Porto di coltello: la Cassazione chiarisce i limiti della “tenuità del fatto”
Il reato di porto di coltello o di altri oggetti atti ad offendere è una delle contravvenzioni più comuni nel nostro ordinamento. Tuttavia, le circostanze che possono escludere la punibilità, come il “giustificato motivo” o la “particolare tenuità del fatto”, sono spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti, ribadendo la linea dura della giurisprudenza su questo tema.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della propria abitazione, senza un motivo che potesse giustificarne il porto. La pena inflitta era stata di quattro mesi di arresto e 750 euro di ammenda.
I Motivi del Ricorso e la tesi difensiva
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una motivazione contraddittoria e un’errata valutazione della prova. La tesi difensiva si fondava su due punti principali:
1. La mera dimenticanza: si sosteneva che il coltello fosse stato semplicemente dimenticato in tasca dopo essere stato utilizzato per motivi di lavoro.
2. La particolare tenuità del fatto: si chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati di lieve entità.
Secondo la difesa, questi elementi avrebbero dovuto portare a un proscioglimento.
La Decisione della Corte sul porto di coltello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive, ritenendole non idonee a essere discusse in sede di legittimità. La condanna è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. In primo luogo, le censure sollevate dalla difesa miravano a una rivalutazione dei fatti, come ad esempio accertare se il coltello fosse stato davvero dimenticato. Questo tipo di accertamento è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere richiesto alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, i giudici hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’Appello nel negare l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La decisione si è basata su due elementi oggettivi e decisivi:
1. La potenzialità offensiva dell’arma: Le dimensioni e la natura del coltello a serramanico sono state considerate tali da renderlo un’arma con un’elevata capacità di offendere, escludendo a priori la tenuità del fatto.
2. La biografia delinquenziale del soggetto: I precedenti penali dell’imputato sono stati valutati come un indicatore di una certa propensione a delinquere, incompatibile con il presupposto del “comportamento non abituale” richiesto per il beneficio della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di reati legati alle armi. Innanzitutto, la scusa della “dimenticanza” è una giustificazione molto debole e difficile da provare, che difficilmente può superare il vaglio dei giudici di merito. In secondo luogo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità. La sua applicazione richiede una valutazione completa sia della minima offensività della condotta sia della personalità dell’autore. In casi come il porto di un coltello a serramanico, la cui pericolosità è intrinseca, e in presenza di precedenti penali, le probabilità di ottenere questo beneficio si riducono a zero.
È possibile giustificare il porto di un coltello a serramanico sostenendo di averlo dimenticato in tasca dopo il lavoro?
No, secondo questa ordinanza, la semplice dimenticanza non costituisce un “giustificato motivo”. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo inammissibile un ricorso basato su tale giustificazione perché implica una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Quando si può applicare la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” in caso di porto di coltello?
L’applicazione non è automatica. La Corte ha stabilito che non è praticabile se l’arma ha una significativa potenzialità offensiva, desumibile dalle sue dimensioni, e se la persona ha precedenti penali. Entrambi questi elementi sono stati considerati ostativi alla concessione del beneficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9204 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 12/08/1987
avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 05/07/2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portat fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico e lo avev condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, erronea interpretazione e valutazione della prova e mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per non aver considerato che il coltello era sta semplicemente dimenticato in tasca dall’imputato, dopo l’utilizzo a fini lavorativi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sull ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale – per quanto di interesse questa sede – ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al preve giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giud di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. L’invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infine, è stata ritenuta non praticab considerazione delle potenzialità offensive dell’arma, desumibili dalle dimensioni della stessa e della biografia delinquenziale del soggetto.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non ri come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, «lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà no emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.