Porto di Tirapugni: un Reato Grave secondo la Cassazione
Il porto di tirapugni è una questione che la giurisprudenza ha affrontato più volte, delineando confini precisi sulla sua qualificazione giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza la natura di questo oggetto come arma propria, escludendo interpretazioni più miti e confermando le relative conseguenze penali. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni dietro tale rigore.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputato contestava la qualificazione giuridica del fatto, ovvero il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, e chiedeva il riconoscimento di circostanze a suo favore, come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
La Qualificazione Giuridica del Porto di Tirapugni
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la corretta norma da applicare. La difesa sosteneva una qualificazione meno grave del reato, ma la Corte di Cassazione ha respinto questa tesi in modo netto. I giudici hanno riaffermato un principio consolidato: il porto di tirapugni non rientra nella contravvenzione prevista dalla legge sulle armi (L. n. 110/1975), bensì nel più grave reato di cui all’art. 699, secondo comma, del codice penale.
La ragione è che il tirapugni è considerato un’arma propria, specificamente un'”arma bianca”. La sua funzione è unicamente quella di aumentare la potenzialità lesiva di un’azione violenta. Non ha, né può avere, alcun altro uso legittimo. Questa sua natura intrinseca lo classifica direttamente come arma la cui detenzione fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, costituisce un reato serio.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una serie di argomentazioni chiare e giuridicamente fondate.
Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato aveva richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. La Corte ha ritenuto che tale beneficio non potesse essere concesso. La decisione è stata giustificata sulla base di due elementi principali:
1. Le caratteristiche dell’arma: La natura stessa del tirapugni, strumento concepito per offendere, rende il fatto intrinsecamente grave.
2. La personalità dell’imputato: Il soggetto era già gravato da precedenti penali, un elemento che la Corte ha considerato indicativo di una personalità negativa e che ostacola l’applicazione di un beneficio pensato per reati occasionali e di minima entità.
Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. I giudici hanno motivato il diniego non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche considerando la condotta complessiva dell’imputato. Nello specifico, è emerso che, insieme al tirapugni, l’individuo deteneva sostanza stupefacente, un comportamento che ha portato a una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti. Questa complessità della condotta è stata valutata negativamente e ha contribuito a escludere qualsiasi sconto di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente:
– La condanna al pagamento delle spese processuali.
– Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto infondato.
In conclusione, questa pronuncia della Cassazione consolida l’orientamento secondo cui il porto di tirapugni è un reato che non ammette facili sconti. La natura dell’oggetto come arma propria e la valutazione della personalità del reo sono elementi determinanti che possono precludere l’accesso a benefici come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Un monito chiaro sull’importanza di non detenere oggetti la cui unica finalità è quella di arrecare danno.
Portare un tirapugni è reato?
Sì, secondo l’ordinanza, il porto ingiustificato di un tirapugni costituisce il reato previsto dall’art. 699, comma secondo, del codice penale, in quanto è considerato un’arma propria (cd. arma bianca).
Perché il possesso di un tirapugni è considerato un fatto grave?
La gravità del fatto deriva sia dalle caratteristiche dell’oggetto, la cui unica funzione è aumentare la capacità lesiva di un’aggressione, sia dalla personalità negativa dell’imputato, in questo caso gravato da precedenti penali.
È possibile ottenere le attenuanti generiche o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto per il porto di tirapugni?
In questo caso specifico, la Corte ha negato entrambi. La non punibilità per tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità del reato e i precedenti dell’imputato. Le attenuanti generiche sono state negate per gli stessi motivi e per la condotta complessiva del soggetto, che deteneva anche sostanze stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME COGNOME nell’unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità.
1.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto
E’ pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che il porto ingiustificato di un tirapugni metallico integra la contravvenzione di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110; il tirapugni, infatti, costituisce un’arma propria cd. bianca avendo la funzione di incrementare la potenzialità lesiva dell’azione violenta perpetrata a mezzo di esso (Sez. 1, n.. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 – 01).
1.2. L’omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l’argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto era grave sia per le caratteristiche dell’arma detenuta che per la personalità negativa dell’imputato pluripregiudicato.
1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate in ragione non solo dei precedenti penali ma anche della complessiva condotta tenuta dall’imputato che deteneva, insieme con il tirapugni, sostanza stupefacente tanto da essere sanzionato ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.
In definitiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024.