Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di LOCRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragi sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME e NOME COGNOME in ordine al porto in luogo pubblico di due coltelli, entrambi con lama d lunghezza di cm 6, rilevando, tra l’altro, che gli imputati hanno omesso, all del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta;
che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condi indirizzo ermeneutico secondo cui «Il “giustificato motivo” rilevante ai s dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a post dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quant riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da pa verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; Se 1, n. 18925 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256007 – 01);
considerato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito enunciato le ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, per NOME COGNOME modalità, di tempo e luogo, oggettivamente rischiose della condotta accertata tal senso deponendo il contesto urbano del porto, avvenuto nel centro abitato Maria di Gioiosa .lonica ed all’interno di un pubblico esercizio) e, per NOME COGNOME, al suo connotato di abitualità;
che i ricorrenti, per contro, svolgono contestazioni di tangibile fragilit attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formulano obiezioni ch tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuame dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – ris alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuit secondo cui nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per part tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla re richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, fru della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri pre dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 1368 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, COGNOME, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.