Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21845 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 8783/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Messina nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MESSINA il 28/01/1971 avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di Messina udita la relazione del consigliere NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo, in ragione dell’accoglimento del ricorso, l’annullamento
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME che con rinvio dell’impugnato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina con sentenza del 17 febbraio 2025 ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 4 L. 110/75 perchØ il fatto non sussiste, con confisca e distruzione del coltello in sequestro.
Avverso detta sentenza propone ricorso il procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina lamentando vizio di motivazione.
In particolare, rilevava come il tribunale fosse pervenuto ad una sentenza assolutoria fondando la propria erronea convinzione in ragione del fatto che l’autovettura nel cui vano portaoggetti era stato rinvenuto il coltello fosse di proprietà della sorella NOME e che, stando all’imputato, il coltello sarebbe stato di proprietà del cognato.
Posto che la norma punisce il porto dello strumento da punta e da taglio, la appartenenza del medesimo Ł del tutto irrilevante, così come Ł irrilevante la proprietà dell’autovettura; inoltre, rileva il ricorrente, nell’immediatezza l’imputato non fornì alcuna giustificazione circa la presenza del coltello, giustificazione che ha fornito solo a posteriori.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo, in ragione dell’accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
Il difensore dell’imputato depositava memoria di replica alle conclusioni del Pg chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o “bianche”, il coltello a serramanico a scatto – detto anche “molletta” – , di cui Ł vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev’essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall’art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la piø grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699 secondo comma
cod. pen. (Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215145 – 01).
In ragione della descrizione che del coltello Ł data nel capo di imputazione e della contestazione mossa all’imputato, trattasi di strumento da punta e da taglio il cui porto fuori dalla propria abitazione deve essere sorretto da giustificato motivo.
Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non Ł quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01)
L’impugnato provvedimento non dà conto di alcuna giustificazione resa dall’imputato nell’immediatezza del controllo, valorizzando unicamente la giustificazione resa a posteriori nel corso del dibattimento che, secondo i costanti insegnamenti di questa Corte, Ł del tutto ininfluente.
Ulteriore aspetto valorizzato dall’impugnato provvedimento per pervenire alla pronuncia assolutoria Ł la proprietà dell’autovettura sulla quale venne rinvenuto il coltello a serramanico che l’imputato nel corso dell’esame ha affermato fosse riconducibile al cognato, il marito della sorella.
Come osservato dal ricorrente, l’unico aspetto rilevante sotto il profilo della fattispecie penale Ł il porto dell’oggetto, che Ł aspetto del tutto differente ed indipendente dalla proprietà del medesimo, oltre all’inconferenza delle giustificazioni rese nel corso del giudizio.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina, giudice del rinvio individuato ex art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina.
Così Ł deciso, 30/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME