Porto di Oggetti Atti ad Offendere in Auto: la Disponibilità Conta più della Proprietà
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di porto di oggetti atti ad offendere: la responsabilità penale non dipende dalla proprietà formale del luogo o del veicolo in cui l’oggetto viene trovato, ma dalla sua effettiva disponibilità. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere come viene valutato l’elemento soggettivo del reato in contesti simili.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per aver portato, senza un giustificato motivo, un’ascia e un cacciavite all’interno di un’autovettura. La difesa dell’imputato si basava su un punto specifico: l’automobile non era di sua proprietà, ma apparteneva ad altre persone. Secondo la tesi difensiva, questa circostanza avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità, non potendo dimostrare con certezza la consapevolezza e la volontà di portare con sé tali oggetti.
Nonostante questa argomentazione, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la condanna, ritenendo provata la responsabilità dell’uomo. Di conseguenza, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte sul Porto di Oggetti Atti ad Offendere
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la solidità delle decisioni dei giudici di merito. L’argomento centrale della difesa è stato smontato evidenziando una distinzione chiave: quella tra intestazione formale di un bene e la sua concreta disponibilità. I giudici hanno sottolineato che, sebbene l’auto non fosse intestata all’imputato, era incontrovertibile che egli la utilizzasse e ne avesse il pieno controllo al momento del fatto. Questo dato di fatto è stato ritenuto più rilevante della semplice registrazione della proprietà.
La Valutazione dell’Elemento Soggettivo
Il cuore della questione ruotava attorno alla dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato. La difesa lamentava che non fosse stata provata l’intenzione di commettere il reato. La Cassazione, tuttavia, ha avallato il ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno costruito la prova su una serie di elementi logici e fattuali:
1. Pluralità di oggetti: Non si trattava solo di un’ascia, ma anche di un cacciavite, entrambi potenzialmente utilizzabili come strumenti di offesa.
2. Accessibilità: Gli oggetti erano a portata di mano dell’imputato, non riposti in un luogo difficilmente raggiungibile.
3. Mancanza di giustificazione: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile o giustificato motivo per la presenza di quegli strumenti in auto.
Questa combinazione di fattori ha reso la motivazione delle corti inferiori congrua, logica e rispettosa delle risultanze processuali, rendendo il ricorso infondato.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio che, ai fini della configurabilità del reato di porto di oggetti atti ad offendere, ciò che rileva è il rapporto di fatto tra l’agente e la cosa. L’intestazione dell’autovettura è un dato puramente formale che non esclude la responsabilità di chi, avendone la piena disponibilità, vi detiene oggetti pericolosi senza un motivo legittimo. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse immune da vizi logici o giuridici, in quanto basata su una corretta valutazione delle prove. La presenza congiunta dell’ascia e del cacciavite, unita all’assenza di giustificazioni, ha costituito un quadro probatorio sufficiente a dimostrare la consapevolezza e la volontà dell’imputato di portare con sé tali oggetti.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione invia un messaggio chiaro: nascondersi dietro la formale non proprietà di un veicolo o di un contenitore non è una strategia difensiva valida quando le circostanze di fatto dimostrano il contrario. La disponibilità e il controllo effettivo degli oggetti atti ad offendere sono gli elementi decisivi per accertare la responsabilità penale. La decisione, pertanto, non solo consolida un orientamento giurisprudenziale esistente, ma serve anche da monito sull’importanza di poter sempre giustificare la presenza di determinati strumenti, specialmente quando trasportati in un veicolo.
È reato portare un’ascia in auto se il veicolo non è di mia proprietà?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’elemento decisivo non è l’intestazione formale del veicolo, ma la disponibilità e l’utilizzo effettivo dello stesso. Se una persona utilizza l’auto e ha a portata di mano oggetti atti ad offendere senza una valida giustificazione, commette il reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le motivazioni presentate erano manifestamente infondate. La Corte ha giudicato che la decisione dei giudici di merito era logica, coerente con le prove processuali e rispettosa delle norme di legge, non lasciando spazio a una diversa interpretazione.
Quali elementi hanno usato i giudici per dimostrare la colpevolezza?
I giudici hanno basato la loro decisione su più elementi concreti: la presenza non solo di un’ascia ma anche di un cacciavite a portata di mano, il fatto che l’imputato avesse la piena disponibilità del veicolo (indipendentemente dalla proprietà) e l’assenza totale di qualsiasi giustificazione fornita per il possesso di tali oggetti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37755 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 30/05/2022 che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di arresto e di C 800,00 di ammenda;
Ritenuto che con unico motivo venivano dedotti vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentando yche i giudici di merito aveva t4. considerato dimostrato l’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato, nonostante l’ascia rinvenuta si trovasse in un’autovettura che non era sua ma di altri;
che tuttavia su questo profilo la Corte di appello e il Tribunale hanno motivato, evidenziando f per un verso / che tra gli oggetti atti ad offendere non vi era solo l’ascia / ma anche un cacciavite che l’imputato teneva a portata di mano e i per altro verso / che l’intestazione dell’autovettura è un dato formale mentre era incontrovertibile che egli disponesse e utilizzasse il mezzo e che non avesse fornito alcuna giustificazione circa la presenza all’interno di quegli oggetti;
che la motivazione appare congrua e rispettose l delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024