Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA I DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, le aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo” (Sez. 1, n. 45184 dell’ 11/10/202 Rv. 285506 – 01);
Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del colt opera dell’imputato (il quale non aveva fornito alcuna giustificazione sul punto: ciò che implica una valorizzazione sfavorevole del silenzio, ma la presa d’atto dell’assenza di deduzio idonee a superare l’inequivocità delle conclusioni tratte dai dati fattuali emersi) evidenzian riguardo, che si trattava di un coltello della lunghezza di 15 centimetri, di cui 6 centi lama;
Rilevato, inoltre, che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha escluso l’ipo di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. poiché il fatto era avvenuto in un luogo frequentato da altre persone ed in quanto il coltello era stato rinvenuto nella tasca dell’impu il quale era evidentemente pronto ad utilizzarlo in caso di necessità;
Considerato, altresì, che i numerosi precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente (p reati contro il patrimonio e per violazione della legge stupefacenti) sono stati ritenuti osta concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce – per al in termini di assoluta genericità – una differente (ed inammissibile) valutazione degli elem processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escluder sussistenza del sopra indicato giustificato motivo, per la mancata applicazione del citato 131-bis ed il diniego delle attenuanti generiche;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorren deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dell spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 1 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 giugno 2024.