Porto di Manganello Telescopico: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di porto di manganello telescopico, confermando la condanna emessa nei gradi di merito e chiarendo i requisiti di ammissibilità per un ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte.
Il Caso: La Condanna per Porto di Manganello Telescopico
Un individuo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110/1975. L’accusa era quella di aver portato con sé, senza un giustificato motivo, un manganello telescopico in metallo, considerato un’arma impropria.
La difesa dell’imputato aveva cercato di contestare la responsabilità penale, ma entrambe le corti di merito avevano confermato la colpevolezza, ritenendo provata la condotta illecita.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano manifestamente infondati e generici. L’imputato, infatti, non ha sollevato nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già ampiamente e correttamente trattate dai giudici di merito.
In particolare, le doglianze riguardavano punti come il giustificato motivo del porto, la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha evidenziato che la semplice riproposizione di argomenti già esaminati, senza un adeguato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario indicare in modo preciso dove e perché il ragionamento del giudice d’appello sarebbe errato.
Le Conclusioni e le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza automatica dell’inammissibilità.
2. Condanna al versamento di una sanzione pecuniaria: la Corte ha imposto il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione destinata all’insuccesso. Serve come deterrente contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o privi di fondamento, che congestionano il sistema giudiziario.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato condannato per il reato di porto di un manganello telescopico in metallo, in violazione dell’articolo 4 della Legge n. 110/1975.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e generici. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse questioni già trattate e respinte nei gradi di merito, senza un adeguato e specifico confronto con le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 06/02/1973
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di COGNOME Cosimo. Con dette decisioni è stat affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 4 n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMECOGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motiv manifestamente infondati e generici. Tutte le doglianze riguardano punt (giustificato motivo del porto, qualificazione giuridica, trattame sanzionatorio) oggetto di corretta ed adeguata trattazione in sede di meri La ríproposizione delle doglianze senza adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade nel vizio di genericità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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