Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41549 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Torremaggiore il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 25/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25.9.2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 12.10.2023 di condanna di NOME COGNOME per i reati di detenzione e porto illegali d’arma (l’imputato Ł stato assolto, invece, per il tentato omicidio di NOME COGNOME).
La sentenza dà atto che la difesa di COGNOME aveva chiesto con il primo motivo d’appello l’assoluzione per non aver commesso il fatto, con il secondo motivo la concessione delle attenuanti generiche nonchØ la disapplicazione della recidiva, ovvero la sua equivalenza con le generiche, e con il terzo motivo la sostituzione della pena detentiva ex art. 53 L. n. 689 del 1981.
La Corte d’appello ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’appello non si confrontasse con la motivazione di primo grado e riproponesse i medesimi argomenti già disattesi dal Tribunale di Foggia, il quale aveva ritenuto provato: che la persona offesa NOME, dopo essere era stato fisicamente aggredito dal cognato NOME e dal nipote NOME per un debito, faceva ritorno un’ora dopo presso l’abitazione del cognato per un incontro chiarificatore; che all’incontro era stato chiamato a partecipare anche COGNOME, in quanto ritenuto piø capace di maneggiare le armi; che COGNOME giunse sul luogo dell’incontro prima di COGNOME e che l’introduzione dell’arma nell’abitazione coincise con l’arrivo di COGNOME; che l’arma fu utilizzata e non fu rinvenuta al successivo arrivo dei Carabinieri, quando i COGNOME erano ancora in casa e il solo COGNOME era andato via. Di conseguenza, la decisione di primo grado, fondata su indizi gravi, univoci e concordanti, era da ritenersi corretta, restando implausibile, peraltro, l’ipotesi che l’arma fosse stata portata via da altro soggetto pure presente al fatto, COGNOME, il quale comunque
si allontanò in compagnia dello stesso COGNOME.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di non applicare la recidiva, in quanto i plurimi precedenti di COGNOME, anche specifici e collocabili in epoca prossima al reato, erano da considerarsi espressivi di una reiterazione nell’errore e di pericolosità sociale. Anche la pena irrogata in primo grado Ł stata giudicata equa, in ragione delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e della capacità a delinquere.
Quanto, poi, alla sostituzione con la detenzione domiciliare, i giudici di secondo grado hanno disatteso la richiesta, in considerazione della negativa personalità dell’imputato, che non dava alcuna affidabilità circa il rispetto della misura.
2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale per i reati in materia di armi.
La Corte d’appello non ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto che COGNOME avesse detenuto e portato l’arma, tenuto conto che NOME si Ł assunto la paternità della pistola e che i testi hanno affermato piuttosto di aver visto COGNOME togliere di mano la pistola a NOME.
I giudici di secondo grado hanno omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da cui emerge che la persona offesa aveva avuto un diverbio con il nipote NOME COGNOME presso la sua abitazione per la restituzione di un prestito e che, accompagnato dal figlio NOME, era poi tornato sul posto, dove sarebbero stati presenti anche NOME, COGNOME e COGNOME. La discussione si era accesa ed NOME COGNOME aveva utilizzato una pistola per incutere timore allo zio, il quale, nel tentativo di disarmarlo, aveva fatto esplodere un colpo accidentale. Solo in quel momento, era intervenuto COGNOME per sottrarre l’arma a NOME e per rimproverarlo.
L’ipotesi della Corte d’appello secondo cui la pistola sarebbe stata portata da COGNOME non Ł suffragata da alcun elemento e non Ł nemmeno suscettibile di escludere che l’arma fosse stata portata invece da COGNOME, giunto sul posto insieme allo stesso COGNOME. La motivazione Ł illogica anche quando, affermando che il mancato rinvenimento dell’arma da parte dei Carabinieri in presenza dei COGNOME fosse sintomatico del fatto che l’aveva portata via COGNOME già allontanatosi, omette di considerare che insieme con lui era andato via anche COGNOME. La sentenza, inoltre, non offre alcun riscontro dimostrativo della sua ricostruzione secondo cui c’era stato un previo accordo tra i NOME, COGNOME e COGNOME per portare la pistola all’incontro con COGNOME.
La Corte d’appello, quindi, ha confermato una sentenza di condanna basata su sospetti o congetture e non su indizi, per il tramite di una motivazione illogica e contraddittoria nella valutazione delle prove.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., assenza o illogicità della motivazione in odine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia motivato la quantificazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., assenza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d’appello non abbia valutato le modalità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen.
2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. assenza o illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.
Il motivo evidenza che la recidiva ben poteva essere disapplicata, in quanto manca continuità con le precedenti condanne e i reati non risultano commessi in un lasso temporale ristretto tale da rivelare una inclinazione a delinquere di COGNOME. La Corte d’appello non ha motivato perchØ si dovesse ritenere che le precedenti condotte delittuose avessero influenzato l’ultima condotta di reato.
2.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. assenza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva
La mancata concessione della pena sostitutiva confligge con la ratio della riforma prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, che peraltro ha attribuito al giudice poteri discrezionali in un’ottica deflattiva delle pene detentive e funzionale alle finalità di reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio possibile della libertà personale.
Nel caso di specie, non sono state svolte le valutazioni da effettuarsi secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto che le sentenze precedenti riguardano delitti commessi in tempi non recenti.
Con requisitoria scritta trasmessa il 30.9.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l’infondatezza del primo motivo e la inammissibilità dei restanti motivi.
In data 12.10.2025, perveniva in cancelleria dichiarazione del difensore di fiducia del ricorrente, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, di rinuncia al mandato difensivo, recante la data dell’11.10.2025.
In data 14.10.2025, perveniva in cancelleria la dichiarazione di nomina, quale nuovo difensore di fiducia, dell’AVV_NOTAIO, sottoscritta dal ricorrente in data 13.10.2025. Contestualmente, il difensore nominato depositava una richiesta di concessione di un termine per preparare la difesa ex art. 108 cod. proc. pen. e di conseguente rinvio dell’odierna udienza ad altra data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va dato conto, preliminarmente, dei motivi per cui non s’Ł ritenuto di dare corso alla richiesta del nuovo difensore di fiducia di COGNOME di concessione di un termine per preparare la difesa ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. Ł funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01; Sez. 4, n. 48020 del 12/7/2018, W., Rv. 274036 – 01).
Tanto Ł vero che da tempo Ł stato affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/9/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 – 01).
Ciò premesso, deve considerarsi che l’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen. prevede che, nei procedimenti – come quello in questione – per la decisione sui ricorsi contro le
sentenze pronunciate nel dibattimento, le parti possono chiedere la trattazione in pubblica udienza, con richiesta presentata, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Nel caso di specie, non sono state presentate, entro il termine sopra indicato, richieste che comportassero la partecipazione delle parti all’udienza fissata per la decisione.
Di conseguenza, può trovare applicazione al caso di specie non piø che l’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede che nei procedimenti in cui la Corte di cassazione giudica senza la partecipazione del procuratore AVV_NOTAIO e dei difensori, le parti possono presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza, nonchØ memorie di replica fino a cinque giorni prima dell’udienza.
Qui basti considerare, allora, che tanto la nomina del nuovo difensore di fiducia quanto la richiesta di concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen. sono intervenute in una data successiva a quella entro cui era consentita l’ultima possibile attività difensiva, ovvero la presentazione di memorie di replica.
Di conseguenza, la concessione del termine a difesa con l’aggiornamento dell’udienza non sarebbe stata funzionale all’esercizio di alcuna delle facoltà attribuite al difensore dell’imputato dalle norme applicabili al procedimento di cassazione.
Non sussisteva alcun impedimento all’esercizio di tali facoltà fin tanto che non erano decorsi i termini entro cui il difensore di fiducia dell’epoca avrebbe potuto esercitarle: la rinuncia dell’AVV_NOTAIO COGNOME Ł intervenuta, infatti, l’11.10.2025 e, pertanto, dopo la scadenza del termine ultimo di cinque giorni previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., che va computato secondo la regola di cui all’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con l’esclusione del “dies a quo” e del “dies ad quem” (v. Sez. 3, n. 30333 del 23/4/2021, Altea, Rv. 281726 – 01).
Nessuna concreta lesione del diritto di difesa, dunque, Ł suscettibile di derivare dal diniego della concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen., tenuto conto che nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell’art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza, sono tardive, sicchØ non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 10022 del 6/2/2025, Altese, Rv. 287766 – 02; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269673 – 01).
2. Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
La sentenza di secondo grado, essenzialmente in ragione di una certa divergenza dichiarativa in ordine ad alcuni aspetti rilevanti dell’episodio delittuoso, si Ł infine attestata, in sostanza, su una ricostruzione prudenziale del fatto, nell’ambito della quale ha enucleato in modo adeguato gli elementi su cui ha poi fondato la conferma della condanna di primo grado.
Innanzitutto, Ł risultato provato – e lo afferma lo stesso ricorso – che COGNOME, subito dopo il colpo di pistola che aveva raggiunto la persona offesa, avesse in mano la pistola appena prima utilizzata.
¨ indubbio, dunque, che al piø tardi in quel momento l’imputato aveva conseguito la disponibilità materiale dell’arma.
E i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto che, di lì in avanti, non fosse venuta meno la relazione di COGNOME con la pistola per un tempo apprezzabile, sulla base del fatto che, all’arrivo dei Carabinieri nell’abitazione dei NOME, le uniche persone – tra coloro che avevano assistito al fatto – non piø presenti erano appunto l’odierno ricorrente e altro soggetto da identificarsi presumibilmente in NOME COGNOME (il quale, peraltro, Ł stato
assolto dal Tribunale di Foggia), inizialmente venuti insieme e poi altrettanto congiuntamente allontanatisi dal luogo della sparatoria.
GiacchØ le forze dell’ordine non rinvennero la pistola utilizzata per colpire la persona offesa, la Corte d’appello ha logicamente affermato che COGNOME, una volta entrato in relazione con la pistola dopo che era stato esploso il colpo, la portò fuori dall’abitazione dei NOME e in luogo pubblico (se in concorso o meno con COGNOME, non rileva ai fini dell’affermazione di colpevolezza), in condizioni tali che vi fosse la possibilità di una sua utilizzazione immediata.
Confermandone la responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 4 L. n. 895 del 1967, dunque, i giudici di secondo grado hanno fatto corretta applicazione, in primo luogo, del principio secondo cui, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, Ł necessaria una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 274380 – 01; Sez. F, n. 33609 del 30/8/2012, COGNOME, Rv. 253425 – 01).
In secondo luogo, Ł stata bene ritenuta la sussistenza del reato di porto abusivo di arma comune di sparo, che Ł reato di mero pericolo, per la integrazione del quale, sotto il profilo soggettivo, basta il dolo generico e, cioŁ, la coscienza e volontà di portare armi in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la prescritta licenza (Sez. 1, n. 46872 del 10/11/2009, Archinà, Rv. 245671 – 01; Sez. 1, n. 8699 del 16/12/1987, dep. 1988, Lucisano, Rv. 179032 – 01).
Il ricorso contrasta la sentenza impugnata essenzialmente per il tramite di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione e dell’adozione di parametri diversi di ricostruzione del fatto, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
In questo modo, tuttavia, non arriva ad inficiare la tenuta di una motivazione non manifestamente illogica, nØ contraddittoria, fondata sull’attribuzione alle diverse prove di un significato congruo che rimane non censurabile in sede di legittimità.
Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Quanto al secondo motivo, il ricorso lamenta che nel trattamento sanzionatorio si sia verificato un non motivato ‘sensibile discostamento dal minimo edittale’, laddove invece la pena base Ł stata irrogata in una misura prossima al minimo edittale (peraltro, i giudici di merito hanno evidentemente ritenuto, pur senza esplicitarlo, che i due reati contestati di detenzione e porto d’armi illegali non concorressero, non avendo applicato alcun aumento di pena ex art. 81 cod. pen.).
Si tratta, pertanto, di un caso in cui l’obbligo di motivazione del giudice Ł da intendersi adempiuto con il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01; Sez. 1, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464 – 01).
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,COGNOME e altro, Rv. 271243 – 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01).
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata (come pure quella conforme di primo
grado) richiama convenientemente i parametri di cii all’art. 133 cod. pen., e, in particolare, le modalità dell’azione, l’intensità del dolo e la capacità a delinquere del reo, quest’ultima evocata, peraltro, dopo aver poco prima evidenziato – sia a pure a proposito della recidiva i plurimi precedenti specifici e recenti dell’imputato.
La motivazione, pertanto, Ł da ritenersi del tutto adeguata, sicchØ il secondo motivo deve essere disatteso.
Lo stesso discorso Ł a farsi anche quanto alla doglianza articolata nel terzo motivo, con cui si lamenta l’assenza di motivazione alla base del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
V’Ł da osservare, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, con la cui struttura giustificativa si salda la conforme sentenza d’appello, ha operato un congruo riferimento al fatto che non ricorresse alcun elemento suscettibile di essere valorizzato in senso favorevole all’imputato nella prospettiva di una mitigazione della pena, così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
In ogni caso, anche nella sentenza di secondo grado Ł presente una diffusa motivazione che riguarda complessivamente il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, nella quale si richiama piø volte il dato della sussistenza di plurimi precedenti penali a carico di COGNOME e quello della significativa entità del fatto ascrittogli.
Si può ritenere, pertanto, che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sia stata disattesa dalla Corte d’appello quantomeno con motivazione implicita, perchØ ha adeguatamente spiegato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01): le ragioni, cioŁ, possono essere ricavate mediante il raffronto con le considerazioni piø generalmente poste a fondamento del profilo della dosimetria della pena, con cui sono stati apprezzati i medesimi elementi da valutare in relazione alle circostanze previste dall’art. 62bis cod. pen.
Quanto al quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata conferma la statuizione del giudice di primo grado di applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva, con il richiamo ai ‘plurimi precedenti, anche specifici e in epoca prossima al reato accertato’ per affermare che i fatti ultimi appaiono espressivi di una reiterazione nell’errore e di una mancanza di resipiscenza nonchØ di una marcata pericolosità sociale.
Di conseguenza, la doglianza del ricorrente secondo cui l’applicazione della recidiva sarebbe avvenuta in mancanza di una continuità con le precedenti condanne e di un lasso temporale ristretto rimane generica e non si confronta con la motivazione, che ha invece affermato sia la medesima indole (e, dunque, congruenza e sistematicità) dei precedenti, sia la loro commissione in epoca ravvicinata rispetto al reato contestato in questo procedimento.
Per il resto, la motivazione della Corte d’appello, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali circa l’applicazione dell’aumento di pena, ha fornito una adeguata motivazione, con riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Con il quinto motivo, il ricorrente contesta – alternativamente – la assenza ovvero la (mera, ma non ‘manifesta’) illogicità della motivazione con cui la Corte d’appello non ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della
detenzione domiciliare.
Ora, dalla sentenza di primo grado risulta che il Tribunale di Foggia abbia dato atto che nessuna richiesta di applicazione di pene sostitutive era stata formulata e che l’imputato – la cui posizione giuridica indicata nell’intestazione della sentenza stessa Ł quella di ‘assente’ non era stato presente alla lettura del dispositivo.
La pena detentiva inflitta con la condanna era tale che, ai sensi dell’art. 53 L. n. 689 del 1981, avrebbe potuto essere sostituita soltanto con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, ovvero con pene sostitutive per l’applicazione delle quali era necessario, ai sensi dell’art. 545bis cod. proc. pen. vigente al momento della pronuncia di primo grado (ora modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024), il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale non piø tardi del momento immediatamente successivo alla lettura del dispositivo.
Di conseguenza, il giudice di primo grado ha preso atto dell’assenza dell’imputato e, comunque, del difetto di qualsivoglia richiesta di applicazione di pena sostitutiva e si Ł arrestato a questa constatazione senza procedere oltre nel merito e, dunque, senza esercitare alcun potere discrezionale quanto all’eventuale applicazione della pena sostitutiva.
Con l’atto di appello, l’imputato non ha contestato la specifica decisione del Tribunale di Foggia, ma ha piuttosto chiesto ex novo la sostituzione della pena detentiva, benchØ il procedimento fosse ancora pendente in primo grado al momento dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia e, quindi, in quella sede si potesse fare applicazione delle nuove norme del capo III della L. n. 689 del 1981.
La Corte d’appello ha provveduto in ordine a tale richiesta, evidentemente ritenendo che non vi ostasse il disposto dell’art. 597 cod. proc. pen. e che la richiesta concernente la sostituzione della pena detentiva potesse essere compresa nel punto della decisione di primo grado relativo al trattamento sanzionatorio, comunque fatto complessivamente oggetto dell’atto di appello.
In ogni caso, la possibilità di avanzare richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi, per la prima volta, anche in appello, Ł stata già riconosciuta da questa Corte (Sez. 6, n. 8215 del 11/2/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01; Sez. 6, n. 36077 del 14/10/2025, COGNOME, non massimata), sulla base della osservazione che a differenza ‘di quanto accade per il ricorso per cassazione, per il quale l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, non vi Ł alcuna disposizione, nel codice di rito, che vincoli l’appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive da lui rassegnate al giudice di primo grado o, comunque, alle questioni già sottoposte a tale giudice’.
Ciò posto, la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva richiamando la negativa valutazione della personalità, come appena prima operata sulla scorta del fatto che l’imputato era gravato da plurimi precedenti e che il fatto commesso fosse, per modalità di azione e intensità del dolo, significativo di perdurante assenza di resipiscenza rispetto al passato deviante oltre che sintomo di attuale pericolosità sociale.
Di qui, la prognosi negativa in ordine alla affidabilità del condannato circa l’adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva e circa la inidoneità della stessa ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Si tratta di un corretto apprezzamento ex art. 58 L. n. 689 del 1981, in base a cui il giudice, sull’assenza di preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, Ł tenuto a valutare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. in continuità con
la valutazione che ne ha fatto in sede di determinazione della pena da infliggere (Sez. 2, n. 8794 del 14/2/2024, Pesce, Rv. 286006 – 01),
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso Ł generico, articolandosi attorno ad una doglianza di carattere essenzialmente dubitativo (‘non pare siano state svolte … accurate valutazioni ai sensi dei criteri di cui all’art. 133 c.p.’), ma senza arrivare ad invalidare la adeguatezza della motivazione, potendo il giudice trarre elementi di valutazione circa la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni anche dalla natura e dal numero dei precedenti (v. Sez. 5, n. 24093 del 13/5/2025, COGNOME, Rv. 288210 – 01).
Anche l’ultimo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
7. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME