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Porto di manganello: quando è reato per la Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un individuo trovato in possesso di un manganello telescopico nel suo furgone. L’ordinanza chiarisce che il reato di porto di manganello si configura per la semplice detenzione dello strumento fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, essendo irrilevante che non fosse nascosto e non essendo necessario dimostrare l’intenzione specifica di usarlo per offendere. La notevole potenzialità lesiva dell’oggetto ha inoltre impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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Pubblicato il 1 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Porto di Manganello: Anche Senza Intento Offensivo è Reato

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di armi e oggetti atti ad offendere: il porto di manganello al di fuori della propria abitazione costituisce reato anche senza la prova di un’intenzione specifica di nuocere. Questa decisione chiarisce i confini della responsabilità penale per chi detiene tali strumenti, sottolineando come la semplice assenza di un giustificato motivo sia sufficiente per integrare la fattispecie criminosa.

Il Caso: Un Manganello Telescopico in un Furgone

I fatti risalgono a un controllo su strada, durante il quale un uomo veniva trovato in possesso di un manganello sfollagente telescopico, lungo 55 cm, all’interno del suo furgone. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: una presunta irregolarità procedurale, l’insussistenza del reato per mancanza di dolo specifico e l’errata mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Le Doglianze dell’Imputato in Cassazione

L’imputato ha sostenuto che:
1. Il processo di primo grado era viziato dalla mancata adozione di un formale provvedimento di apertura dell’istruttoria dibattimentale, ledendo così il suo diritto di difesa.
2. Il reato non sussisteva perché il manganello non era stato occultato e, soprattutto, perché l’accusa non aveva provato la sua destinazione a fini offensivi, ovvero il cosiddetto “dolo specifico”.
3. In ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere considerato di particolare tenuità, data l’assenza di un effettivo impiego dello strumento.

Porto di Manganello: La Decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, definendo i motivi proposti in parte generici e in parte manifestamente infondati. Gli Ermellini hanno fornito chiarimenti cruciali su ogni punto sollevato, consolidando l’orientamento giurisprudenziale in materia.

L’Irrilevanza del “Dolo Specifico”

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del reato. La Corte ha specificato che per la configurazione del reato di porto di oggetti atti ad offendere non è richiesta la prova di un “dolo specifico a fini di offesa”. In altre parole, non spetta all’accusa dimostrare che l’imputato volesse usare il manganello per aggredire qualcuno. La responsabilità penale sorge da due elementi oggettivi:

* La potenziale destinazione offensiva dell’oggetto.
* L’assenza di un’idonea e credibile giustificazione per il porto al di fuori della propria abitazione.

Il fatto che il manganello non fosse nascosto è stato giudicato irrilevante. È il semplice possesso ingiustificato in un luogo pubblico o aperto al pubblico a costituire la condotta penalmente sanzionata.

La Potenzialità Lesiva e la “Particolare Tenuità del Fatto”

Anche la richiesta di applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha avallato la valutazione del giudice di merito, il quale aveva negato il beneficio in ragione della “notevole potenzialità lesiva” del manganello. Le dimensioni dello strumento (55 cm) sono state considerate un fattore decisivo per escludere che il fatto potesse essere qualificato come di minima gravità, a prescindere dal suo mancato utilizzo.

Le Motivazioni della Sentenza

La motivazione della Corte si fonda su una logica di prevenzione. La legge non punisce l’intenzione, ma il pericolo che il porto ingiustificato di tali oggetti crea per la sicurezza pubblica. La Cassazione ha ritenuto le considerazioni dei giudici di merito “razionali e coerenti”, evidenziando come le argomentazioni dell’imputato costituissero un mero dissenso rispetto a una valutazione logica e ben fondata. La sentenza ribadisce che la pericolosità intrinseca di uno strumento come un manganello telescopico è sufficiente a giustificare una risposta sanzionatoria, a meno che il possessore non fornisca una spiegazione valida e convincente del motivo per cui lo porta con sé.

Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza

Questa ordinanza offre un monito chiaro: il porto di un manganello, o di qualsiasi altro oggetto atto ad offendere, non è mai da prendere alla leggera. La legge presume la sua pericolosità, invertendo di fatto l’onere della prova: non è l’accusa a dover dimostrare l’intento offensivo, ma è il detentore a dover fornire una giustificazione plausibile e legale per il suo possesso. In assenza di tale giustificazione, la condanna penale è una conseguenza quasi certa, e la potenziale lesività dell’oggetto può precludere anche l’accesso a istituti di favore come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

È necessario dimostrare l’intenzione di usare un manganello per commettere un reato?
No, non è necessario. La Corte ha stabilito che per integrare il reato è sufficiente il porto dell’oggetto fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, a prescindere dalla dimostrazione di un “dolo specifico a fini di offesa”.

Il fatto che un manganello non sia nascosto ma visibile esclude il reato?
No, la circostanza che l’oggetto non sia occultato è irrilevante per la configurazione del reato. La condotta penalmente rilevante è legata alla potenziale destinazione offensiva dell’oggetto e all’assenza di una giustificazione per il porto.

Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”?
La Corte ha ritenuto che la “notevole potenzialità lesiva” del manganello telescopico, data la sua lunghezza di 55 cm, fosse un elemento tale da escludere la particolare tenuità del fatto, confermando la decisione del giudice di merito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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