Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEMPESTA NOME NOME a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani il 30/9/2022 ha ridotto la pena a mesi cinque di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda e ha confermato nel resto la condanna nei confronti dì COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 per il porto di un coltello;
Rilevato che con il primo motivo di si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico quanto all’assenza di prove che il ricorrente avesse conoscenza che all’interno del bauletto del proprio mezzo vi fosse il coltello;
Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen.;
Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle modalità del rinvenimento (il coltello era all’interno del bauletto del mezzo condotto dal ricorrente e di sua proprietà e lo stesso non ha fornito nell’immediatezza alcuna giustificazione) hanno dato adeguato e coerente conto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, risultando ogni altra alternativa e diversa spiegazione, peraltro neanche genericamente indicata dalla difesa, del tutto inverosimile;
Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle caratteristiche del coltello e alla personalità dell’imputato, ha dato coerente e adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), ciò evidentemente anche con riferimento all’inconfigurabilità nel caso di specie anche dell’ipotesi di lieve entità prevista specificamente dall’art. 4, comma 3, L. 110/1975:
Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo di ricorso in quanto anche riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione del giudice di appello, con il riferimento alla biografia criminale del ricorrente a all’assenza di
elementi positivi di valutazione, risulta avere dato adeguato e corretto conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024