Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25969 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Melfi il 18/10/1984;
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 08/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 21 dicembre 2021 (all’esito del rito abbreviato) il Tribunale di Potenza dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli (varie violazioni dell’art. 73 d.lgs. 159/2011, nonché una violazione dell’art. 4 I. 110/75 e dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, commesse in diversi giorni del 2019 specificamente indicati nel capo di imputazione) riuniti sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi undici di reclusione (già ridotta per il rito prescelto).
1.1. In particolare, le imputazioni a carico del predetto riguardavano quattro violazioni dell’art. 73 d.lgs. 159/2011 (commesse in Rionero in Vulture il 26 luglio 2019, il 17 novembre 2019, il 23 aprile 2019, il 7 maggio 2019, il 10 maggio 2019 ed il 6 aprile 2019) perché – sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due disposta, per la durata di anni due, dal Tribunale di Potenza con provvedimento del 15 maggio 2018 – egli veniva sorpreso alla guida di un motociclo TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO e di una autovettura marca BMW, modello TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, sebbene privo di patente di guida, revocatagli dal Prefetto di Potenza con provvedimento del 24 agosto 2018, in quanto non più in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 120 del codice della strada (capi 1,2,3 e 4). Inoltre, NOME COGNOME era imputato del reato di cui all’art. 4, comma 1, I. 110/75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione una mazza da baseball in alluminio, della lunghezza di cm. 65 circa, rinvenuta all’interno della autovettura da lui condotta; fatto commesso in Rionero in Vulture il 6 aprile 2019 (capo 5 della rubrica); infine, l’ultima imputazione a carico di NOME COGNOME riguardava il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché sottoposto alla misura di prevenzione sopra indicata – veniva trovato dai Carabinieri in possesso della mazza da baseball di cui sopra, con la conseguente violazione della prescrizione impostagli con la misura di prevenzione che gli faceva espresso divieto di detenere strumenti atti ad offendere; fatto commesso in Rionero in Vulture il 6 aprile 2019 (capo 6). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, investita del gravame proposto dall’imputato, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondati tutti i motivi posti a fondamento dell’appello.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale ed osserva che – rispetto alle contestazioni sub 1), 2), 3) e 4) – il fatto non costituisce più reato a seguito della sentenza n.99/2020 della Corte costituzionale, di talché stante la illegittimità della revoca della patente disposta in modo automatico dal Prefetto di Potenza (a seguito della sua sottoposizione alla misura di prevenzione) è venuto meno l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011, come sopra contestato.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 1.110/75 ed il vizio di motivazione omessa, carente ed illogica poiché il giudizio di penale responsabilità per il reato sub 5) si è fondato, a suo dire, sulla mera circostanza del rinvenimento della mazza da baseball all’interno dell’auto da lui condotta, nonostante tale porto di arma impropria fosse del tutto casuale e, comunque, non finalizzato al suo uso. Inoltre, secondo il ricorrente, la insussistenza del suddetto reato farebbe venir meno, come logica conseguenza, anche quello di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (n.6 della rubrica).
All’esito della discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Il primo motivo (riguardante le violazioni dell’art. 73 d.lgs. 159/2011, di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica) è fondato; invero, la questione riguardante la
motivazione della revoca della patente era stata sollevata dall’imputato con i motivi di appello depositati il giorno 5 aprile 2022, ma nonostante ciò la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi (anche implicitamente) rispetto alla questione della illegittimità della revoca automatica della patente alla luce della sentenza n.99/2020 della Corte costituzionale.
Il secondo motivo (riguardante i reati ex artt. 4 I. 110/75 e 75 d.lgs. 159/2011) è, invece, infondato.
3.1. Invero, la Corte d’appello ha osservato che, nel corso di un controllo effettuata dalle forze di polizia il giorno 6 aprile 2019, era stata rinvenuta, all’interno dell’auto condotta da NOME COGNOME, una mazza da baseball di alluminio lunga circa 65 centimetri poi sequestrata. Da ciò, la Corte territoriale, sulla base degli atti acquisiti (pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto), ha tratto logico argomento per ritenere integrato il reato contestato in tutti i suoi elementi, non essendo il porto della mazza giustificato, in termini di attualità, da una esigenza di utilizzo per lo scopo lecito conforme alla sua natura. In altri termini, il possesso dell’attrezzo – avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e della assenza di una plausibile giustificazione resa al riguardo dall’imputato nella immediatezza – è stato considerato configurare il reato in questione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello eventualmente dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Nel caso di specie, risulta del tutto apodittica e contraria alle risultanze in atti, per come si desume dal testo della sentenza impugnata, l’affermazione, contenuta nel ricorso, circa la mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato della presenza della mazza da baseball all’interno dell’auto per ragioni del tutto casuali e non finalizzate al suo uso. Peraltro, la natura contravvenzionale dell’illecito, punito perciò anche a solo titolo di colpa, non esonera comunque il ricorrente dalla penale responsabilità. Neppure è richiesta – ai fini della punibilità
della condotta del porto di armi cd. “improprie” (quanto ai c.d. strumenti “nominati”) fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, senza giustificato motivo – la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, avendo la Corte costituzionale dichiarato non fondata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, 4 n. 110 – che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche – nella parte in cui non esige, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona» (Corte cost., sentenza n. 0139 del 22/03/2023), sul rilievo, per quanto qui interessa, che la distinzione rispetto agli strumenti “innominati” per i quali la seconda parte del medesimo secondo comma dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze – non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie “bianche” nonché quelli che, in base all’esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l’offesa alla persona. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona, si abbia di essa il possesso senza un giustificato motivo (ex multis, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi riguardanti le contestate violazioni dell’art. 73 d.lgs. 159/2011 (capi 1, 2, 3 e 4) con rinvio per nuovo giudizio, rispetto a tali capi, alla Corte di appello di Salerno affinché – in piena autonomia decisionale – si pronunci sulla questione della legittimità della revoca della patente nei confronti dell’imputato, alla luce della sentenza n.97/2020 della Corte costituzionale; il ricorso, invece, deve essere respinto per il resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai capi 1-2-3-4, concernenti i reati di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, con rinvio per nuovo giudizio su detti capi alla
Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.