, anche con l’aiuto di personale specializzato, il pericolo per l’ordine pubblico sussiste e il reato è configurabile.
Qual è la differenza tra il delitto di porto illegale e quello di detenzione di arma?
Sono due reati distinti. La Corte chiarisce che il reato di porto illegale di arma assorbe quello di detenzione solo quando la detenzione inizia contestualmente al porto. Se, come nel caso di specie, la detenzione preesiste al porto, i due reati possono concorrere materialmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14090 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4572/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2635/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 19/11/1987 COGNOME NOME nato a MESSINA il 25/10/2003
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’appello di Messina
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità degli imputati per plurime violazioni della normativa sul porto e la detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, e per ricettazione di arma; esaminati i ricorsi;
Ritenuto:
quanto al primo motivo del ricorso COGNOME, che la Corte di appello motiva esaurientemente in ordine alla responsabilità concorsuale del medesimo, derivandola dalla consapevole compresenza dell’imputato a bordo della vettura ove le armi erano custodite, e che la contestazione del ricorrente al riguardo appare totalmente generica; – quanto al primo motivo del ricorso COGNOME e al secondo del ricorso COGNOME, che il delitto di porto illegale di arma comune da sparo assorbe per continenza quello di
detenzione, con esclusione del concorso materiale, solo quando la detenzione inizi contestualmente al porto (da ultimo, Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668-01), come dal giudice a quo nella specie ragionevolmente escluso;
quanto al secondo motivo del ricorso COGNOME, che il delitto di ricettazione appare perfettamente configurabile a carico dell’imputato, in assenza di elementi che ne rivelino il coinvolgimento nella perpetrazione dei furti presupposti, essendo il delitto stesso nient’affatto prescritto alla data della sentenza impugnata alla luce della recidiva contestata e ritenuta;
quanto al terzo motivo del ricorso COGNOME, che la natura di un’arma, ai fini penali, non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275465-01), ancorché con l’ausilio di «personale specializzato»;
quanto al terzo e quarto motivo del ricorso COGNOME e al quinto ( rectius , quarto) del ricorso COGNOME, che il giudice a quo ha congruamente argomentato, in ordine alla recidiva sopra menzionata e rispetto ad entrambi gli imputati, sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, come pure, in ordine all’aggravante dell’avvalimento del minore, rispetto a COGNOME e al delitto di porto illegale di arma a lui contestato, sulla presenza efficiente del medesimo minore a bordo della vettura;
Considerato, pertanto, che i ricorsi appaiono manifestamente infondati nella loro interezza e devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME