Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17418 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVELLINO 11 16/07/1994
avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/01/2019, con la quale il Tribunale di Avellino ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75, commesso il 10/01/2017, alla pena di euro 800,00 di ammenda.
Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa la plausibilità delle censure difensive prospettate nell’interesse del ricorrente, relative alle carenze di motivazione riguardo le articolate giustificazioni addotte dall’imputato circa il porto della mazza da baseball.
Ritenuto che, nelle more, il procedimento, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto del fatto che l’illecito contravvenzionale risulta accertato il 10/01/2017 e che le censure prospettate non sono manifestamente infondate.
Ritenuto che la declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di NOME COGNOME non ha rinunciato alla prescrizione.
Ritenuto che non sussistono i presupposti per il proscioglimento dell’imputato con formula di merito, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.;
che il venir meno dell’accertamento riguardo l’assenza di giustificato motivo nella condotta di porto in luogo pubblico dell’oggetto atto ad offendere, ma che può avere anche alternativo uso lecito e che avrebbe potuto essere trasportato in presenza di un giustificato motivo, travolge anche la statuizione della confisca disposta con il provvedimento impugnato;
che nel caso di specie l’art. 6, comma 1, I.n. 152/1975, che prevede la confisca obbligatoria non solo delle armi, ma anche di ogni altro oggetto atto ad offendere, deve essere applicata alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 2023, che, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta disposizione proprio nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE (seppure in relazione alla diversa ipotesi di contravvenzione di cui dell’art. 38 del r.d. n. 733/1931), ha affermato che la disciplina censurata deve essere interpretata in modo da assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito all’accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che giustificano la misura;
che, se tale statuizione del giudice delle leggi vale per le condotte che riguardano l’omessa custodia di beni che abbiano gli oggettivi requisiti delle armi, presidiati da stringenti regole che ne consentano il controllo da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, a maggior ragione l’accertamento deve considerarsi insostituibile presupposto – in relazione al reato di cui all’art. 4 I. n.
110/75 – per la confisca di un bene la cui detenzione e porto non è soggetta ad autorizzazione ma è solo condizionata alla verifica di un giustificato e lecito
utilizzo nel caso in cui ne siano dubbie le ragioni del porto e la destinazione;
che, difatti, come affermato dalla richiamata decisione della Corte costituzionale, l’incidenza sul diritto di proprietà determinata dalla confisca ha
per presupposto il fatto di reato contestato;
che l’estinzione del reato nel caso di specie è dichiarata perché, a fronte delle allegazioni difensive dell’imputato, che ha sostenuto di non aver commesso
il fatto che gli è stato contestato, le ragioni per le quali tali allegazioni sono state disattese non sono state ritenute sufficienti a giustificare l’accertamento del
reato;
che conseguentemente tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata devono essere annullate senza rinvio;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 aprile 2025
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