Porto di Oggetti atti ad Offendere e Furto Aggravato: Due Reati Distinti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31461/2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla distinzione tra il reato di porto di oggetti atti ad offendere e il furto aggravato dalla violenza sulle cose. La decisione sottolinea come queste due fattispecie criminose possano concorrere, senza che una venga assorbita dall’altra, respingendo la tesi del cosiddetto ‘reato complesso’. Analizziamo la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per una serie di reati, tra cui furto, tentato furto aggravato e il porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza solo in riferimento al trattamento sanzionatorio.
L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. Contestava la sua responsabilità per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello viziata.
2. Sosteneva che il reato di porto di arnesi da scasso dovesse essere considerato assorbito nel furto aggravato, configurandosi un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 del codice penale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. I giudici hanno esaminato separatamente le due questioni, giungendo a conclusioni nette che ribadiscono principi consolidati in giurisprudenza.
La configurabilità del porto di oggetti atti ad offendere
Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ha ricordato che per integrare la contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge 110/1975, sono sufficienti due condizioni:
– Che gli oggetti (in questo caso, arnesi da scasso) siano oggettivamente idonei a offendere.
– Che non sussista un giustificato motivo per portarli con sé.
I giudici hanno specificato che, a differenza di altri reati, non è richiesta l’intenzione specifica di recare un’offesa a una persona. La natura stessa degli oggetti e l’assenza di una valida ragione per il loro possesso in un dato contesto sono sufficienti a configurare il reato. Pertanto, la doglianza dell’imputato è stata ritenuta priva di fondamento.
Le motivazioni: perché non si tratta di reato complesso
La Corte ha poi smontato la tesi del reato complesso, centrale nel secondo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che il porto degli arnesi (la contravvenzione) fosse un elemento costitutivo del furto aggravato dalla violenza sulle cose.
La Cassazione ha chiarito che questa interpretazione è errata. L’aggravante del furto non è il semplice porto degli strumenti, ma il loro utilizzo per esercitare violenza sulle cose (ad esempio, forzare una serratura). Le due condotte sono distinte e separate:
– Il porto degli oggetti: è il substrato fattuale della contravvenzione e si realizza per il solo fatto di avere con sé gli strumenti senza giustificato motivo.
– L’uso degli oggetti: è la condotta che integra la circostanza aggravante del furto, poiché consiste nell’impiegare attivamente tali strumenti per vincere le difese poste a protezione di un bene.
In altre parole, un soggetto risponde della contravvenzione per il semplice fatto di portare con sé gli arnesi; se poi li usa per commettere un furto, risponderà anche del furto aggravato. Le due condotte, essendo diverse, danno vita a due reati distinti che possono concorrere tra loro.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il reato di porto di oggetti atti ad offendere ha una sua piena autonomia rispetto al reato di furto aggravato. La tesi del reato complesso non può trovare accoglimento perché le condotte sanzionate dalle due norme sono diverse: da un lato la pericolosità insita nel portare con sé certi strumenti, dall’altro l’effettiva aggressione al patrimonio altrui tramite la violenza sulle cose. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando così l’impianto accusatorio dei giudici di merito.
Quando si configura il reato di porto di oggetti atti ad offendere?
Il reato si configura quando un soggetto porta con sé, senza un giustificato motivo, oggetti che sono oggettivamente capaci di offendere. Non è necessaria l’intenzione di voler recare un’offesa a una persona.
Il porto di arnesi da scasso può essere assorbito nel reato di furto aggravato?
No. Secondo la Corte, il porto degli arnesi e il loro utilizzo per commettere un furto aggravato sono due condotte distinte. Pertanto, non si tratta di un reato complesso e le due fattispecie possono concorrere.
Qual è la differenza tra ‘portare’ gli strumenti e ‘usarli’ ai fini del furto aggravato?
‘Portare’ gli strumenti senza giustificato motivo costituisce il reato autonomo di porto di oggetti atti ad offendere. ‘Usarli’ per forzare, ad esempio, una serratura, costituisce la condotta che realizza la circostanza aggravante della violenza sulle cose nel reato di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31461 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) d’imputazione (furto e tentato furto aggravato nonché porto di oggetti atti ad offendere);
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 4 co. 2 L. 110/75 – è nnanifestannento infondato, giacché, ai fi dell’integrazione della contravvenzione di cui all’art. 4 L. 110/1975, è necessario e sufficiente che gli arnesi siano oggettivamente atti a offendere e che non ricorra un giustificato motivo che ne accompagni il porto, non rilevando, invece, che sussista in capo all’autore del fatto l’intenzionalità di recare un’offesa alla persona (Sez. 1, n. 8897 del 11/04/1985, COGNOME, Rv. 170661)
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 84 e 625 co. 1 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto non ci si trova al cospetto di un’ipotesi di reato complesso giacché, ad aggravare il furto per la violenza sulle cose, non è il fatto di portare gli oggetti (substrato fat della contravvenzione), ma quello di avere usato violenza sulle cose, che è fatto diverso in quanto concerne l’utilizzo dell’arnese;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.