Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1046 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1046 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 08/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANTILLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione un coltello a serramanico da innesco, della lunghezza di cm. 16 di cui 9 di manico e lama a punta ricurva – e, per l’effetto, lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b ) cod. proc. pen. in riferimento all’art. 4 legge 110 del 1975.
Si duole il difensore che il Giudice non abbia tenuto in debito conto la natura dell’attività lavorativa dell’imputato (titolare di un esercizio commerciale regolarmente autorizzato alla vendita di coltelli e articoli da taglio), pervenendo all’erronea esclusione della ricorrenza, nel caso di specie, di un giustificato motivo al porto del coltello di cui all’imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen., ricorrendone tutti i presupposti di legge ed in assenza di abitualità nel reato.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Difesa dell’imputato ha depositato note scritte con le quali ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Il primo motivo Ł inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Il Tribunale di Messina ha ritenuto integrato l’elemento psicologico del reato in contestazione, evidenziando come le circostanze di tempo e di luogo in cui si era realizzato il controllo di polizia (controllo in orario serale) non fossero compatibili con il motivo addotto nell’immediatezza dall’imputato, peraltro gravato da precedenti di polizia contro la persona e contro il patrimonio, il quale aveva asserito che lo strumento gli serviva per lavori di potatura.
Il ricorso, nel rilevare come il Tribunale non abbia preso in considerazione la natura dell’attività lavorativa del COGNOME, Ł generico ed aspecifico, dal momento che introduce un argomento a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo per il porto del coltello che nonrisulta essere stato neppure allegato dall’imputato nel corso del controllo di polizia. É appena il caso di ricordare come Ł consolidatonella giurisprudenza di legittimitàilprincipioper cuiil “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non Ł quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187).
Il secondo motivo Ł infondato.
Va ricordato che il giudizio sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01), ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044 – 01).
Questa Corte ha altresì chiarito che l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ciò in quanto il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che costituisce circostanza attenuante del reato (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 271262 – 01).Sez. 1, n. 46342 del 29/09/2023, ha, peraltro, precisato che la valutazione «fondata sull’accertamento di una offensività del fatto apprezzata come di “lieve entità” implica necessariamente l’esclusione del diverso e minore livello di offensività che giustifica l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis per la “particolare tenuità del fatto”».
Tanto premesso in diritto, con riferimento al caso in scrutinio, osserva il Collegio come la sentenza impugnata, ai fini della valutazione del livello di offensività del fatto, ritenuto non particolarmente tenue ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., ha valorizzato «la natura pericolosamente offensiva dello strumento», nonchØ i «coefficienti negativi» che colorano la vicenda, desumibili dalla medesima descrizione del fatto operata in sentenza, con riferimento alle circostanze di tempo (orario serale) del controllo e della personalità del soggetto, gravato da precedenti di polizia contro la persona e contro il patrimonio.
Trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla quale il ricorso si pone in termini confutativi, sollecitando una non percorribile diversa valutazione da parte di questa Corte di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME