Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLOFRA il 18/01/1996
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME reitera, in sede di legittimità, doglianze c già sottoposte al vaglio della Corte di appello, sono state esaminate e disa dal giudice di merito in forza di considerazioni razionali e coerenti, rispett quali il ricorrente si pone in termini di mero dissenso e confutazione, del inidonei ad eccitare i poteri censori di questa Corte, il cui esercizio pos positivo riscontro di vizi, logici e giuridici, dei quali, nel caso di specie, traccia;
che, in particolare, le modalità di svolgimento, da parte del giudice di pr grado, dell’istruttoria dibattimentale, risoltasi nell’acquisizione, concordat le parti, del verbale di sequestro e delle fotografie ad esso allegate, determinato alcun pregiudizio alle prerogative difensive, posto che l’imputat stato posto in condizione di formulare, secondo le scansioni previste, le pro richieste così come di interloquire su quelle provenienti aliunde;
che, in proposito, il ricorrente, nel dolersi dell’omessa adozione di un for provvedimento di apertura dell’istruzione dibattimentale, articola una censura tangibile ed insuperabile genericità, perché non spiega in cosa si sar concretato il denunciato vulnus alla possibilità di difendersi dall’accusa elevata a suo carico;
che manifestamente infondato è, del pari, il secondo motivo di ricors vedente sulla rispondenza al tipo legale della condotta serbata da COGNOME il all’atto del controllo subito il 23 aprile 2022, viaggiava a bordo di un furgone interno era riposto un manganello sfollagente telescopico, della lunghezza di cm., che costituisce, pacificamente, oggetto atto ad offendere e del quale egli ha in alcun modo giustificato il porto al di fuori della propria abitazione;
che la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata è tetragona all obiezioni del ricorrente, il quale reitera considerazioni, relative al fatt manganello non era stato occultato ed all’assenza di prova in ordine alla destinazione a fini offensivi, che non incidono sulla rilevanza penale comportamento, legata, come già precisato dalla Corte di appello, alla potenzia destinazione dell’oggetto all’offesa ed all’assenza di idonea e cre giustificazione al porto ma non anche, come infondatamente dedotto dal ricorrente, alla dimostrazione, in positivo, del «dolo specifico a fini di offesa che la Corte di appello ha, da ultimo, correttamente argomentato il rigetto motivo di impugnazione afferente all’applicazione della causa di esclusione del punibilità per particolare tenuità del fatto sul rilievo della notevole poten lesiva del manganello, correlata alle sue dimensioni, cui l’imputato rep riproponendo obiezioni – concernenti l’omesso impiego dello strumento a fini
illeciti ed il comportamento collaborativo da lui serbato lungo tutto l’arc procedimento – che non valgono ad evidenziare, nel provvedimento impugnato,
specifici e significativi profili di illogicità, tantomeno manifesta, contradditto contrarietà al vigente assetto normativo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 08/05/2025.