Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29731 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Con sentenza in data 12/02/2025, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti che ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen. per avere portato fuori dalla propria abitazione un noccoliere-tirapugni trasportandolo su un’autovettura da lui condotta e che per questo lo ha condannato alla pena – sospesa – di mesi sei di arresto.
Nella notte tra il 25 e il 26/08/2021 COGNOME era stato fermato dagli operanti di polizia giudiziaria, mentre era da solo alla guida di un’autovettura di proprietà della madre e nella tasca portaoggetti retrostante il sedile di guida gli era stato trovato occultato l’oggetto di cui all’imputazione; i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile le prospettazione dell’imputato che aveva sostenuto di essersi trovato in compagnia di altre persone, attribuendo a loro la disponibilità del noccoliere; ritenevano che tale versione dei fatti fosse smentita dalla relazione di servizio degli operanti e fosse rimasta priva di qualsivoglia altro riscontro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, in particolare per violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
L’accertamento di responsabilità dell’imputato si basava su meri indizi, privi di gravità precisione e concordanza, unicamente ricavati dall’esito di una perquisizione su un’autovettura non di sua proprietà e senza accertare se l’oggetto appartenesse al COGNOME o fosse stato lasciato nell’auto da terzi.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 699, comma 2, cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’oggetto rinvenuto fosse da qualificarsi come arma
– Relatore –
Sent. n. sez. 2085/2025
CC – 13/06/2025
propria, limitandosi a prendere in visione le fotografie allegate al verbale di sequestro e senza accertare se fosse effettivamente riconducibile alla categoria dei tirapugni metallici.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore con successiva memoria ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale e ha insistito nelle proprie doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Con il primo motivo Ł generico e non si confronta con le valutazioni dei plurimi argomenti spesi nella motivazione della sentenza, chiedendo una mera rivalutazione degli elementi acquisiti, ritenendoli insufficienti.
Si lamenta in maniera del tutto asimmetrica, rispetto all’apparato motivazionale della sentenza impugnata, che la decisione si era limitata a prendere atto dell’esito della perquisizione, senza tenere conto del fatto che l’autovettura non era di proprietà dell’imputato e senza accertare se altri vi avessero collocato l’arma.
Tuttavia, dalla motivazione emergono una serie di elementi fattuali che si accompagnano all’univoco indizio del rinvenimento dell’arma nell’auto in cui si trovava l’imputato e con questi elementi il ricorrente non si confronta: l’autovettura era di proprietà della madre che aveva riferito che essa veniva utilizzata occasionalmente dal figlio e che non aveva mai visto l’oggetto sequestrato; l’imputato si trovava senza alcuna giustificazione alla guida dell’autovettura in orario notturno sulla via industriale di Galati Mamertino; egli era solo alla guida dell’auto, come attestato dai Carabinieri, mentre la versione dell’imputato che ha riferito della presenza di non meglio identificati amici che si accompagnavano con lui Ł rimasta senza riscontro.
E’ consolidato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ł inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468-01; ma sulla stessa linea anche Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01).
Il quadro Ł, pertanto, univoco nel descrivere l’imputato come il soggetto che aveva l’effettiva e consapevole disponibilità dell’arma e le censure sull’insufficienza degli elementi sono del tutto vaghe e in ogni caso meramente rivalutative.
E’ del pari inammissibile il secondo motivo che lamenta che i giudici di merito si sarebbero limitati ad accertare la natura di arma dell’oggetto sequestrato, prendendo visione delle fotografie allegate al verbale di sequestro e non avrebbero, invece, verificato se fosse effettivamente riconducibile alla categoria dei tirapugni metallici.
Il ricorrente con tale censura non si confronta con quanto già si ricava dalla motivazione, che descrive il tirapugni come oggetto metallico e quindi idoneo a rientrare nella categoria delle armi proprie.
Infatti, come insegna la giurisprudenza, citata e pedissequamente seguita dai giudici dei due gradi di merito, «integra la contravvenzione di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell’azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un’arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del
tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano). (Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 – 01).
Orbene, posto che dalle foto e dagli accertamenti investigativi emerge che l’arnese fosse in metallo e che questo apprezzamento di merito Ł sottratto al giudizio di legittimità, se non vengono denunciati specifici vizi di omessa valutazione di elementi contrari o comunque ulteriori, si deve concludere che l’inquadramento dell’oggetto nella categoria delle armi non Ł viziato, tanto piø perchØ il ricorrente non ha indicato elementi dai quali potessero trarre conclusioni diverse.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME