Porto Illegale d’Armi: Quando si Configura e la Differenza con il Trasporto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26209 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e di grande rilevanza pratica: la distinzione tra il porto illegale d’armi e il semplice trasporto. Questa pronuncia è fondamentale perché ribadisce un principio cardine del diritto penale: la necessità di una prova rigorosa di ogni elemento costitutivo del reato. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso riguardava un cittadino condannato in primo e secondo grado per il reato di porto illegale di armi comuni da sparo. Nello specifico, l’imputato aveva spostato due fucili e due pistole, la cui detenzione era stata regolarmente denunciata, dalla sua vecchia residenza a una nuova, attraversando due comuni.
La difesa ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che i giudici avessero erroneamente qualificato la condotta. Secondo il ricorrente, non si trattava di porto illegale, bensì di trasporto di armi, una fattispecie diversa che richiede presupposti e autorizzazioni specifiche.
La Distinzione Giuridica: Porto Illegale d’Armi vs. Trasporto
Il cuore della questione giuridica risiede nel discrimine tra le due ipotesi. La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla stessa Cassazione, stabilisce che la differenza fondamentale sta nell’immediata disponibilità dell’arma.
* Si ha porto illegale d’armi quando l’agente ha la pronta disponibilità dell’arma per un uso quasi immediato, anche se non la porta addosso. È sufficiente che possa afferrarla e utilizzarla facilmente.
* Si ha trasporto quando l’arma è considerata un oggetto inerte, parte di un’operazione di trasferimento da un luogo all’altro, senza che sia suscettibile di pronta utilizzazione.
La Corte ha specificato che anche un’arma nel bagagliaio di un’auto può configurare ‘porto’ se non vengono adottati accorgimenti che ne impediscano l’immediata apprensione. Tuttavia, questa disponibilità non può essere mai presunta.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna e rinviando il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Il motivo di tale decisione risiede in una grave carenza motivazionale da parte dei giudici di merito.
Secondo la Cassazione, il giudice d’appello non ha adeguatamente argomentato sul perché la condotta dell’imputato integrasse l’immediata disponibilità delle armi. L’onere di provare tale circostanza, in quanto elemento essenziale del reato di porto illegale d’armi, spetta al Pubblico Ministero. Nel caso di specie, non solo mancava questa prova, ma era stato lo stesso imputato a denunciare l’avvenuto trasporto per adempiere all’obbligo di comunicare alle autorità il nuovo luogo di detenzione delle armi.
Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze fattuali concrete (come erano custodite le armi durante il viaggio, ad esempio) per stabilire se l’accusa avesse assolto al proprio onere probatorio. In assenza di tale accertamento e di una motivazione specifica, la condanna è risultata illegittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: la responsabilità penale deve essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, provando ogni singolo elemento che compone la fattispecie di reato. Per il porto illegale d’armi, la ‘pronta disponibilità’ non è un dettaglio, ma un requisito oggettivo essenziale. La decisione serve da monito per i giudici di merito, che sono tenuti a fornire motivazioni complete e dettagliate, senza basarsi su presunzioni, specialmente quando si tratta di distinguere tra condotte dai confini apparentemente labili ma sostanzialmente diverse come il porto e il trasporto di armi.
Qual è la differenza principale tra porto illegale d’armi e trasporto di armi?
La differenza fondamentale risiede nell’immediata disponibilità dell’arma per un uso quasi immediato. Si ha ‘porto’ quando l’agente può accedere e usare l’arma facilmente, mentre si ha ‘trasporto’ quando l’arma viene spostata come un oggetto inerte, senza possibilità di un pronto utilizzo.
Avere un’arma nel bagagliaio dell’auto è considerato porto o trasporto?
Dipende dalle circostanze. La sentenza chiarisce che può configurarsi come ‘porto illegale’ anche se l’arma è nel bagagliaio, qualora non siano state prese precauzioni particolari che ne impediscano un rapido recupero e utilizzo. La valutazione va fatta caso per caso.
Chi deve dimostrare che l’arma era immediatamente disponibile?
L’onere della prova spetta al Pubblico Ministero. È l’accusa che deve dimostrare, con elementi fattuali precisi, che l’imputato aveva la pronta disponibilità dell’arma. Questo elemento costitutivo del reato non può essere mai presunto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo Oi oic44(e9013QE GLYPH alcoo?s-c udito il difensore Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. Gentile NOME ricorre avverso la sentenza emessa in data 4/7/2022 dalla Corte di Appello di Catanzaro con la quale è stata confermata la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per aver in mancanza di autorizzazione portato in luogo pubblico due fucili e due pistole (la cui detenzione era stata regolarmente dichiarata) da Vescovato (CR) a Cutro (CR).
Il ricorso censura la sentenza gravata per violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in ragione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto: ad avviso della difesa il fatto contestato all’imputato avrebbe dovuto essere inquadrato nella diversa fattispecie di cui all’art. 34 TULPS in relazione all’art. 18 L. 18 aprile 1975 n. 110, vertendosi in ipotesi di trasporto di armi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il discrimine tra l’ipotesi di porto illegale d’armi e di trasporto va individuato nell’immediata disponibilità dell’arma in capo all’agente: “è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l’agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso; ricorre, invece, l’ipotesi del trasporto quando l’arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un’operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione”.
In particolare, Sez. 1 n. 23160 del 1/03/2018 COGNOME ha affermato che la condotta di trasporto di un’arma nel bagagliaio dell’autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l’immediata apprensione durante il tragitto, va qualificata come porto illegale e non già come semplice trasporto.
Infatti, in tema di porto d’arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato – Sez. 6, n. 4970 del 1/12/2015, dep. 2016, Rv. 266171
Tale, dunque, costituiva l’oggetto dell’accertamento che doveva essere effettuato nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha affermato la non pronta disponibilità delle armi.
Il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare se il pubblico ministero avesse assolto il suo onere probatorio in base a precise circostanze fattuali, per poter concludere sulla ritenuta disponibilità delle armi da parte dell’imputato durante il trasporto, che ovviamente non può essere presunta essendo un requisito
essenziale oggettivo del reato e nel caso di specie è stato lo stesso imputato a denunciare l’avvenuto trasporto delle armi da un domicilio all’altro, per ottemperare l’ulteriore obbligo di informare la pubblica autorità sul luogo in cui le armi si trovavano attualmente.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata essendovi una carenza motivazionale che deve essere colmata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 11/04/2024.