Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 15/04/1978
avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di multa, per aver portato fuori dall’abitazione di residenza, senza giustificato motivo, un coltello multiuso con impugnatura di centimetri 8,50, ed un cacciavite lungo centimetri 17,6, cose atte ad offendere.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOMECOGNOME (nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 111 Cost. e 6 CEDU – primo motivo; violazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche)
devolvono doglianze non consentite in sede di legittimità, perché generiche (secondo motivo) in quanto già devolute in sede di gravame e non reputate ammissibili dalla Corte territoriale, ratio decidendi non specificamente avversata (sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello – v. p. 3 ha ritenuto il motivo di gravame inammissibile).
Ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura devolve censura in punto di fatto, riproduttiva di motivi di doglianza già prospettati con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e immune da illogicità manifesta e che, comunque, il motivo risulta manifestamente infondato in quanto lamenta difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (la sentenza di secondo grado segnala che la giustificazione relativa alla destinazione degli oggetti reperiti in possesso di COGNOME non è stata fornita dall’imputato nelle immediatezze e che, invece, questa viene prospettata soltanto dalla difesa tecnica).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore