Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso ARI: I, che ha
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Traní in monocratica ha ritenuto NOME COGNOME COGNOME del reato di cui DATA_NASCITA, n. 110 (come da imputazione per aver portato fuor abitazione, senza giustificato motivo, detenendolo presso la sezion del Palazzo di giustizia di Trani, un coltello a punta, con lama ric dimensioni di centimetri 14,5 e manico di 17,5) e, per l’effetto, lo composizione ll’ar:. 4 legge dafti propria e fal mentare iudibile delle a condannato alla pena di euro mille di ammenda, oltre al pagamento delle spesè precessuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequlstro
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’a INDIRIZZO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entr) i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge nonché travisamento della prova e mancanza, contraddittorietà e i logic tà della motivazione, quanto alla affermazione di penale responsabi ità a carico dell’imputato, in ragione dell’omesso riconoscimento del giustificàto r otivo, in relazione al contestato possesso del coltello. Il coltello del quale l’imputal o è stato trovato in possesso, infatti, non era certo destinato a essere adoperato ll’interno del Palazzo di giustizia, ma serviva allo svolgimento delle funzioni lavoi ative del COGNOME (si vedano le dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME da ore li lavoro dell’imputato, nonché la busta paga del ricorrente, depositata in atti).
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legg, nonché travisamento della prova e mancanza, contraddittorietà e i logic tà della motivazione, quanto alla affermazione di penale responsabilità ne con :ronti del COGNOME, stante la mancata dimostrazione di un finalismo lesivo dell cor dotta La decisione írnpugnata, in realtà, non considera come il coltello sia stato lasciato dall’imputato all’interno del marsupio, posto poi all’interno del rpeta detector installato all’ingresso del Tribunale; una circostanza, questa, che depone univocamente per l’assenza di qualsiasi finalità offensiva, a corredo della condotta ascritta.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza e/o erron a applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o illoc cità della motivazione, in forza della quale è stata esclusa la particolare te uità del fatto. Trattavasi dí una condotta rientrante nell’ambito delle funzioni lavorative del soggetto, oltre che priva di lesività e non abituale.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato, in via preliminare, come le censure sinteti zate in parte narrativa si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre u a nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnata decisione, più che a rilevare un vizio rientrante nell rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tUtta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato valutativo rimesso al giudice di Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte reciolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prosr ettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata ri ettui a” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero ell’Eutonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi GLYPH ei fatti, asseritamente da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perche illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si GLYPH in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 2806 1; !:ez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 161/11/206, COGNOME, rv. 235507).
Con riferimento alla prima doglianza, a mezzo della qualé il r corrente lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della iusti’icazione fornita dal prevenuto circa il possesso del coltello, rileva il Collegio che – nell motivazione della sentenza impugnata – risultano invece ben esposte ?. ragioni assunte a suffragio di tale convincimento.
Esibendo infatti un apparato motivazionale esaustivo, linea e e lel tutto coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto ripetutamente ?nucleatí in sede di legittimità, il Tribunale di Trani ha valorizzato il d rappresentato dal ritrovamento del coltello nella disponibilità giustificazione da questi resa, in ordine a tale fatto, è peraltro posteriori, dato che il soggetto, nell’immediatezza, nulla aveva merito. to o)gettivo, el COGNOME; la nterrenuta a dict arato in
3.1. Viepiù, aggiunge condivisibilmente il Tribunale, il possesso pr ragioni di lavoro può astrattamente integrare un giustificato motivo, ma a patto che tale condotta si svolga nel luogo in cui si esplica l’attività lavorativa del posse ore, o
anche in luoghi che occorra comunque attraversare, per ivi gi ngere o per allontanarsene; nulla legittima, al contrario, il possesso dell’arma Winierno del Palazzo di giustizia, ossia in un luogo del tutto estraneo allo svci gimento dell’attività lavorativa dell’imputato.
Ciò rende chiara – ad avviso del Giudice di merito – la radical frag lità della spiegazione fornita a discolpa. Tali considerazioni svolte dal Tribuna e dinostrano – con tutta evidenza – come il porto del coltello fosse privo di giusti icazi )ne, non potendo nel caso di specie assumere alcuna valenza, in senso osit /amente apprezzabile, l’asserito utilizzo per ragioni di lavoro.
3.2 La difesa, del resto, aggredisce tale struttura argornenta:iva con deduzioni di tipo meramente reiterativo e fattuale, non atte a d sartHolare la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata.
Coerente e giuridicamente ineccepibile si appalesa, parimenti, anche la motivazione della sentenza impugnata, circa il dedotto profilo ella -nancata destinazione dell’arma al compimento di atti eteroaggressivi. Tratt si d aspetto totalmente avulso dalla struttura del contestato paradigma normativc che ha riguardo, invece, al solo versante della offensività in astratto dell cor dotta. I motivo deve reputarsi, in definitiva, inammissibile in quanto aspe.cifico e confutativo.
Deve essere disattesa, pertanto, anche la seconda censura contenuta nell’atto di impugnazione.
Quanto al terzo motivo di ricorso, esso si risolve nella mera rivi ;itazione delle ragioni in base alle quali – in ipotesi difensiva – la sentenza del . 1 ribunale dovrebbe essere riformata, attraverso l’emissione di sentenza ai sensi E. per gli effetti dell’art. 131-bis cod. pen. Lungi quindi dall’evidenziare vizi ffett lament deducibili in sede di legittimità, la difesa non riesce a oltrepassare lo stadio della semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandos ad una richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito.
Il Tribunale, contrariamente alle deduzioni difensive, ha del resto -eputato non applicabile il richiamato istituto ex art. 131-bis cod. pen., valori2 :ando le caratteristiche intrinseche dell’arma (un coltello a serramanico in actiaio), nonché le circostanze complessive del fatto, connotato dall’ingresso in un edi icio Pubblico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso devi essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente l pa amento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo issar in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elery enti per
ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione d Ila :ausa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., s nten::a n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà Ca!sa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2024.