Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13553 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAILESTI (ROMANIA) il 13/12/1982 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Bari udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Foggia, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 6 mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, e segnatamente all’interno della propria autovettura, un coltello di lunghezza complessiva di 41 cm, di cui 26 di lama, fatto avvenuto il 1° febbraio 2020.
Con sentenza del 12 giugno 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perchŁ non Ł stata considerata positivamente la giustificazione data nell’immediatezza dall’imputato ai Carabinieri; in sede di controllo l’imputato, infatti, disse di avere con sØ il coltello perchØ aveva appena terminato la giornata lavorativa nei campi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchŁ non Ł stata applicata la norma dell’art. 59 cod. pen. con riferimento alla scriminante speciale del giustificato motivo in relazione all’esercizio del diritto di prestare attività lavorativa.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perchŁ nell’atto di appello era stata chiesta
l’applicazione dell’attenuante dell’entità prevista dal terzo comma dell’art. 4, e manca una risposta sul punto nella sentenza impugnata. Anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena la sentenza Ł da ritenere viziata in punto di motivazione.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł inammissibile perchØ si limita a chiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie, che Ł preclusa in sede di legittimità.
I giudici del merito non hanno creduto alla giustificazione data dall’imputato in ordine ai motivi del porto del coltello ed hanno motivato la loro decisione con argomenti (il coltello era anomalo per il tipo di lavori da fare in campagna; il coltello era collocato sotto il sedile mentre tutti gli altri attrezzi agricoli si trovavano in altra parte dell’autovettura; il coltello era totalmente pulito e non presentava tracce di utilizzo) non manifestamente illogici, e che si sottraggono, pertanto, a censure sul vizio della motivazione.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sul modo in cui il giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legale dell’art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui ‘il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati’, e di quella di cui al successivo comma 2, secondo cui ‘l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti’ Ł, infatti, molto ristretto, perchŁ si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicata all’interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità di rivalutazione degli stessi.
In mancanza di un argomento del percorso logico della motivazione che ha condotto al giudizio di responsabilità che possa essere ritenuto manifestamente illogico la richiesta di rivalutare tale giudizio si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sØ non Ł apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso.
2. Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
Il ricorso deduce la violazione dell’art. 59 cod. pen., sostenendo che non sarebbe stata applicata la scriminante speciale dell’esercizio dell’attività lavorativa.
Il motivo non era stato presentato in appello. Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui ‘il ricorso Ł inammissibile se Ł proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello’.
3. Il terzo motivo Ł infondato.
Il ricorso deduce che nell’atto di appello era stata chiesta l’applicazione dell’attenuante dell’entità prevista dal terzo comma dell’art. 4, e che la sentenza impugnata non ha risposto a tale motivo.
L’argomento Ł infondato. Non Ł vero, infatti, che la sentenza di secondo grado non avrebbe risposto al motivo di appello relativo alla mancata applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, perchØ la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver indicato il motivo per cui ha ritenuto di escludere l’esistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bs cod. pen. (personalità del soggetto, modalità di occultamento del coltello, lunghezza dell’arma) ha poi aggiunto che, per questi stessi motivi, non Ł possibile riconoscere una riduzione del trattamento sanzionatorio mediante l’applicazione dell’attenuante della lieve entità.
Si tratta di una motivazione rispettosa delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che vi sia ‘palese inconciliabilità tra l’applicazione dell’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4 L. 110/75 e la considerazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere dell’imputato, elementi affatto indicativi di trascurabilità entità del fatto di reato’ (Sez. 1, Sentenza n. 40207 del 08/06/2016, PG in proc. COGNOME, Rv. 268102, in motivazione).
Il ricorso deduce anche che non sarebbe motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Il motivo di ricorso Ł, in questa parte, inammissibile per l’estrema genericità, in quanto esso si risolve soltanto nella frase ‘anche in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonchØ alla completa omessa motivazione circa la non possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata si palesa gravemente viziata’, frase che Ł meramente assertiva e non contiene una critica argomentata al percorso logico della sentenza impugnata, come dovrebbe fare a pena di aspecificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Per ciò che concerne la richiesta di sospensione condizionale della pena, il motivo, peraltro, Ł inammissibile anche perchØ non proposto in appello, il che dà ragione, peraltro, anche di ciò che il ricorso chiama ‘la completa omessa motivazione circa la non possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena’ che caratterizzerebbe la sentenza impugnata, cui mai era stato devoluta, in realtà, la cognizione su tale punto della pronuncia di primo grado.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME