Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 05/07/2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portat fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico e lo avev condanNOME alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, erronea interpretazione e valutazione della prova e mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per non aver considerato che il coltello era sta semplicemente dimenticato in tasca dall’imputato, dopo l’utilizzo a fini lavorativi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sull ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale – per quanto di interesse questa sede – ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al preve giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giud di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzioNOMErio. L’invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infine, è stata ritenuta non praticab considerazione delle potenzialità offensive dell’arma, desumibili dalle dimensioni della stessa e della biografia delinquenziale del soggetto.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non ri come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, «lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà no emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.