Porto di mazza da baseball: quando è reato e perché non si applica la tenuità del fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43525/2024) affronta il tema del porto di mazza da baseball, confermando principi consolidati in materia di armi improprie e chiarendo i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione offre spunti importanti per comprendere come la legge valuti la pericolosità di oggetti di uso comune e l’incidenza dei precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per aver portato con sé, senza un valido motivo, una mazza da baseball. La difesa del ricorrente contestava la violazione di legge e invocava l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per reati di particolare tenuità. Secondo la difesa, il fatto era di minima offensività e non destava un significativo allarme sociale.
L’Analisi della Cassazione sul porto di mazza da baseball
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo basato su doglianze generiche e di fatto. L’ordinanza si sofferma su due aspetti giuridici fondamentali che hanno portato al rigetto delle tesi difensive.
La questione dell’art. 131-bis e il comportamento abituale
Il primo punto analizzato riguarda la richiesta di applicare la causa di non punibilità. La Cassazione ha escluso questa possibilità in virtù del comportamento abituale del ricorrente. Dal provvedimento emerge che l’imputato aveva precedenti specifici per reati in materia di armi e anche per tentata rapina.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 13681/2016), secondo cui il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti. La presenza di un curriculum criminale di questo tipo costituisce un presupposto ostativo, che impedisce al giudice di valutare la particolare tenuità del fatto, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.
La qualificazione della mazza da baseball come arma impropria
Il secondo e centrale argomento riguarda la natura stessa dell’oggetto. La Corte ribadisce che il porto di mazza da baseball rientra a pieno titolo nella fattispecie prevista dall’art. 4 della Legge n. 110/1975. Questo articolo distingue tra due categorie di oggetti:
1. Strumenti “nominati”: Oggetti specificamente elencati (come mazze, tubi, catene) che sono considerati armi improprie. Per questi, il porto è reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”.
2. Altri oggetti: Qualsiasi altro strumento non specificato che possa essere usato per l’offesa. Per questi, la legge richiede un requisito aggiuntivo: devono apparire “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
La Corte, citando anche una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 139/2023), ha confermato che questa distinzione è pienamente ragionevole. Il legislatore ha inteso classificare come intrinsecamente più pericolosi gli strumenti “nominati”, la cui detenzione fuori da un contesto appropriato (ad esempio, un campo da gioco) non ha altra spiegazione se non quella di un potenziale uso offensivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate e generiche. La difesa non ha contestato la violazione di specifici principi di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Le motivazioni si basano su due pilastri: l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. a causa del comportamento abituale del reo, e la corretta qualificazione della mazza da baseball come arma impropria il cui porto senza giustificato motivo integra di per sé il reato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio chiaro: il porto di oggetti come una mazza da baseball al di fuori di contesti che ne giustifichino l’uso (come quello sportivo) è un reato. La valutazione non è discrezionale, ma legata alla mancanza di una valida ragione. Inoltre, la decisione sottolinea come i precedenti penali di un individuo possano avere un impatto determinante, precludendo l’accesso a istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa pronuncia consolida un orientamento rigoroso a tutela della sicurezza pubblica, sanzionando il possesso ingiustificato di strumenti potenzialmente lesivi.
È legale portare con sé una mazza da baseball?
No, non è legale portarla senza un “giustificato motivo”. La giurisprudenza la qualifica come arma impropria e il suo porto al di fuori di un contesto che lo giustifichi (ad esempio, per recarsi a un allenamento) costituisce reato ai sensi della legge sulle armi.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la sentenza, non si applica quando il comportamento dell’autore è considerato “abituale”. L’abitualità viene accertata sulla base dei precedenti penali: se una persona ha già commesso altri illeciti (in questo caso, almeno due), non può beneficiare della non punibilità, anche se il singolo reato contestato è di lieve entità.
Che differenza fa la legge tra una mazza da baseball e altri oggetti atti ad offendere?
La legge considera la mazza da baseball uno strumento “nominato”, cioè specificamente indicato come arma impropria. Per integrare il reato, è sufficiente portarla senza giustificato motivo. Per altri oggetti non elencati, la legge richiede un requisito in più: deve essere evidente, date le circostanze di tempo e luogo, che siano utilizzabili per offendere una persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43525 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge con riferimento all’art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110, nonché alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – oltre ad essere manifestamente infondate, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.
Invero, nella pronuncia impugnata si evidenzia che non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., in virtù dell’abitual del comportamento tenuto dal ricorrente, che risulta gravato da precedenti, già all’epoca del fatto, per reati di violazione della legge sulle armi e di tentata rapin Invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilit prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Inoltre, in relazione alla mazza da baseball rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, è utile richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, come appunto è avvenuto nel caso in esame, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285506: fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli oggettivamente più pericolos e simili alle armi proprie “bianche”, nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l’offesa alla persona). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso – col quale la difesa ritorna sulla natura dell’arma e sull’esiguità del pericolo – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.